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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17953/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati, a seguito di sentenza della Corte di appello resa su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., avevano ottenuto una parziale riforma della decisione di primo grado con riqualificazione del fatto nell'ipotesi tentata di cui all'art. 648-bis c.p. e rideterminazione della pena. Con unico motivo di ricorso per cassazione, deducevano vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 56 e 648 c.p., sostenendo che la qualificazione giuridica del fatto fosse erronea e non adeguatamente motivata, oltre che sottratta alla disponibilità delle parti anche in presenza di accordo sulla pena; da ciò facevano discendere l'incongruità della pena irrogata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che l'accordo intervenuto ex art. 599-bis c.p.p. comporti la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questioni rilevabili d'ufficio, salvo il solo caso di pena illegale. Poiché la censura investiva la qualificazione giuridica del fatto e non denunciava una pena illegale, il motivo è stato considerato indeducibile. Conseguentemente, la Corte ha applicato la procedura semplificata di cui all'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p., e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    concorde richiesta delle parti

    L'accordo sulla pena in appello comporta rinuncia a far valere in cassazione doglianze diverse, salvo il caso della pena illegale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    La censura di erronea qualificazione giuridica del fatto è stata prospettata come vizio di violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La censura è stata dedotta anche come vizio di motivazione.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato in relazione alla qualificazione del fatto come tentativo.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato in relazione alla fattispecie originariamente contestata o alla sua riqualificazione.

  • art. 648-bis c.p.

    La Corte territoriale aveva riqualificato il fatto nell'ipotesi tentata di questo delitto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata senza formalità, con procedura semplificata e non partecipata.

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato per il raccordo con la trattazione camerale partecipata dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 610, comma 1, c.p.p.

    Richiamato nel sistema della trattazione camerale partecipata.

Massime di principio

  • L'accordo ex art. 599-bis c.p.p. preclude, nel successivo giudizio di legittimità, la proposizione di censure diverse da quelle compatibili con la struttura dell'accordo, anche quando attengano a questioni rilevabili d'ufficio.
  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza definita con concorde richiesta delle parti, il sindacato resta ammissibile solo nei limiti della denuncia di una pena illegale; non è invece deducibile la contestazione della qualificazione giuridica del fatto se non si traduce in illegalità della pena.
  • Quando il ricorso è inammissibile per indeducibilità del motivo, la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi della disciplina camerale semplificata prevista per tale evenienza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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