Sentenza n. 457/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - della nota dell'8 settembre 2022 con cui è stato comunicato al ricorrente il giudizio di inidoneità nell’ambito del concorso, indetto con bando del Capo della Polizia, Direttore Generale della Sicurezza pubblica del 16 maggio 2022, per la copertura di n. 1381 posti per allievo agente della polizia di Stato, per “Disturbo d'ansia clinicamente rilevante ai sensi dell'art. 3 co. 2, Rif. Tab 1, punto 8, lettera b, D.M. 30 giugno 2003, n. 198”; nonché degli atti presupposti e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità per disturbo d'ansia clinicamente rilevante nell'ambito del concorso per 1.381 posti di allievo agente della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota dell'8 settembre 2022 con cui gli è stato comunicato il giudizio di inidoneità attitudinale o medico-concorsuale, fondato sulla riscontrata presenza di un disturbo d'ansia clinicamente rilevante ai sensi dell'art. 3, comma 2, con riferimento alla tabella 1, punto 8, lettera b, del d.m. n. 198/2003. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e consequenziali. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il ricorrente, con dichiarazione del 10 dicembre 2025, ha affermato di non avere più interesse alla decisione e di rinunciare alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha ritenuto che tale dichiarazione, non essendo stata formalmente notificata alla controparte, valesse come declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse e non come rinuncia formale al ricorso. In applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il giudice ha escluso di poter decidere il merito d'ufficio o sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire; pertanto ha preso atto della dichiarazione e ha dichiarato l'improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità, qui applicata per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 3, comma 2, tabella 1, punto 8, lett. b, d.m. 30 giugno 2003, n. 198
Disturbo d'ansia clinicamente rilevante ai sensi dell'art. 3 co. 2, Rif. Tab 1, punto 8, lettera b, D.M. 30 giugno 2003, n. 198
Indicato quale parametro normativo del giudizio di inidoneità contestato; il giudice non ne ha esaminato nel merito l'applicazione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima della decisione, di non avere più interesse alla definizione del ricorso, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- La dichiarazione di rinuncia non formalmente notificata alla controparte può essere qualificata dal giudice come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse; in assenza di repliche o richieste contrarie, essa conduce alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- Nel processo amministrativo, il principio dispositivo in senso ampio attribuisce al ricorrente la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, consentendogli di rinunciare alla decisione mediante dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
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