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Sentenza

Sentenza n. 2555/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto che la Prefettura, pur dopo la presentazione di osservazioni procedimentali, si sarebbe limitata a riproporre gli elementi ostativi già comunicati, senza confrontarsi adeguatamente con le sue deduzioni, e ha lamentato anche la mancata audizione personale. Ha inoltre contestato l'insufficiente esplicitazione del percorso logico posto a fondamento del giudizio prognostico di inaffidabilità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 10, 11, 39, 42 e 43 T.U.L.P.S., contestando nel merito la valutazione prefettizia. In particolare, ha negato la riferibilità di una lite con una presunta ex moglie, ha ridimensionato i diverbi familiari con il fratellastro, ha richiamato le patologie psichiche di quest'ultimo, l'assenza di querela e di precedenti penali propri, nonché l'esito favorevole di visite specialistiche. Ha contestato il rilievo attribuito al deferimento per il possesso di un coltello, assumendo che non vi fosse un accertamento penale definitivo e che si trattasse di un episodio isolato e non connesso alle armi. Ha inoltre negato frequentazioni abituali con soggetti gravati da precedenti di polizia e dedotto l'assenza di elementi concreti, attuali e sufficienti a dimostrare una stabile contiguità con ambienti criminali. Ha infine sostenuto che l'attività di guardia particolare giurata imponesse uno standard motivazionale e istruttorio più elevato.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato, e ha confermato il divieto prefettizio. Il giudice ha affermato che la detenzione e il porto d'armi non costituiscono un diritto soggettivo perfetto, ma una deroga al generale divieto di portare armi, subordinata alla piena affidabilità del soggetto. Il potere prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S. è ampiamente discrezionale, cautelare e preventivo, sicché può fondarsi anche su fatti privi di rilevanza penale o non definitivamente accertati, purché concretamente sintomatici di una possibile inaffidabilità. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica di travisamenti, errori di fatto, manifeste illogicità, irragionevolezza, sproporzione o carenze istruttorie manifeste. Il primo motivo è stato respinto perché la Prefettura aveva effettivamente esaminato le osservazioni del ricorrente, trasmettendole al Comando provinciale dei Carabinieri e richiedendo elementi aggiornati e valutazioni sulle deduzioni formulate. Il successivo supplemento istruttorio aveva confermato e integrato le informazioni sulle frequentazioni del ricorrente con soggetti gravati da precedenti di polizia. Non era necessaria una confutazione analitica di ogni argomento difensivo né sussisteva un generale diritto all'audizione personale, essendo stata assicurata e concretamente esercitata la partecipazione mediante osservazioni e documenti. Il giudice ha escluso il difetto di istruttoria e motivazione, rilevando che il provvedimento individuava specifiche circostanze e le valutava in un quadro complessivo: episodi di conflittualità interpersonale, vicende relative ad armi o oggetti atti ad offendere e plurime frequentazioni con soggetti controindicati. Il secondo motivo è stato respinto perché il giudizio prefettizio non si fondava su un singolo episodio, su una mera denuncia o sul solo deferimento penale, ma sulla convergenza di più elementi, anche recenti. L'inesattezza relativa al riferimento all'ex moglie non incideva sul nucleo essenziale della valutazione. La mancata querela, le patologie del fratellastro e l'assenza di condanna penale non eliminavano la rilevanza amministrativa degli episodi, che potevano essere autonomamente apprezzati in chiave preventiva. Le frequentazioni erano documentate da quattro controlli, con indicazione delle date, dei soggetti e dei relativi precedenti; non era necessario dimostrare una stabile contiguità con organizzazioni criminali. Le visite specialistiche favorevoli attenevano all'idoneità psicofisica e non escludevano una diversa valutazione amministrativa dell'affidabilità comportamentale, relazionale e ambientale. La qualità di guardia particolare giurata non attenuava, ma rendeva più pregnante la verifica dell'affidabilità. Le censure di sviamento e manifesta ingiustizia sono state ritenute prive di autonoma consistenza. È stata inoltre respinta l'istanza di patrocinio a spese dello Stato, poiché le ragioni del ricorso risultavano manifestamente infondate ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando non sussista la piena affidabilità del soggetto; il potere ha natura cautelare e preventiva e consente una valutazione prognostica ampia, non subordinata a una condanna penale definitiva.

  • artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990

    Impongono motivazione e considerazione dell'apporto partecipativo; non richiedono tuttavia la confutazione analitica di ogni deduzione, purché dall'atto e dall'iter procedimentale emerga che le osservazioni siano state effettivamente acquisite e valutate.

  • artt. 10, 11, 42 e 43 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Richiamati dal ricorrente nell'ambito della contestazione dei presupposti e della valutazione di affidabilità connessa ai titoli di polizia.

  • art. 4 l. 110/1975

    Il deferimento per il possesso di un coltello può essere autonomamente considerato dall'autorità prefettizia come elemento del giudizio preventivo di affidabilità, anche in assenza di esercizio dell'azione penale o di accertamento definitivo.

  • art. 138 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Attribuisce rilievo alla buona condotta per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata; la particolare funzione svolta rende più rigorosa, non meno intensa, la verifica dell'affidabilità nell'uso delle armi.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002

    “le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”

    Il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo richiede che le ragioni del cittadino non siano manifestamente infondate; il requisito è stato escluso nel caso concreto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa, insieme all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 10 regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S. è una misura cautelare e preventiva, non sanzionatoria: può essere adottato anche in assenza di condanna penale o di accertamento definitivo di un reato, quando elementi concretamente acquisiti facciano venir meno la piena affidabilità del soggetto e consentano una ragionevole prognosi di possibile abuso delle armi.
  • La valutazione prefettizia sull'affidabilità nel possesso di armi può fondarsi sulla valutazione complessiva e convergente di episodi di conflittualità interpersonale, vicende relative ad armi od oggetti atti ad offendere e frequentazioni con soggetti gravati da precedenti di polizia; tali elementi non devono essere necessariamente decisivi se considerati isolatamente.
  • La partecipazione procedimentale è effettiva quando l'amministrazione acquisisce le osservazioni dell'interessato, le sottopone agli organi istruttori e svolge, se necessario, ulteriori accertamenti aggiornati. Non è richiesta la confutazione analitica di ogni argomento né sussiste un generale diritto all'audizione personale quando l'interessato abbia potuto presentare osservazioni e documenti.
  • L'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi non esclude l'obbligo di un'istruttoria adeguata, aggiornata e autonoma, né quello di motivare il nesso tra i fatti accertati e la prognosi di inaffidabilità. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica di fatti, completezza istruttoria e assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o sproporzione.
  • Le frequentazioni con soggetti gravati da precedenti di polizia possono concorrere al giudizio preventivo di inaffidabilità anche senza prova di stabile contiguità con organizzazioni criminali, purché siano documentate in modo concreto, attuale e non generico e siano valutate insieme agli altri elementi del quadro istruttorio.
  • L'esercizio dell'attività di guardia particolare giurata non attenua i presupposti del divieto di detenzione di armi; al contrario, la particolare responsabilità connessa all'uso professionale delle armi rende più rigorosa la verifica della persistente affidabilità del soggetto.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEccesso di potere

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