Sentenza n. 4364/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N. 986/2025 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NOLA, SEZIONE LAVORO, GIUDICE DOTT.SSA DI PALMA, RESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL R.G. N. 7057/2023, PUBBLICATA IN DATA 08/05/2025, NOTIFICATA IN DATA 03/07/2025, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, Sezione lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Nola, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di euro 500,00 previsto per la carta elettronica del docente. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 luglio 2025 e non era stata impugnata. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di adempimento, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento del beneficio, oltre agli accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'amministrazione, erano rispettati i termini processuali e risultava decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In mancanza di prova dell'adempimento, il Ministero è stato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il TAR ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché si tratta di un'obbligazione pecuniaria fungibile e l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con il compito di provvedere, in caso di ulteriore inerzia, allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordine e al pagamento della somma. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere dall'amministrazione l'adempimento di quanto stabilito da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale in materia di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico annuale della carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione del personale docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione non adempia all'obbligo di conformarsi a quanto deciso per il caso concreto.
- La notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituiscono presupposti sufficienti per procedere all'ottemperanza, ove manchi la prova dell'adempimento.
- Quando la prestazione riconosciuta dal giudicato consiste in un beneficio economico temporalmente fruibile ma ormai non più concretamente utilizzabile per il decorso del termine, l'amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, se il ritardo è imputabile alla sua inerzia.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già con la sentenza un commissario ad acta, individuandone le funzioni e subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
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