Cassazione Penale, Ordinanza n. 17953/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati, a seguito di sentenza della Corte di appello resa su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., avevano ottenuto una parziale riforma della decisione di primo grado con riqualificazione del fatto nell'ipotesi tentata di cui all'art. 648-bis c.p. e rideterminazione della pena. Con unico motivo di ricorso per cassazione, deducevano vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 56 e 648 c.p., sostenendo che la qualificazione giuridica del fatto fosse erronea e non adeguatamente motivata, oltre che sottratta alla disponibilità delle parti anche in presenza di accordo sulla pena; da ciò facevano discendere l'incongruità della pena irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che l'accordo intervenuto ex art. 599-bis c.p.p. comporti la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questioni rilevabili d'ufficio, salvo il solo caso di pena illegale. Poiché la censura investiva la qualificazione giuridica del fatto e non denunciava una pena illegale, il motivo è stato considerato indeducibile. Conseguentemente, la Corte ha applicato la procedura semplificata di cui all'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p., e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
concorde richiesta delle parti
L'accordo sulla pena in appello comporta rinuncia a far valere in cassazione doglianze diverse, salvo il caso della pena illegale.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La censura di erronea qualificazione giuridica del fatto è stata prospettata come vizio di violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
La censura è stata dedotta anche come vizio di motivazione.
art. 56 c.p.
Richiamato in relazione alla qualificazione del fatto come tentativo.
art. 648 c.p.
Richiamato in relazione alla fattispecie originariamente contestata o alla sua riqualificazione.
art. 648-bis c.p.
La Corte territoriale aveva riqualificato il fatto nell'ipotesi tentata di questo delitto.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata senza formalità, con procedura semplificata e non partecipata.
art. 611 c.p.p.
Richiamato per il raccordo con la trattazione camerale partecipata dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.
art. 610, comma 1, c.p.p.
Richiamato nel sistema della trattazione camerale partecipata.
Massime di principio
- L'accordo ex art. 599-bis c.p.p. preclude, nel successivo giudizio di legittimità, la proposizione di censure diverse da quelle compatibili con la struttura dell'accordo, anche quando attengano a questioni rilevabili d'ufficio.
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza definita con concorde richiesta delle parti, il sindacato resta ammissibile solo nei limiti della denuncia di una pena illegale; non è invece deducibile la contestazione della qualificazione giuridica del fatto se non si traduce in illegalità della pena.
- Quando il ricorso è inammissibile per indeducibilità del motivo, la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi della disciplina camerale semplificata prevista per tale evenienza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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