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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2857/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 11/06/2024 che confermava la custodia cautelare nei confronti di Luigi Avolio per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e per il reato- fine di tentata estorsione (art. 629 c.p.). I motivi principali dedotti dal difensore riguardavano: 1) la violazione dell'art. 297, comma 3 c.p.p. per "spezzettamento" delle notizie di reato tra i procedimenti coevi "Reset" e "Recovery" e la mancata retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare; 2) carenza di motivazione e mancata autonoma valutazione del riesame in ordine ai gravi indizi e alle esigenze cautelari (art.125 c.p.p.); 3) insufficienza e genericità delle prove riferite al tentativo di estorsione (assenza di riscontri certo-identificativi, rilievi fotografici/report, e dubbi sulla sussistenza del danno patrimoniale alla vittima); 4) rilevanza discutibile delle dichiarazioni dei collaboratori (Barone, Greco) e possibile duplicazione dell'accertamento rispetto al procedimento "Reset".

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al primo motivo: ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla retrodatazione dei termini di custodia cautelare e ha disposto il rinvio al giudice di merito perché effettui una nuova valutazione conforme ai principi di diritto richiamati (esame concreto della eventuale connessione qualificata tra i procedimenti, verifica della desumibilità degli elementi già all'epoca della prima ordinanza e motivazione sul perché le nuove acquisizioni sarebbero state decisive). Per il resto la Corte ha respinto o dichiarato inammissibili gli altri motivi: ha dichiarato inammissibile il motivo sulla presunta mancanza di autonoma motivazione del riesame; ha ritenuto infondato il censimento relativo al reato di tentata estorsione, ritenendo adeguatamente motivate l'identificazione di Avolio e l'idoneità dell'azione estorsiva allo stadio cautelare; ha giudicato infondato, in parte, e generico, in parte, il motivo relativo alle dichiarazioni dei collaboratori e al presunto bis in idem.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma contestata in relazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte la indica come uno dei capi oggetto della custodia cautelare e valuta la connessione probatoria tra i procedimenti che la riguardano

  • art. 297, comma 3, c.p.p.

    Disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare; la Corte richiede che, in sede di riesame, la parte che invoca la retrodatazione dimostri i presupposti richiesti e che il giudice indichi in motivazione perché gli elementi nuovi siano decisivi o, se non decisivi, perché la separazione dei procedimenti sia stata legittima

  • art. 125 c.p.p.

    Principio della motivazione specifica del riesame; la Corte valuta la correttezza dell'analisi del giudice del riesame sulla base della concretezza delle argomentazioni e dell'eventuale mutuazione della richiesta del P.M.

  • art. 303 c.p.p.

    Rinvio al riesame (procedura di riesame della custodia cautelare): la Corte ricorda l'obbligo del giudice di riesame di motivare e valutare autonomamente gli elementi

  • art. 292 c.p.p.

    Regole sugli indizi e la loro valutazione; richiamata come criterio per la valutazione dei gravi indizi nel riesame

  • art. 629 c.p.

    Delitto di estorsione: la Corte ha ritenuto che, allo stadio cautelare, possa ritenersi configurato il tentativo di estorsione sulla base di indizi che mostrino l'avvio concreto dell'azione estorsiva e l'idoneità della condotta ad arrecare pregiudizio patrimoniale

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990

    Disposizione sulla confisca obbligatoria per il profitto/ prodotto di reati in materia di stupefacenti; la questione è stata sollevata dalla difesa in relazione alla compatibilità dell'ipotesi estorsiva, ma la Corte ha ritenuto manifesta infondatezza dell'eccezione in questa fase

  • art. 309 c.p.p.

    Richiamato rispetto all'interpretazione e alla giurisprudenza che ha portato la Corte costituzionale (sentenza n. 293/2013) a chiarire i limiti interpretativi: la Corte di legittimità sottolinea che, dopo tali chiarimenti, la retrodatazione in sede di riesame richiede specifici oneri probatori a carico della parte

Massime di principio

  • La richiesta di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in sede di riesame è consentita solo se il termine risulterebbe interamente scaduto per effetto della retrodatazione e la parte che la chiede prova gli altri presupposti: in particolare la desumibilità degli elementi già disponibili al momento della prima ordinanza o la riconoscibile connessione qualificata tra procedimenti
  • Il giudice del riesame deve motivare in modo concreto e specifico la propria valutazione in ordine ai gravi indizi e alle esigenze cautelari: è ammesso mutuare la richiesta del P.M., ma il giudice deve comunque dar conto del proprio autonomo convincimento e spiegare i profili riferibili alla persona sottoposta a misura
  • Quando sono pendenti procedimenti coevi che coinvolgono lo stesso nucleo indiziario, il giudice deve valutare se la separazione sia frutto di una scelta del P.M. o sia necessaria per fatti realmente distinti; in presenza di elementi già conosciuti al primo provvedimento, può essere dovuta la retrodatazione
  • Al vaglio cautelare possono essere ritenuti sufficienti indizi anche complessivi (videoriprese, agganci a celle telefoniche, riscontri fotografici, dichiarazioni di collaboratori) purché il giudice motivi sulla loro incidenza rispetto alla specifica posizione dell'indagato; obiezioni su mancanza di riscontri devono essere affrontate specificamente
  • Le eccezioni sulla configurabilità del danno patrimoniale nell'ipotesi di estorsione connessa a profitti di stupefacenti possono non essere persuasive allo stadio cautelare: è sufficiente che l'azione abbia idoneità e sia concretamente avviata a produrre una riduzione patrimoniale ingiustificata della vittima

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