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Sentenza

Sentenza n. 4053/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del DM adottato dal Ministro dell'Interno in data 16.06.2022 e notificato a in data 29.06.2022, con cui è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202211793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana, lamentando il difetto di motivazione e di istruttoria. Il diniego era fondato principalmente su un sequestro preventivo di beni e sulle vicende penali riguardanti il fratello della richiedente, condannato per reati in materia di stupefacenti, ricettazione e riciclaggio. La ricorrente ha dedotto di essere estranea alle vicende contestate, di non avere precedenti o carichi pendenti, di essere stabilmente inserita nel tessuto sociale italiano, di svolgere un'attività lavorativa e di essere proprietaria di un immobile. Ha inoltre evidenziato che il fratello non era più convivente, aveva costituito un autonomo nucleo familiare, aveva riportato l'ultima condanna nel 2006 e non aveva commesso reati da molti anni. Secondo la ricorrente, l'Amministrazione aveva fondato il giudizio prognostico negativo su congetture relative alla possibile influenza del legame familiare, senza dimostrare un concreto collegamento tra la condotta del fratello e l'affidabilità o l'integrazione della richiedente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha riconosciuto che, nelle domande di cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f), l'Amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità nel valutare la meritevolezza del richiedente, la sua personalità, condotta di vita, situazione lavorativa, economica e familiare, nonché eventuali profili di pericolosità sociale. Tale discrezionalità, tuttavia, è soggetta al controllo giurisdizionale quanto alla logicità, proporzionalità, completezza dell'istruttoria e corretto apprezzamento dei fatti. Nel caso concreto, il Ministero aveva inizialmente richiamato vicende processuali estranee alla ricorrente e, dopo le osservazioni procedimentali, aveva concentrato la motivazione esclusivamente sui precedenti del fratello. Il giudice ha ritenuto insufficiente tale motivazione, poiché non dimostrava che il rapporto familiare fosse concretamente idoneo a compromettere l'inserimento della ricorrente nella società italiana. Non erano stati adeguatamente considerati l'assenza di precedenti a carico della richiedente, la sua stabile residenza e integrazione in Italia, il lavoro, la proprietà immobiliare, la cessazione della convivenza con il fratello, l'autonomia del suo nucleo familiare e il considerevole tempo trascorso dalle condanne. Il riferimento alla mera possibilità che il legame affettivo potesse indurre la ricorrente ad agevolare comportamenti illeciti è stato giudicato ipotetico, illogico e privo di concreto riscontro. L'Amministrazione dovrà riesercitare il potere e rivalutare gli elementi fattuali conformandosi ai criteri indicati nella sentenza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre contributo unificato e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa e richiede una valutazione complessiva della meritevolezza, dell'integrazione, della condotta e delle condizioni personali, familiari ed economiche del richiedente.

  • art. 6 l. 91/1992

    L'Amministrazione deve considerare i fatti penalmente rilevanti previsti dalla legge, senza che ciò escluda la valutazione di ulteriori elementi di prevenzione e di eventuale pericolosità sociale, purché concretamente accertati e adeguatamente motivati.

  • art. 321 c.p.p.

    Il sequestro preventivo richiamato nel procedimento riguardava beni e vicende riferibili all'ambito familiare e non dimostrava, in assenza di ulteriori elementi, la responsabilità o la pericolosità della richiedente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della controversia nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nella valutazione della domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l'Amministrazione esercita un'ampia discrezionalità, ma deve svolgere un'istruttoria completa e motivare in modo puntuale, logico e proporzionato il giudizio di meritevolezza e di integrazione del richiedente.
  • I precedenti penali o le vicende giudiziarie di un familiare possono essere considerati nella valutazione della domanda di cittadinanza solo quando l'istruttoria dimostri concretamente che il legame familiare incide sull'affidabilità, sulla pericolosità sociale o sulle prospettive di integrazione del richiedente; il rapporto di parentela, da solo, non costituisce causa ostativa.
  • Un diniego di cittadinanza non può fondarsi esclusivamente su congetture circa la possibile futura agevolazione di condotte illecite altrui: il giudizio prognostico deve poggiare su elementi attuali, concreti e riferibili alla persona del richiedente.
  • Nel giudizio sulla concessione della cittadinanza l'Amministrazione deve valutare complessivamente le condizioni personali, lavorative, economiche e familiari dell'interessato, la sua condotta e gli elementi partecipati nel procedimento; l'omessa considerazione di tali circostanze determina insufficienza istruttoria e motivazionale.
  • Il controllo giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa in materia di cittadinanza non si estende al merito della scelta, ma verifica la logicità, la proporzionalità, la sufficienza dell'istruttoria e l'assenza di travisamento dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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