Cassazione Penale, Ordinanza n. 10376/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione di legittimità riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 3 giugno 2025. Per il primo ricorrente, i motivi investivano: a) il mancato riconoscimento di un'attenuante individuata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86 del 2024, chiedendosi una rivalutazione del materiale probatorio; b) il diniego dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p., ritenuta dalla Corte territoriale perché il luogo di consumazione del reato avrebbe ostacolato la difesa privata. Per il secondo ricorrente, il primo motivo censurava la conferma della responsabilità per ricettazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze del primo ricorrente mirassero in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità, e che la Corte d'appello avesse motivato in modo logico e non censurabile sia sul diniego dell'attenuante, valorizzando le modalità particolarmente violente del reato, sia sulla sussistenza dell'aggravante relativa al luogo di consumazione. Quanto al secondo ricorrente, il motivo sulla ricettazione è stato giudicato inammissibile perché riproponeva censure già esaminate e disattese in appello senza un confronto specifico con la motivazione impugnata; il motivo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto manifestamente infondato, perché il diniego era sorretto da motivazione coerente con il principio per cui il giudice non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p.
L'aggravante è ritenuta sussistente quando il luogo di consumazione del reato ostacola la privata difesa; la Corte valorizza una motivazione di merito logica e aderente alle emergenze processuali.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024
Viene richiamata come fonte dell'attenuante invocata dal primo ricorrente, ma la sua applicazione concreta è negata in ragione delle modalità particolarmente violente del fatto.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori riservata al giudice di merito.
- La deduzione di censure già prospettate in appello e disattese dalla decisione impugnata è inammissibile se non accompagnata da un confronto specifico e puntuale con le argomentazioni della sentenza di secondo grado.
- Il diniego di attenuanti generiche è sorretto da motivazione immune da censure quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo necessario confutare singolarmente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
- L'aggravante relativa al luogo di consumazione che ostacola la difesa privata può essere ritenuta sussistente se il giudice di merito spiega in modo logico perché quel contesto abbia concretamente inciso sulla possibilità di difesa.
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