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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10074/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condòmino aveva intimato precetto di pagamento al condominio sulla base di un titolo esecutivo giudiziale. Il condominio aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., sostenendo di avere già pagato quanto richiesto; l'opposizione era stata accolta in primo grado e confermata in appello. In cassazione il creditore ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che il tribunale non avrebbe considerato la presunta irrituale costituzione del condominio in primo grado, avvenuta con difensore nominato dal solo amministratore e senza ratifica assembleare. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1137 c.c. e degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 360 nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che la delibera assembleare di ratifica fosse nulla perché non sarebbe stato convocato all'assemblea e non gli sarebbe stato comunicato il verbale. Il condominio ha resistito con controricorso; la memoria depositata oltre termine è stata ritenuta inammissibile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui prospettava un omesso esame, perché il tribunale aveva invece espressamente affrontato la questione, fondando la decisione su una duplice ratio: da un lato la legittimazione dell'amministratore ad agire/resistere in giudizio per controversie rientranti nelle sue attribuzioni; dall'altro l'esistenza di una delibera assembleare di ratifica del 27 maggio 2016, non impugnata e quindi efficace. Ha giudicato inammissibile la parte del motivo che contestava solo in modo generico la pertinenza del precedente di legittimità richiamato dal tribunale. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva indicato adeguatamente dove e come la questione fosse stata dedotta nei giudizi di merito né trascritto o localizzato gli atti rilevanti; inoltre ha osservato che il tribunale aveva correttamente ritenuto efficace la delibera assembleare non impugnata, idonea a fondare la legittimazione processuale dell'amministratore, secondo un orientamento consolidato della Corte. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Consente l'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore, nel caso concreto per contestare l'azione esecutiva promossa dal creditore.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto infondato perché il fatto era stato comunque esaminato dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    La doglianza di violazione di legge e nullità processuale è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di adeguata critica alla ratio decidendi.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura; la mancata localizzazione e trascrizione degli atti comporta inammissibilità.

  • art. 1137 c.c.

    La delibera assembleare non impugnata è considerata valida ed efficace; la contestazione della regolarità di convocazione, senza corretta impugnazione e specifica censura, non impedisce che la deliberazione fondi la legittimazione processuale dell'amministratore.

  • art. 86 c.p.c.

    Richiamato solo per la costituzione personale in giudizio del ricorrente, senza incidenza decisiva sulla soluzione.

  • artt. 375 c.p.c. e 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione camerale e per l'ammissibilità della memoria, poi dichiarata tardiva.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Dà luogo, in caso di rigetto dell'impugnazione, all'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è infondato se il giudice di merito ha effettivamente preso in considerazione la questione, anche decidendola sulla base di una pluralità di rationes decidendi.
  • La legittimazione dell'amministratore di condominio ad agire o resistere in giudizio sussiste, senza preventiva autorizzazione assembleare, quando la controversia rientra nelle attribuzioni proprie dell'organo gestorio.
  • Se l'assemblea condominiale ratifica l'iniziativa processuale dell'amministratore, la deliberazione, finché non sia tempestivamente impugnata e annullata o dichiarata nulla, è efficace e può fondare la legittimazione processuale.
  • In cassazione, le censure che presuppongono questioni svolte nei gradi di merito devono rispettare l'onere di specificità e di autosufficienza, indicando con precisione gli atti rilevanti e il loro contenuto; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La deduzione della non pertinenza di un precedente giurisprudenziale, se non accompagnata da una critica puntuale alla regola di diritto applicata dal giudice di merito, non è idonea a scalfire la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratore di condominioImpugnazione delibere condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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