Cassazione Penale, Sentenza n. 17099/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 05/10/2020 che aveva confermato in gran parte la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale inflitta in primo grado. Le censure riguardavano, tra l'altro: la mancata valutazione della qualità e del valore dei beni asseritamente distratti (macchinari e lavasciuga) e della loro effettiva incidenza sul patrimonio sociale; l'insufficiente motivazione circa il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale (omessa tenuta delle scritture contabili con finalità di recare pregiudizio ai creditori); la qualificazione di Massimiliano Toro come amministratore di fatto; il diniego delle circostanze attenuanti (danno lieve e generiche) e, per Maria Antonietta, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena una volta rideterminata la pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi in larga parte fondati. Ha confermato che la qualificazione di amministratore di fatto di Massimiliano Toro era sufficientemente motivata, ma ha accolto le doglianze relative sia alla bancarotta patrimoniale sia alla bancarotta documentale: la sentenza impugnata non ha valutato adeguatamente il valore effettivo dei beni asseritamente distratti e quindi non ha verificato la concreta messa in pericolo del patrimonio e dei creditori; inoltre non ha dato adeguata motivazione circa il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale fraudolenta. Per questi profili la sentenza è stata annullata e rinviata per nuovo esame alla Sezione promiscua della Corte d'appello di Lecce. Le altre doglianze sono state assorbite o rigettate.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. con modificazioni nella legge 18/12/2020, n.176
Richiamata per la disciplina della requisitoria scritta e della discussione in Cassazione durante il periodo emergenziale; utilizzata nel procedimento per la presentazione delle conclusioni scritte del P.G.
art. 16, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con mod. nella legge 25 febbraio 2022, n. 15
art. 16, d.l. 30/12/2021, n.228, conv. nella legge 25/02/2022, n.15
Richiamato come norma di proroga della disciplina processuale emergenziale relativa alla discussione orale e all'uso della requisitoria scritta
art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limiti di impugnazione in cassazione indicati per i ricorsi presentati
art. 110 codice penale
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato e alla responsabilità degli imputati
artt. 216, 217, 223 legge fallimentare (R.D. 267/1942)
artt. 216, 217, 223 L. fall.
Norme che disciplinano le fattispecie di bancarotta documentale e patrimoniale: la Corte ha esaminato la qualificazione del fatto e i requisiti del reato, con particolare attenzione al dolo specifico per la bancarotta documentale
art. 219 legge fallimentare
art. 219, ultimo comma, L. fall.
Richiamato in relazione alla valutazione della circostanza attenuante del danno lieve e alla valutazione dell'incidenza patrimoniale dei beni sottratti
art. 62-bis codice penale
Richiamato nei motivi subordinati in tema di valutazione delle circostanze attenuanti
artt. 163, 164, 165, 167 codice penale
Norme richiamate in relazione alla sospensione condizionale della pena e ai requisiti per la concessione
art. 460, comma 5, codice di procedura penale
Richiamato dalla ricorrente in ordine agli effetti della rideterminazione della pena e alla compatibilità della sospensione condizionale
Massime di principio
- Per la bancarotta patrimoniale è indispensabile che il giudice valuti concretamente il valore e lo stato dei beni asseritamente distratti: la mera indicazione della sottrazione senza accertamento del pregiudizio effettivo ai creditori può rendere la motivazione insufficiente.
- Per la bancarotta documentale fraudolenta occorre motivare il dolo specifico: l'omessa tenuta delle scritture integra la fattispecie aggravata solo se è dimostrato che l'omissione è stata posta in essere con la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori o per procurare un ingiusto profitto.
- La qualifica di amministratore di fatto richiede elementi probatori pluridimensionali (procura, testimonianze, comportamento gestionale), non si risolve automaticamente nel mero possesso di una procura speciale; il giudice deve indicare le prove che giustificano la qualifica.
- Quando la corte d'appello modifica la valutazione dei fatti rispetto al primo grado (es. riqualificando la rilevanza di documentazione o beni), deve fornire adeguata motivazione sulle conseguenze patrimoniali e sull'elemento psicologico richiesto dalla norma penale.
- Se la motivazione rispetto a profili essenziali (valore dei beni, effettiva capacità di incidere sul patrimonio, dolo specifico) è carente, la Cassazione può annullare con rinvio per nuovo esame, anche se altri profili della sentenza sono confermati.
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