Cassazione Penale, Sentenza n. 27872/2022 del 18/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per ricettazione (pena: 2 anni, 2 mesi, 20 giorni di reclusione e €580 di multa). I motivi: (1) violazione di legge con riferimento agli artt. 601, comma 3, 429, comma 1, lett. f) e 178 c.p.p. relativamente alla modalità di fissazione e differimento delle udienze e alle notifiche; (2) mancata comunicazione all'imputato di un provvedimento di correzione di errore materiale della Corte territoriale (sostituzione di "GUP di Milano" con "GUP di Lodi"), notificato solo al difensore via PEC; (3) vizio di motivazione e violazione di legge sulla qualificazione della condotta: si contestava che la condotta configurasse favoreggiamento (conservazione del bene per conto degli autori del furto) e non ricettazione, poiché il ricorrente avrebbe agito per mantenere la disponibilità dei beni agli autori del reato presupposto, percependo solo un compenso e senza spossessamento a favore del ricettatore.
La decisione
Il supremmo collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: (1) primo motivo manifestamente infondato: applicazione della normativa emergenziale (d.l. 149/2020) che autorizzava la decisione in camera di consiglio senza la presenza delle parti; non era prevista l'informazione diretta all'imputato e la facoltà di chiedere la trattazione in pubblica udienza doveva essere esercitata tramite difensore; eventuale nullità sarebbe stata di ordine generale a regime intermedio e soggetta a tempestiva eccezione, non proposta in tempo utile; (2) secondo motivo manifestamente infondato: la mancata comunicazione al solo imputato della correzione di errore materiale non ha leso il diritto di difesa; (3) terzo motivo manifestamente infondato: la questione attiene alla valutazione della prova e alla ricostruzione dei fatti (censurabili solo se si prova errore di sussunzione), mentre qui vi era doppia conforme dei giudici di merito che hanno correttamente ricostruito gli elementi costitutivi della ricettazione. Conseguenze: conferma della condanna di merito; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. 9 novembre 2020, n. 149, art. 23
"fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la corte di appello procede[sse] in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero fac[esse] richiesta di discussione orale o che l'imputato nnanifest[asse] la volontà di comparire"
La norma ha autorizzato, nel periodo emergenziale, la decisione in camera di consiglio senza la presenza delle parti; la possibilità per l'imputato di chiedere la pubblica udienza doveva essere esercitata tramite difensore; non imponeva informativa diretta all'imputato circa la diversa modalità di trattazione.
Legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 1 comma 2
Ha previsto la validità degli atti e provvedimenti adottati durante la vigenza delle disposizioni emergenziali, preservandone gli effetti.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma richiamata per il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; attiene alle modalità emergenziali di trattazione.
Codice di procedura penale, art. 601, comma 3
Norma citata fra quelle richiamate nella censura sulle notifiche e sulla regolarità della composizione del collegio in appello; il vizio prospettato è stato ritenuto infondato alla luce della normativa emergenziale.
Codice di procedura penale, art. 429, comma 1, lett. f)
Richiamata nella contestazione riguardo alla procedura di appello e alla regolarità della trattazione; non è stata ritenuta violata in termini tali da annullare la decisione.
Codice di procedura penale, art. 178
Richiamata tra le norme processuali oggetto di censura relativa a notifiche e comunicazioni; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o tardive.
Codice di procedura penale, artt. 157 e ss.
Richiamati in relazione agli obblighi di comunicazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione diretta al detenuto della correzione materiale non abbia leso il diritto di difesa nell'ipotesi concreta.
Codice di procedura penale, art. 161
Richiamato in relazione alla dichiarazione di domicilio dell'imputato: poiché non era stata eletta altra residenza, il problema delle notifiche è stato valutato alla luce della normativa emergenziale e delle regole sulla tempestiva eccezione.
Codice di procedura penale, art. 179
Citato come riferimento riguardo alle nullità assolute; la Corte ha distinto l'ipotesi concreta da una nullità insanabile ex art. 179.
Codice di procedura penale, art. 182, comma 2
Riferimento alle conseguenze della mancata tempestiva eccezione di nullità di ordine generale a regime intermedio; la mancata deduzione in tempo utile comporta la perdita della relativa censura.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Norma che disciplina i motivi di cassazione per violazione di legge: la Corte ricorda che va censurata l'erronea sussunzione, non la diversa valutazione delle prove riservata al giudice di merito.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente; applicata per la condanna a €3.000.
Massime di principio
- In periodo di misure emergenziali (es. d.l. 149/2020) le Corti possono decidere in camera di consiglio senza la presenza delle parti; l'imputato deve attivarsi tramite difensore per chiedere pubblica udienza e non vige un obbligo di comunicazione diretta dell'adozione della diversa modalità di trattazione.
- La mancata comunicazione diretta all'imputato di correzioni di mero errore materiale, notificate al difensore via PEC, non costituisce di per sé lesione del diritto di difesa, salvo comprovato pregiudizio e salvo diversa elezione di domicilio del difensore autorizzante la notifica.
- In Cassazione la valutazione della prova e la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito (soprattutto se "doppia conforme") sono difficilmente sindacabili: per vincere in cassazione occorre dimostrare un errore di diritto o una errata sussunzione del fatto nella fattispecie astratta, non limitarsi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Le nullità processuali di ordine generale a regime intermedio devono essere eccepite tempestivamente (in sede di conclusioni per la trattazione in camera di consiglio o con la richiesta di comparizione); la mancata tempestiva eccezione comporta la perdita del vizio.
- Se si contesta la qualificazione giuridica della condotta (es. ricettazione vs. favoreggiamento), è necessario articolare una motivazione che dimostri l'errore nella sussunzione giuridica del fatto, non solo sostenere che le prove avrebbero potuto portare a una diversa conclusione.
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