Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 61/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda), n. 02067/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. II, n. 2067/2023, che aveva respinto il ricorso contro la revoca dell’assegnazione di un lotto di terreno industriale e gli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (assegnataria di lotto)

Prevale il privato

La controversia

La società appellante contestava la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto legittima la revoca dell’assegnazione del lotto disposta dal Consorzio ASI per il ritardato avvio dei lavori di costruzione dell’opificio. Con il primo motivo deduceva error in iudicando e in procedendo, lamentando che il TAR non avesse considerato circostanze oggettive, imprevedibili e non imputabili alla società, tra cui la sopravvenienza del vincolo pSIC/SIC-ZSC ITA 08007 «Spiaggia Maganuco», la necessità di spostare pali di una linea elettrica e l’esigenza di una variante per il parere del Genio civile, fattori che avrebbero inciso sulla ripresentazione del progetto e sull’inizio dei lavori. Deduceva inoltre che la clausola contrattuale avrebbe previsto la risoluzione soltanto per la ritardata richiesta del titolo abilitativo e non per la ritardata ultimazione dei lavori. Con il secondo motivo deduceva ulteriore error in iudicando e in procedendo, sostenendo che il TAR avesse erroneamente ritenuto concedibile una sola proroga, in contrasto con l’art. 11 del regolamento per la gestione dei lotti, e che il Consorzio avrebbe dovuto svolgere una corretta istruttoria sulla possibilità di ulteriori differimenti del termine.

La decisione

Il CGARS ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando l’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Il giudice ha rilevato che la revoca, qualificata nella decisione anche come retrocessione del bene, era stata adottata per il ritardato inizio dei lavori senza che il Consorzio avesse adeguatamente verificato l’eventuale sussistenza di cause giustificatrici. Dalla relazione istruttoria del Consorzio del 25 ottobre 2011 risultava la sopravvenienza del vincolo pSIC ITA 08007 «Spiaggia Maganuco», circostanza che imponeva un approfondimento sulla sua incidenza e sulla legittimità del rigoroso provvedimento adottato. Il provvedimento è stato quindi ritenuto affetto da motivazione difettosa. Il Consorzio avrebbe inoltre dovuto interloquire con il Comune di Modica, quale autorità edilizia competente, per verificare la concreta sussistenza e portata delle problematiche relative ai titoli abilitativi necessari all’avvio dei lavori. Il CGARS ha osservato che dagli atti non risultavano interlocuzioni compiute tra i due enti e che la condotta della società non appariva ostile alla realizzazione dell’intervento. Ha inoltre ritenuto che la previsione dell’art. 23 l.r. n. 1/1984, pur stabilendo la possibilità di una sola proroga, non impedisse, in presenza di circostanze motivate ed eccezionali, ulteriori differimenti, poiché una lettura rigidamente preclusiva sarebbe contraria alla ragionevolezza dell’azione amministrativa. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 23 l.r. n. 1/1984

    prevede la possibilità di una sola proroga

    La previsione di una sola proroga non preclude, in presenza di circostanze motivate ed eccezionali, la concessione di ulteriori differimenti del termine, dovendosi evitare una lettura rigida incompatibile con la ragionevolezza dell’azione amministrativa.

  • art. 11 del regolamento per la gestione dei lotti

    È richiamato dall’appellante come disposizione che avrebbe consentito ulteriori proroghe e imposto una specifica istruttoria sulla relativa possibilità; la decisione accoglie tale prospettazione nel senso della non assoluta preclusione di ulteriori differimenti.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione dispone la revoca o la retrocessione di un’assegnazione per il ritardato avvio di lavori, deve esaminare concretamente tutte le circostanze addotte dall’assegnatario che possano giustificare il ritardo, comprese le sopravvenienze amministrative o ambientali e gli impedimenti connessi alla disponibilità dei titoli abilitativi.
  • È viziato per difetto di motivazione il provvedimento che sanziona il ritardo nell’esecuzione di un intervento senza valutare la rilevanza causale di una sopravvenienza vincolistica emersa nel corso del procedimento e senza spiegare perché essa non costituisca una causa giustificatrice.
  • Quando gli impedimenti dedotti riguardano titoli edilizi o altri atti di competenza di un’autorità diversa dall’amministrazione che dispone la revoca o la retrocessione, quest’ultima deve svolgere adeguate interlocuzioni con l’autorità competente per verificarne la concreta sussistenza e incidenza sul ritardo.
  • La previsione regolamentare o legislativa di una sola proroga non preclude necessariamente ulteriori differimenti quando ricorrano circostanze eccezionali e motivate; una lettura assolutamente rigida della clausola può violare il principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieMotivazione del provvedimentoPiani regolatori e varianti
RamiProcedimento amministrativoUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.