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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25341/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda l'esecuzione di un ordine di demolizione di opere edilizie abusive, originariamente imposto con sentenza irrevocabile di condanna emessa nei confronti della titolare del manufatto. In sede esecutiva, il giudice aveva in precedenza revocato l'ordine di demolizione limitatamente alla quota di proprietà del comproprietario, ritenuto terzo rispetto al titolo esecutivo. Successivamente, il Tribunale di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui si chiedeva di dichiarare l'inesigibilità e la sospensione dell'ordine demolitorio, sostenendo che la revoca parziale e la presunta indivisibilità del bene rendevano impossibile eseguire la demolizione senza pregiudicare la quota del terzo. I ricorrenti hanno proposto sette motivi: violazione del ne bis in idem per mancata considerazione della precedente revoca parziale; violazione degli artt. 676 c.p.p. e 31 d.P.R. 380/2001 per asserita impossibilità giuridica sopravvenuta; lesione del diritto di difesa del comproprietario estraneo al processo; omessa motivazione sull'efficacia preclusiva del provvedimento definitivo di revoca; violazione delle norme civilistiche sull'indivisibilità del manufatto; errore sulla data di acquisto del bene da parte del comproprietario, ritenuta rilevante per la sua estraneità; omessa considerazione della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio per accertare la divisibilità e la possibilità di demolizione parziale.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, osservando che l'ordine di demolizione ha natura reale e sanzionatoria amministrativa ripristinatoria, sicché può essere eseguito nei confronti di chiunque abbia rapporto con il bene e deve essere verificata in sede esecutiva l'eventuale divisibilità dell'immobile. La precedente revoca parziale a favore del comproprietario non impediva quindi l'operatività dell'ordine nei confronti del bene abusivo nella sua interezza. L'errore sulla data di acquisto del bene è stato qualificato come mero refuso e, comunque, non decisivo. La Corte ha anche escluso che vi fosse obbligo di disporre la consulenza tecnica richiesta, poiché la questione della divisibilità andava affrontata in fase esecutiva e l'abusività residua risultava supportata da relazione tecnica non specificamente contestata. Ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 649 c.p.p.

    invocato dalla difesa per sostenere l'applicabilità del ne bis in idem anche alla fase esecutiva, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto

  • art. 676 c.p.p.

    richiamato per contestare la decisione del giudice dell'esecuzione in materia di revoca/inesigibilità dell'ordine demolitorio

  • art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001

    norma richiamata in relazione all'ordine di demolizione delle opere abusive e alla sua esecuzione

  • art. 24 Cost.

    dedotto per lamentare la compressione del diritto di difesa del comproprietario estraneo al processo

  • art. 111 Cost.

    richiamato per censurare la motivazione e il contraddittorio nel procedimento esecutivo

  • art. 1119 c.c.

    invocato per sostenere l'indivisibilità del manufatto

  • art. 937 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1119 c.c. per la disciplina dell'opera incorporata nel suolo e la sua sorte

  • art. 130 c.p.p.

    dedotto per censurare l'errore materiale sulla data dell'atto di compravendita

  • art. 666, comma 5, c.p.p.

    invocato per sostenere l'obbligo del giudice dell'esecuzione di disporre una consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive ha natura reale e funzione ripristinatoria, con conseguente eseguibilità nei confronti di chiunque abbia la disponibilità del bene e un diritto reale o personale di godimento, anche se estraneo al reato presupposto.
  • La precedente revoca dell'ordine demolitorio limitata alla quota di un comproprietario non esclude, di per sé, l'esecuzione dell'ordine residuo sul manufatto abusivo, poiché la verifica sull'eventuale divisibilità del bene appartiene alla fase esecutiva.
  • La cessione del bene a terzi, o la posizione di estraneità soggettiva del detentore/acquirente, non impedisce l'esecuzione dell'ordine di demolizione quando permane il pregiudizio urbanistico derivante dall'opera abusiva.
  • L'eventuale impossibilità tecnica di demolire senza arrecare danno alla parte lecita del fabbricato deve essere specificamente provata; inoltre non può essere invocata quando dipende da una causa imputabile al condannato.
  • L'errore materiale su una data rilevante non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento se non incide in modo decisivo sulla ratio della decisione e appare riconducibile a mero refuso.
  • Nel giudizio di esecuzione, il giudice non è tenuto a disporre una consulenza tecnica d'ufficio quando la questione tecnica può essere risolta sulla base degli atti e della documentazione già acquisita e non vi sia una contestazione specifica e decisiva della prova tecnica richiamata.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioSequestro
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiNe bis in idemNullità processuale

Testo integrale

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