Sentenza n. 2042/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) della deliberazione della Giunta Regionale della Campania –DGRC -n.800del 29.12.2023, successivamente comunicata, con la quale sono stati approvati i criteri ed assegnati per l’anno 2023 ed in via provvisoria per l’anno 2024,i limiti di spesa alle strutture private accreditate, in uno a tutti i suoi allegati; b) del Decreto Dirigenziale –D.D. -n.130 del 12.2.2024 di <<adempimenti attuativi>>alla DGRC n.800/2023, adottato dal Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania, in uno a tutti i suoi allegati; c) della Deliberazione del Direttore Generale –DDG -dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno–ASL SA–, con la quale sono stati recepiti i contenuti della DGRC n.800/2023, della quale si ignorano il numero e la data di adozione; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione regionale di approvazione dei criteri e di assegnazione dei limiti di spesa alle strutture private accreditate per il 2023 e in via provvisoria per il 2024, decreto dirigenziale attuativo e atto dell'ASL di recepimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura privata accreditata ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale della Campania che approvava i criteri e assegnava i limiti di spesa alle strutture private accreditate per l'anno 2023 e, in via provvisoria, per l'anno 2024, nonché il decreto dirigenziale attuativo e il successivo atto dell'ASL Salerno di recepimento, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo della sentenza non riporta i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Prima dell'udienza pubblica, con memoria depositata il 23 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e della conseguente perdita dell'interesse alla decisione. Non è stata pronunciata una decisione sul merito degli atti impugnati né sui motivi di illegittimità. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della richiesta della ricorrente e della mancata opposizione dell'Amministrazione.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dall'amministrazione, determina l'improcedibilità del ricorso per annullamento, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
- La sopravvenuta carenza di interesse non comporta necessariamente la condanna alle spese dell'amministrazione: in presenza di una richiesta della parte ricorrente e della mancata opposizione dell'amministrazione, il giudice può compensare integralmente le spese per giusti motivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 658/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 659/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 660/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 48/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 49/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →