Cassazione Penale, Sentenza n. 2857/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 11/06/2024 che confermava la custodia cautelare nei confronti di Luigi Avolio per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e per il reato- fine di tentata estorsione (art. 629 c.p.). I motivi principali dedotti dal difensore riguardavano: 1) la violazione dell'art. 297, comma 3 c.p.p. per "spezzettamento" delle notizie di reato tra i procedimenti coevi "Reset" e "Recovery" e la mancata retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare; 2) carenza di motivazione e mancata autonoma valutazione del riesame in ordine ai gravi indizi e alle esigenze cautelari (art.125 c.p.p.); 3) insufficienza e genericità delle prove riferite al tentativo di estorsione (assenza di riscontri certo-identificativi, rilievi fotografici/report, e dubbi sulla sussistenza del danno patrimoniale alla vittima); 4) rilevanza discutibile delle dichiarazioni dei collaboratori (Barone, Greco) e possibile duplicazione dell'accertamento rispetto al procedimento "Reset".
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al primo motivo: ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla retrodatazione dei termini di custodia cautelare e ha disposto il rinvio al giudice di merito perché effettui una nuova valutazione conforme ai principi di diritto richiamati (esame concreto della eventuale connessione qualificata tra i procedimenti, verifica della desumibilità degli elementi già all'epoca della prima ordinanza e motivazione sul perché le nuove acquisizioni sarebbero state decisive). Per il resto la Corte ha respinto o dichiarato inammissibili gli altri motivi: ha dichiarato inammissibile il motivo sulla presunta mancanza di autonoma motivazione del riesame; ha ritenuto infondato il censimento relativo al reato di tentata estorsione, ritenendo adeguatamente motivate l'identificazione di Avolio e l'idoneità dell'azione estorsiva allo stadio cautelare; ha giudicato infondato, in parte, e generico, in parte, il motivo relativo alle dichiarazioni dei collaboratori e al presunto bis in idem.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma contestata in relazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte la indica come uno dei capi oggetto della custodia cautelare e valuta la connessione probatoria tra i procedimenti che la riguardano
art. 297, comma 3, c.p.p.
Disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare; la Corte richiede che, in sede di riesame, la parte che invoca la retrodatazione dimostri i presupposti richiesti e che il giudice indichi in motivazione perché gli elementi nuovi siano decisivi o, se non decisivi, perché la separazione dei procedimenti sia stata legittima
art. 125 c.p.p.
Principio della motivazione specifica del riesame; la Corte valuta la correttezza dell'analisi del giudice del riesame sulla base della concretezza delle argomentazioni e dell'eventuale mutuazione della richiesta del P.M.
art. 303 c.p.p.
Rinvio al riesame (procedura di riesame della custodia cautelare): la Corte ricorda l'obbligo del giudice di riesame di motivare e valutare autonomamente gli elementi
art. 292 c.p.p.
Regole sugli indizi e la loro valutazione; richiamata come criterio per la valutazione dei gravi indizi nel riesame
art. 629 c.p.
Delitto di estorsione: la Corte ha ritenuto che, allo stadio cautelare, possa ritenersi configurato il tentativo di estorsione sulla base di indizi che mostrino l'avvio concreto dell'azione estorsiva e l'idoneità della condotta ad arrecare pregiudizio patrimoniale
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione sulla confisca obbligatoria per il profitto/ prodotto di reati in materia di stupefacenti; la questione è stata sollevata dalla difesa in relazione alla compatibilità dell'ipotesi estorsiva, ma la Corte ha ritenuto manifesta infondatezza dell'eccezione in questa fase
art. 309 c.p.p.
Richiamato rispetto all'interpretazione e alla giurisprudenza che ha portato la Corte costituzionale (sentenza n. 293/2013) a chiarire i limiti interpretativi: la Corte di legittimità sottolinea che, dopo tali chiarimenti, la retrodatazione in sede di riesame richiede specifici oneri probatori a carico della parte
Massime di principio
- La richiesta di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in sede di riesame è consentita solo se il termine risulterebbe interamente scaduto per effetto della retrodatazione e la parte che la chiede prova gli altri presupposti: in particolare la desumibilità degli elementi già disponibili al momento della prima ordinanza o la riconoscibile connessione qualificata tra procedimenti
- Il giudice del riesame deve motivare in modo concreto e specifico la propria valutazione in ordine ai gravi indizi e alle esigenze cautelari: è ammesso mutuare la richiesta del P.M., ma il giudice deve comunque dar conto del proprio autonomo convincimento e spiegare i profili riferibili alla persona sottoposta a misura
- Quando sono pendenti procedimenti coevi che coinvolgono lo stesso nucleo indiziario, il giudice deve valutare se la separazione sia frutto di una scelta del P.M. o sia necessaria per fatti realmente distinti; in presenza di elementi già conosciuti al primo provvedimento, può essere dovuta la retrodatazione
- Al vaglio cautelare possono essere ritenuti sufficienti indizi anche complessivi (videoriprese, agganci a celle telefoniche, riscontri fotografici, dichiarazioni di collaboratori) purché il giudice motivi sulla loro incidenza rispetto alla specifica posizione dell'indagato; obiezioni su mancanza di riscontri devono essere affrontate specificamente
- Le eccezioni sulla configurabilità del danno patrimoniale nell'ipotesi di estorsione connessa a profitti di stupefacenti possono non essere persuasive allo stadio cautelare: è sufficiente che l'azione abbia idoneità e sia concretamente avviata a produrre una riduzione patrimoniale ingiustificata della vittima
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2744/2025 del 23/01/2025
- Sentenza penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2745/2025 del 23/01/2025
- Sentenza penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2746/2025 del 23/01/2025
- Sentenza penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2747/2025 del 23/01/2025
- Sentenza penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2750/2025 del 23/01/2025
- Sentenza penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2753/2025 del 23/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →