Sentenza n. 2512/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala che aveva riconosciuto il diritto all’accreditamento di 500 euro per la carta docente, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 167/2025 del Tribunale di Marsala, passata in giudicato il 28 gennaio 2026, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare in suo favore 500 euro a titolo di carta docente, oltre interessi o rivalutazione. Ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, il rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 e la regolarità della notificazione e del deposito del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale, ha ordinato all’amministrazione di accreditare alla ricorrente la somma spettante entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha inoltre applicato una penalità di mora, pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla notificazione della sentenza fino all’integrale adempimento. Decorso inutilmente il termine assegnato, è stato previsto l’intervento sostitutivo del commissario ad acta, individuato nel Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare una penalità di mora e nominare un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie aventi effetti nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015
Ha modificato la disciplina della penalità di mora prevista nel giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio della carta docente, oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, pur riferita ai giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alla nomina del commissario ad acta in altri giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro, senza ulteriore compenso per il dirigente in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria non vi abbia dato spontanea attuazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento, accompagnando l’ordine con una penalità di mora per ogni successivo giorno di ritardo, quando l’inadempimento sia ingiustificato e l’esecuzione non presenti particolare complessità.
- La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta per ciascun giorno di ritardo, decorrendo dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza fino all’integrale adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare nell’esecuzione qualora l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato; il commissario può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione obbligata, anche con facoltà di delega.
- La nomina del dirigente quale commissario ad acta per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme non comporta un compenso ulteriore quando trovi applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1774/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1775/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1776/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1777/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1778/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 2510/2026 - Palermo, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →