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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14526/2026 del 16/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di più cartelle di pagamento. In secondo grado la Corte di giustizia tributaria aveva dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere su alcune cartelle e aveva confermato la debenza di altre tre cartelle (indicate come 5, 9 e 10), ritenendole validamente notificate perché, pur consegnate a persona diversa dal destinatario, risultava provata la spedizione della raccomandata informativa. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe deciso oltre i limiti del devolutum, poiché le parti avevano concordemente limitato l'appello alle sole cartelle non definite agevolmente; 2) violazione dell'art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018 e dell'art. 115 c.p.c., deducendo che, essendo pacifica l'adesione alla definizione agevolata e avendo pagato le rate scadute, il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso e non deciso nel merito per mancanza delle quietanze; 3) violazione delle norme in tema di notifica delle cartelle, assumendo la nullità della notifica delle cartelle 5, 9 e 10 per mancanza di prova dell'invio della raccomandata informativa quando la consegna era avvenuta a persona diversa dal destinatario; 4) violazione delle norme sulle spese, sostenendo che, essendo tutte le cartelle estinte, le spese dovevano essere compensate. La Cassazione ha ritenuto che, per come ricostruita la vicenda dal ricorrente, al momento della decisione era in corso il piano di rateazione e quindi non ricorrevano i presupposti per la sospensione o per l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018, in mancanza della produzione della documentazione dei pagamenti; ha però rilevato d'ufficio che il contribuente, avendo aderito alla definizione agevolata e avendo assunto l'impegno a rinunciare ai giudizi, era sopravvenutamente privo di interesse a coltivare l'impugnazione delle cartelle 5, 9 e 10. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza limitatamente a tali cartelle e ha dichiarato inammissibile il ricorso in relazione ad esse per sopravvenuta carenza di interesse, compensando integralmente le spese di lite.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla richiesta di sospensione/estinzione automatica per la definizione agevolata, perché la sospensione opera nelle more del pagamento e l'estinzione richiede il perfezionamento della definizione con produzione della documentazione attestante i pagamenti. Tuttavia ha accolto il rilievo, rilevabile d'ufficio, della sopravvenuta carenza di interesse del contribuente a impugnare le cartelle 5, 9 e 10, in quanto egli aveva aderito alla procedura di definizione agevolata e si era impegnato a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi inclusi. Per questo la sentenza è stata cassata senza rinvio solo in relazione alle cartelle 5, 9 e 10 e, decidendo nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo a tali cartelle. Le restanti statuizioni erano già passate in giudicato. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del divieto di pronuncia oltre i limiti della domanda o del devolutum; la Corte non accoglie la censura nel senso prospettato dal ricorrente, valorizzando invece la sopravvenuta carenza di interesse rilevabile d'ufficio.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la pacificità dei fatti dedotti; la Corte non fonda la decisione su tale norma, ritenendo decisivo il diverso profilo della disciplina della definizione agevolata.

  • art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018

    "nelle more del pagamento delle somme dovute"; "L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"

    la sospensione opera solo nel periodo intercorrente tra la dichiarazione di adesione e la decorrenza/pagamento del piano di rateazione; l'estinzione richiede il perfezionamento della definizione e la prova documentale dei pagamenti effettuati. In mancanza, non sussistono i presupposti per sospensione o estinzione.

  • art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    menzionato in relazione all'ammissibilità in appello di documenti relativi alla definizione agevolata, senza che ciò muti l'esito della decisione.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale norma sul vizio dedotto in cassazione.

  • artt. 24, 25, 26 e 60 D.P.R. n. 602 del 1973

    invocati dal ricorrente in tema di notificazione delle cartelle di pagamento.

  • art. 139 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per contestare la notificazione a persona diversa dal destinatario.

  • art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle contestazioni sulla notificazione.

  • art. 1335 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle contestazioni sulla notificazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova della regolarità della notifica.

  • art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato per sostenere la necessità di compensare le spese in caso di estinzione della controversia.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato in tema di spese del giudizio tributario.

  • art. 4 d.lgs. n. 119 del 2018

    richiamato dal ricorrente quanto alla definizione agevolata e alle conseguenze sulla lite.

Massime di principio

  • Nelle controversie concernenti la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, la sospensione del giudizio è giustificata solo nella fase intermedia tra la dichiarazione di adesione e il pagamento dovuto; una volta che il piano di rateazione è in corso, non è più configurabile la sospensione nei termini previsti dalla norma.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata non può essere pronunciata senza la produzione, nel medesimo giudizio, della documentazione che attesti l'effettivo perfezionamento della definizione e i pagamenti eseguiti.
  • Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata dei carichi e assume l'impegno a rinunciare ai giudizi sui medesimi carichi, l'interesse a coltivare l'impugnazione può venir meno sopravvenientemente ed essere rilevato d'ufficio anche in sede di legittimità.
  • Se, per effetto della definizione agevolata o di eventi successivi, il contribuente perde interesse a impugnare singole cartelle, il giudice può cassare senza rinvio la decisione impugnata limitatamente a tali cartelle e dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'eventuale contestazione sulla validità della notificazione resta recessiva quando la decisione viene assorbita dalla sopravvenuta carenza di interesse processuale alla prosecuzione della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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