Cassazione Penale, Ordinanza n. 05664/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza d'appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. deducendo, in sintesi, la mancata motivazione sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di attenuanti comuni e sostenendo che non vi fosse stata rinuncia ai motivi di appello relativi a tale punto. Dalla lettura del verbale di udienza del 23 maggio 2024, però, risultava che l'imputato, personalmente, aveva formulato una proposta di concordato previa rinuncia a tutti i motivi di appello diversi dalla concessione delle attenuanti generiche e dalla riduzione della pena. La Corte ha quindi verificato che la doglianza era diretta contro un punto su cui vi era stata rinuncia, con conseguente preclusione al controllo di legittimità; ha inoltre rilevato che non era dedotta né ravvisabile l'irrogazione di una pena illegale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel procedimento concluso con sentenza ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti sui punti concordati limita il sindacato di legittimità ai soli motivi non rinunciati. Poiché il ricorso investiva una questione oggetto di rinuncia, e non risultava alcuna pena illegale, è stata confermata la preclusione all'esame del motivo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza di appello emessa con concordato tra le parti limita il controllo di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia.
art. 62, comma 1, n. 2 c.p.
Richiamato dalla difesa come base per il riconoscimento di una attenuante comune, ma il relativo motivo era precluso dalla rinuncia in sede di concordato.
art. 62, comma 1, n. 5 c.p.
Richiamato dalla difesa come base per il riconoscimento di una attenuante comune, ma il relativo motivo era precluso dalla rinuncia in sede di concordato.
cod. proc. pen.
È richiamata la regola secondo cui l'accordo delle parti sui motivi concordati esclude la deducibilità in cassazione di censure su punti rinunciati, salvo il caso di pena illegale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., il sindacato di legittimità è limitato ai soli motivi non oggetto di rinuncia concordata dalle parti.
- La rinuncia ai motivi di appello, se risultante chiaramente dal verbale di udienza e collegata a un concordato sulla pena, preclude la deduzione in cassazione di censure relative ai punti rinunciati, anche quando si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
- L'unica eccezione alla preclusione derivante dal concordato è rappresentata dall'irrogazione di una pena illegale; in assenza di tale evenienza il ricorso che investa punti rinunciati è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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