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Sentenza

Sentenza n. 320/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della alla sentenza n. 4525/2025 emessa in data 16 ottobre 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202502446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro, oltre al rimborso delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, che aveva prestato servizio nell'anno scolastico 2023/2024 quale docente a tempo determinato, ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano indicata negli atti come sentenza n. 4525/2025, emessa il 16 ottobre 2024. Tale pronuncia aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero anche al rimborso delle spese legali da distrarsi in favore del difensore antistatario. Dedotta la mancata spontanea esecuzione della pronuncia, la ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento, il passaggio in giudicato della sentenza e la notificazione della stessa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, ormai passata in giudicato e notificata al Ministero il 22 ottobre 2024. Ha ritenuto quindi soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla pronuncia, compreso il pagamento delle spese legali, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale assumerà le funzioni su istanza diretta della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro, oltre spese generali e accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Milano, alla cui esecuzione il Ministero è tenuto.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La norma consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    La norma è richiamata quale ulteriore presupposto applicabile all'esecuzione della pronuncia nei confronti dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'Amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, notificata e contenente un obbligo di facere o di pagamento chiaramente individuabile.
  • L'accertata inerzia dell'Amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di piena esecuzione della sentenza entro un termine assegnato e la contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione deve comprendere tutti gli obblighi derivanti dalla pronuncia da eseguire, inclusi quelli relativi alle spese legali quando siano parte del comando giudiziale.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del funzionario nominato, non è dovuto uno specifico compenso al commissario ad acta.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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