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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24724/2023 del 17/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (magistrato)

La controversia

Un magistrato aveva convenuto in giudizio un avvocato, assumendo che questi avesse redatto e promosso un esposto sottoscritto da numerosi colleghi, diretto a varie autorità istituzionali e poi diffuso anche alla stampa locale, con contenuti ritenuti gravemente lesivi dell'onore, della dignità e della reputazione professionale del magistrato. L'attore aveva limitato la domanda risarcitoria al solo promotore dell'esposto, ritenendolo responsabile della formulazione e presentazione del testo ai colleghi. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la responsabilità, riducendo però il risarcimento per difetto di prova della divulgazione alla stampa da parte dell'avvocato. Con il ricorso per cassazione il convenuto censurava: 1) la ritenuta sussistenza della diffamazione e dei suoi elementi costitutivi, sostenendo difetto di divulgazione a più persone e di dolo/colpa, nonché errata lettura della finalità dell'esposto alla luce della disciplina sull'incompatibilità ambientale dei magistrati; 2) il mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di critica ex art. 51 c.p., deducendo la veridicità o verità putativa dei fatti denunciati e richiamando anche giurisprudenza CEDU; 3) la liquidazione del danno non patrimoniale, asseritamente priva di prova del nesso causale e del danno, ritenuto dal ricorrente in re ipsa; 4) la regolazione delle spese, perché la corte territoriale non avrebbe adeguato le spese all'esito complessivo della lite dopo la riduzione della condanna risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura fondata sull'art. 12 disp. prel. c.c. nella parte relativa alla disciplina sopravvenuta, sia perché riferita a normativa non applicabile ratione temporis sia perché proposta per la prima volta in cassazione. Ha poi ritenuto infondate le doglianze sulla diffamazione, confermando che l'esposto conteneva affermazioni gratuitamente denigratorie, non giustificate dal diritto di critica, e che la comunicazione a più persone poteva desumersi anche dalla natura dell'atto, destinato a incidere su procedimenti istituzionali. È stata respinta anche la censura sulla scriminante ex art. 51 c.p., perché i fatti non erano obiettivamente riscontrabili e mancava la diligenza necessaria a sostenere la verità putativa, essendo l'autore un avvocato tenuto a verificare i dati prima di affermare che il magistrato 'non fa più sentenze'. È stata inoltre ritenuta infondata la doglianza sul danno, poiché la corte di merito aveva motivato sulla sussistenza del nesso causale e aveva liquidato equitativamente il danno non patrimoniale riducendolo da 25.000 a 15.000 euro in ragione dell'esclusione della divulgazione alla stampa ad opera del ricorrente. Infine, è stata respinta la censura sulle spese, poiché la corte d'appello aveva provveduto a una nuova regolazione in base all'esito complessivo della lite, compensando in parte le spese d'appello e confermando quelle di primo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 585 c.p.

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di un esposto gratuitamente denigratorio, destinato a essere portato a conoscenza di autorità e soggetti terzi, possa integrare il requisito della comunicazione con più persone richiesto per la diffamazione.

  • art. 51 c.p.

    La scriminante dell'esercizio di un diritto o dell'adempimento di un dovere non opera quando la critica non sia sorretta da fatti obiettivamente riscontrabili e manchi la verità putativa per difetto di diligenza nella verifica dei dati.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale da diffamazione è risarcibile e può essere liquidato in via equitativa, con motivazione che espliciti i criteri seguiti e che non sia manifestamente incongrua.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    La censura interpretativa è stata dichiarata inammissibile nella parte riferita a una norma sopravvenuta non applicabile ratione temporis e comunque dedotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello un nuovo regolamento delle spese in base all'esito complessivo della lite.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, ma il loro assetto va riconsiderato in appello quando la decisione di primo grado sia riformata, anche solo parzialmente.

  • art. 92 c.p.c.

    È consentita la compensazione parziale delle spese in ragione del parziale accoglimento dell'impugnazione e della reciproca soccombenza sulle questioni decise.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Integra diffamazione l'invio di un esposto gratuitamente denigratorio quando, per la sua natura e per la sua destinazione, sia prevedibile o voluta la comunicazione a soggetti diversi dall'immediato destinatario istituzionale.
  • Il diritto di critica non scrimina l'attribuzione di fatti offensivi se tali fatti non siano veri, o almeno verosimilmente creduti veri in modo incolpevole, dopo la doverosa verifica imposta dalla diligenza esigibile nel caso concreto.
  • Quando la critica è rivolta a un pubblico ufficiale o a un magistrato, l'affermazione che ne neghi la laboriosità o l'attività professionale richiede un solido supporto fattuale; in difetto, la critica supera il limite della continenza.
  • Il danno non patrimoniale da diffamazione può essere provato e liquidato equitativamente dal giudice di merito; in cassazione la liquidazione è censurabile solo per totale mancanza di giustificazione, manifesta incongruità o evidente sproporzione.
  • Se la sentenza di primo grado è riformata, anche solo parzialmente, il giudice d'appello deve procedere a una nuova regolazione delle spese secondo l'esito complessivo della lite, potendo disporre una compensazione parziale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaDanno non patrimonialeNesso di causalità

Testo integrale

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