Cassazione Civile, Sentenza n. 11122/2020 del 10/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (garante pubblico)
La controversia
La società garante aveva agito davanti al Tribunale di Firenze, con procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., chiedendo l’accertamento della natura privilegiata, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 123 del 1998, del credito vantato verso l’impresa beneficiaria in conseguenza della revoca di un’agevolazione concessa mediante garanzia fideiussoria delle obbligazioni derivanti da un mutuo bancario. La beneficiaria non aveva onorato il mutuo e la garanzia era stata escussa. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 22/2018 pubblicata il 9 gennaio 2018, l’aveva accolta. La beneficiaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 1949 e 1950 c.c. e dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che la garante avesse inizialmente agito in surrogazione e avesse mutato in appello la domanda in azione di regresso, e che comunque il privilegio non spettasse per la surrogazione. Con il secondo ha censurato, in relazione all’art. 9 del D.Lgs. n. 123 del 1998 e agli artt. 1949, 1950, 2745 e 2746 c.c., il riconoscimento del privilegio al credito della garante. Con il terzo, richiamando anche gli artt. 61, 62, 168 e 169 della legge fallimentare, ha contestato il privilegio nel contesto concorsuale. Ha inoltre sollevato eccezione di illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123 del 1998.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Il primo è infondato: la distinzione tra surrogazione ex art. 1949 c.c. e regresso ex art. 1950 c.c. non è decisiva ai fini del privilegio; inoltre, dal ricorso non risultava trascritto o puntualmente richiamato l’atto introduttivo in modo da dimostrare il dedotto mutamento della domanda. La domanda originaria, per quanto ricostruibile, era limitata all’accertamento del privilegio sul credito, non alla condanna al pagamento né all’accertamento del credito in surrogazione o in regresso, la cui esistenza non risultava contestata. Anche il secondo e il terzo motivo sono infondati: gli interventi pubblici di sostegno alle attività produttive erogati mediante concessione di garanzia beneficiano del privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123 del 1998, poiché le diverse forme di intervento pubblico esprimono un disegno unitario e occorre recuperare la provvista per ulteriori interventi. La questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega è stata dichiarata manifestamente infondata: la delega consentiva agevolazioni alle imprese anche in forma indiretta, mediante garanzie, e il riconoscimento del privilegio per i crediti derivanti dalla revoca è stato ritenuto coerente con tale previsione. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità per la novità delle questioni e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1949 c.c.
Com’è evidente, se il privilegio afferisse (anche) alla banca, che concede il mutuo nel contesto dell’ordinaria sua attività di impresa, la previsione normativa sarebbe del tutto ingiustificata; per contro, la concessione di garanzia (i.e.: l’impegno negoziale assunto nei diretti confronti del creditore) ha propriamente causa nell’intervento di sostegno pubblico: sarebbe disparità del tutto non giustificata, perciò, se l’intervento di garanzia non si giovasse del privilegio che pur assiste, nel contesto normativo del D.Lgs. n. 123 del 1998, le altre forme di intervento poste a sostegno pubblico delle attività produttive.
La titolarità del privilegio da parte della garante trova fondamento nell’intervento pubblico di sostegno e non dipende dal fatto che il creditore bancario garantito fosse a sua volta privilegiato; la distinzione tra surrogazione e regresso non muta il riconoscimento del privilegio.
art. 1950 c.c.
l’azione di regresso spettante al debitore solidale, che abbia effettuato il pagamento, è in sostanza un’azione di surrogazione” e che il termine “regresso” e il termine “surroga”, che in concreto vengano utilizzate, sono da ritenere tra loro equivalenti
Ai fini della questione del privilegio, regresso e surrogazione sono qualificazioni sostanzialmente equivalenti della pretesa restitutoria del garante che ha pagato; la scelta tra i due inquadramenti non condiziona il privilegio.
art. 2745 c.c.
Secondo il principio espresso dalla norma dell’art. 2745 c.c., infatti, il privilegio trova comunque fonte nella legge, in ragione della peculiare “causa” che lo viene a sorreggere, per via del fatto, cioè, che l’ordinamento assume – in conformità ai valori espressi dalla Costituzione – una data ragione di credito come portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela e protezione.
Il privilegio è attribuito dalla legge in ragione della causa del credito e degli interessi che l’ordinamento reputa meritevoli di protezione; nel caso considerato la causa rilevante è il sostegno pubblico alle attività produttive.
art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123 del 1998
Secondo il principio espresso dalla norma dell’art. 2745 c.c., infatti, il privilegio trova comunque fonte nella legge, in ragione della peculiare “causa” che lo viene a sorreggere, per via del fatto, cioè, che l’ordinamento assume – in conformità ai valori espressi dalla Costituzione – una data ragione di credito come portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela e protezione. Nel caso concreto, fonte del privilegio è la norma dell’art. 9, comma 5, che lo riconosce appunto in ragione del sostegno pubblico che viene dato alle attività produttive, consegnandolo al garante, che ha pagato la banca garantita, in ragione del credito che questi vanta verso il debitore principale, in quanto destinatario finale del depauperamento patrimoniale connesso all’estinzione della relativa obbligazione.
Il privilegio previsto dalla disposizione comprende anche i crediti derivanti da interventi pubblici attuati mediante concessione di garanzia. Spetta alla garante che abbia pagato la banca, poiché il debitore principale è il destinatario finale del depauperamento; non è necessario che il credito della banca garantita fosse privilegiato.
art. 345 c.p.c.
La corte territoriale ha in realtà ritenuto del tutto irrilevante la qualificazione della domanda proposta come azione di regresso o di surroga, affermando che in ogni caso alla garante spetterebbe il privilegio invocato.
La censura di mutamento della domanda non conduce all’esito richiesto quando la qualificazione tra regresso e surrogazione è irrilevante per decidere la domanda effettivamente proposta, limitata all’accertamento del privilegio.
art. 702-bis c.p.c.
La SACE S.p.A. ha agito in giudizio nei confronti del Lanificio Fedora S.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo, nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis c.p.c., per ottenere l’accertamento della natura privilegiata, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9 del credito vantato nei confronti della suddetta società
La norma è richiamata per identificare il rito con cui è stata proposta la domanda di accertamento del privilegio; la decisione non enuncia una regola ulteriore sul procedimento sommario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In conseguenza del rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto e nei limiti previsti.
Massime di principio
- Il credito della garante che ha pagato il finanziamento assistito da una garanzia pubblica beneficia del privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123 del 1998, anche se il credito della banca finanziatrice non era privilegiato: la fonte del privilegio è la legge e la sua ragione è il sostegno pubblico alle attività produttive.
- Il privilegio previsto per gli interventi pubblici a sostegno delle attività produttive comprende gli interventi attuati mediante concessione di garanzia e non è subordinato alla prova di una condotta fraudolenta o in mala fede del beneficiario; la disciplina si estende anche alla fase di esecuzione del rapporto e all’inadempimento degli obblighi di rimborso.
- Ai fini del riconoscimento del privilegio sul credito della garante, la qualificazione della pretesa come azione di regresso o di surrogazione è sostanzialmente irrilevante, poiché le due figure sono considerate equivalenti in tale contesto.
- La domanda limitata all’accertamento della natura privilegiata di un credito, quando la sua esistenza non è contestata, non equivale all’esercizio dell’azione di condanna in regresso o in surrogazione; la censura relativa al mutamento della domanda deve inoltre essere supportata dal puntuale richiamo agli atti processuali da cui tale mutamento risulterebbe.
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