Sentenza n. 1391/2026 - Bologna, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego delle domande di contributo No Tax Area 2021 e clausola dell’avviso pubblico che escludeva i soggetti con procedimenti contenziosi in corso con il Comune
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Rimini aveva concluso senza accoglimento tre domande di contributo economico No Tax Area 2021, nonché la clausola dell’avviso pubblico 2020-2021 che escludeva dal beneficio i soggetti aventi procedimenti contenziosi in corso con il Comune. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 113 Cost., dei principi di imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità e dell’art. 12 l. 241/1990, sostenendo che la clausola fosse nulla o comunque illegittima perché introduceva un requisito escludente estraneo alla finalità del contributo e lesivo del diritto di agire in giudizio. Ha inoltre evidenziato la disponibilità di risorse finanziarie residue e ha contestato il diniego adottato in applicazione vincolata della clausola. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso. La ricorrente ha dichiarato il persistente interesse alla decisione anche ai fini risarcitori.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente preso atto della dichiarazione di persistenza dell’interesse ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., ritenendola sufficiente se resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 c.p.a. Nel merito ha rigettato l’unica doglianza. L’art. 12 l. 241/1990 impone la predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità per l’attribuzione dei contributi, ma non impedisce all’amministrazione di individuare, nell’ambito della propria discrezionalità, requisiti e criteri ulteriori, purché non manifestamente irragionevoli. Il Comune aveva predeterminato e pubblicato la clausola contestata e vi aveva dato puntuale applicazione, operando quindi in conformità al proprio autovincolo. Il giudice ha escluso l’applicabilità analogica al settore dei contributi economici del principio di tassatività delle cause di esclusione proprio dei contratti pubblici, rilevando che la procedura non era disciplinata dal Codice dei contratti pubblici. Ha inoltre escluso la nullità della clausola: l’art. 21-septies l. 241/1990 configura un numero chiuso di ipotesi di nullità e l’art. 31, comma 4, c.p.a. consente la rilevazione d’ufficio solo delle nullità previste dalla legge; nessuna di tali ipotesi ricorreva. La clausola, volta a evitare che la gestione del procedimento contributivo fosse condizionata da contenziosi giudiziali in corso, non è stata ritenuta palesemente irragionevole. Sono stati quindi conservati tutti gli atti impugnati. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori di legge; il TAR ha escluso dal rimborso gli oneri riflessi relativi al rapporto retributivo dell’avvocato pubblico del Comune.
Norme richiamate
art. 12 l. 241/1990
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti [...] dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
La norma impone la predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità per decidere sull'an e sul quantum dei contributi, ma lascia all'amministrazione un’ampia discrezionalità nella definizione dei criteri, sindacabili dal giudice solo se palesemente irragionevoli.
art. 21-septies l. 241/1990
È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
Le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo sono tassative; la clausola dell’avviso non era riconducibile ad alcuna di esse.
art. 31, comma 4, c.p.a.
La rilevazione d’ufficio della nullità presuppone una nullità prevista dalla legge; non consente di qualificare come nullo un criterio amministrativo sulla base della sola dedotta illegittimità.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Il giudizio può proseguire ai fini della decisione sugli effetti risarcitori quando la parte dichiara, con le forme processuali previste, di conservare interesse alla decisione nonostante l’eventuale venir meno dell’interesse demolitorio.
art. 73 c.p.a.
La dichiarazione dell’interesse alla decisione ai fini risarcitori deve essere resa nelle forme e nei termini previsti per le memorie processuali.
Massime di principio
- Nelle procedure di attribuzione di contributi e altri vantaggi economici, l’art. 12 l. 241/1990 impone la predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità decisionali, ma non preclude all’amministrazione di stabilire requisiti di accesso ed esclusione ulteriori, purché eserciti il potere discrezionale in modo non manifestamente irragionevole.
- La clausola di un avviso pubblico per contributi, se predeterminata e pubblicata, vincola l’amministrazione procedente quale autovincolo e deve essere applicata alle domande presentate, salvo il suo previo annullamento o la sua manifesta irragionevolezza.
- Il principio di tassatività delle cause di esclusione previsto per le procedure di evidenza pubblica non è automaticamente trasferibile alle procedure di assegnazione di contributi economici non disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.
- La nullità di una clausola o di un provvedimento amministrativo ricorre soltanto nelle ipotesi tassative previste dall’art. 21-septies l. 241/1990 o da altre specifiche disposizioni di legge; la mera deduzione dell’illegittimità non è sufficiente.
- Il giudice amministrativo può sindacare il criterio discrezionale predeterminato per l’attribuzione di un contributo, in assenza di specifiche regole settoriali, principalmente quando esso risulti palesemente irragionevole.
- Ai fini della prosecuzione del giudizio per eventuali pretese risarcitorie ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., è sufficiente una dichiarazione di persistente interesse resa dalla parte nelle forme e nei termini dell’art. 73 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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