Cassazione Penale, Sentenza n. 03823/2026 del 29/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva al giudice dell'esecuzione la determinazione della data finale della permanenza nella associazione mafiosa contestata (associazione accertata con sentenza di primo grado 17/02/2016, confermata in appello il 14/03/2023 e divenuta definitiva l'8/05/2024) al fine di poter proporre istanza di fungibilità ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p. La difesa ha eccepito che, non essendo stato precisato il tempus commissi del reato nell'imputazione e in considerazione della prospettata perdurante condotta associativa (iniziata nell'aprile 2009 e tuttora perdurante secondo la difesa), il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto motivare meglio la determinazione della cessazione della partecipazione, evitando di fondarla su una generica presunzione di persistenza del vincolo associativo senza indicare elementi probatori tratti dalla sentenza di cognizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio secondo il quale, se il tempus commissi non è indicato con precisione nell'imputazione, il giudice dell'esecuzione può esaminare il contenuto della sentenza di cognizione e gli atti del processo per desumere la data effettiva del reato; viceversa, se tale data è già determinata in sede di cognizione, non può essere modificata in sede esecutiva. Nel caso concreto il Tribunale di Napoli aveva rilevato dalla motivazione della sentenza di primo grado l'assenza di elementi che limitassero temporalmente l'operatività del clan Sarno e, pertanto, aveva fissato la cessazione della partecipazione di Ricci alla data della pronuncia di primo grado (17/02/2016). La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato come norma che rende rilevante, ai fini dell'istanza di "fungibilità", la determinazione della data finale della condotta associativa; la Corte indica che tale determinazione può essere effettuata dal giudice dell'esecuzione esaminando la sentenza di cognizione quando il tempus commissi non è preciso.
artt. 665 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati come quadro normativo dell'azione del giudice dell'esecuzione; la censura difensiva era fondata su presunte violazioni di queste disposizioni in tema di determinazione di aspetti essenziali del giudicato in sede esecutiva, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia agito nei limiti delle sue competenze.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese dopo il rigetto del ricorso.
Giurisprudenza rilevata (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia)
Principio che autorizza il giudice dell'esecuzione a prendere conoscenza della sentenza e degli atti per ricavare elementi utili a determinare il tempus commissi quando non è precisato nell'imputazione.
Giurisprudenza rilevata (Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada)
Principio secondo cui, se il tempus commissi è ben determinato in sede cognitiva, non può essere modificato in sede esecutiva in quanto elemento essenziale del giudicato.
Giurisprudenza rilevata (Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti)
Chiarimento che la presunzione di perdurante partecipazione a un'associazione di tipo mafioso è relativa e superabile: in sede esecutiva va verificata concretamente la persistenza o meno del vincolo associativo, soprattutto quando emergono elementi positivi di cessazione quali collaborazione o estromissione.
Giurisprudenza rilevata (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, Di)
Elenca esempi di elementi idonei a dimostrare la cessazione del legame associativo (lunga detenzione senza contatti, trasferimento lontano dall'area di operatività, contrapposizione interna e allontanamento), precisando che incombe sull'interessato l'onere di allegare tali elementi.
Massime di principio
- Se nel capo di imputazione il tempus commissi non è determinato con precisione, il giudice dell'esecuzione può esaminare la sentenza di cognizione e gli atti processuali per desumere la data effettiva del reato rilevante ai fini esecutivi.
- Se la data del fatto è stata invece chiaramente accertata in sede di cognizione, essa costituisce elemento del giudicato e non può essere modificata dal giudice dell'esecuzione.
- La permanenza nella associazione mafiosa è in linea di principio presunta ma si tratta di una presunzione relativa: il soggetto interessato può interromperla fornendo elementi concreti (es. collaborazione, estromissione, lungo periodo di detenzione senza contatti, trasferimento lontano, contrapposizione interna) e l'onere di allegazione grava sull'interessato.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare con riferimento concreto agli elementi desunti dalla sentenza di cognizione o dagli atti quando decide sulla cessazione della partecipazione; una motivazione che richiami l'assenza di elementi di recesso/exclusione è adeguata se la sentenza di cognizione non contiene elementi limitativi sul piano temporale.
- Per ottenere la determinazione della data finale della condotta (utile, ad es., per istanze di fungibilità) è opportuno che la difesa produca e allegi in sede esecutiva fatti o prove idonei a mostrare la cessazione del vincolo associativo; senza tali allegazioni il giudice potrà fondarsi sul giudizio di cognizione.
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