Cassazione Civile, Ordinanza n. 28300/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da accertamenti fiscali relativi ad una società a responsabilità limitata e, per trasparenza, al socio detentore del 60% del capitale. Dopo che la commissione di merito aveva annullato gli atti impositivi per l’anno d’imposta 2009, l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello. Nel corso del giudizio la società, già in liquidazione, veniva dichiarata fallita e il giudizio di appello era interrotto con ordinanza del 21 settembre 2020. L’Agenzia riassumeva il giudizio il 5 marzo 2021. Il socio intervenuto eccepiva la tardività della riassunzione sostenendo che l’Ufficio conosceva l’evento interruttivo già dall’insinuazione al passivo fallimentare presentata il 17 aprile 2017 e che, quindi, il termine semestrale per la riassunzione doveva decorrere da tale conoscenza, poiché il fallimento produceva interruzione automatica. La CTR Marche accoglieva l’eccezione e dichiarava estinto il giudizio. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 43, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 43 l. fall., sostenendo che nel processo tributario il termine per la riassunzione decorre non dall’evento interruttivo in sé, ma dal provvedimento del giudice che dichiara l’interruzione, necessario anche quando l’evento sia previsto dalla disciplina fallimentare come interruzione automatica.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che nel processo tributario, ai fini della riassunzione del giudizio interrotto, è necessario un provvedimento giudiziale che dichiari l’interruzione e che il termine semestrale decorre da tale provvedimento, non già dalla mera conoscenza dell’evento interruttivo. Poiché la sentenza impugnata aveva invece fatto decorrere il termine dalla conoscenza del fallimento desunta dall’insinuazione al passivo, la Corte ha cassato la decisione della CTR Marche e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio indicato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È stata dedotta la nullità della sentenza per violazione di legge processuale, come veicolo della censura sulla decorrenza del termine di riassunzione.
art. 43, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario l’interruzione e la riassunzione si collegano al provvedimento del giudice che dichiara l’evento interruttivo, e il termine per riassumere decorre da tale provvedimento.
art. 43 R.D. n. 267/1942
La disciplina fallimentare previgente sull’interruzione automatica non prevale, nel processo tributario, sulla regola speciale che fa decorrere il termine per la riassunzione dalla dichiarazione giudiziale dell’interruzione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio interrotto, rileva il provvedimento del giudice che dichiara l’interruzione, non la sola verificazione o conoscenza dell’evento interruttivo.
- La disciplina speciale del processo tributario prevale, per il computo del termine di riassunzione, sulla regola dell’interruzione automatica prevista dalla normativa fallimentare previgente.
- Se il giudice di merito fa decorrere il termine di riassunzione dalla conoscenza di fatto dell’evento interruttivo anziché dalla declaratoria giudiziale, la decisione è censurabile per violazione della disciplina processuale speciale.
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