Cassazione Penale, Sentenza n. 6931/2022 del 25/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva un'istanza di continuazione/unificazione dei reati, sostenendo che doveva essere riconosciuta la continuazione ex art. 671 c.p.p. perché i reati sarebbero stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. In sede di impugnazione in Cassazione il difensore ha lamentato la violazione di legge (art. 81 c.p.) e vizio di motivazione (art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che un intervenuto ‘‘mutamento giurisprudenziale’’ (riferito alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 28659/2017, c.d. Gargiulo) costituisse elemento nuovo idoneo a superare la preclusione derivante dal precedente rigetto dell'istanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto l'istanza reiterativa e meramente ripropositiva di una precedente domanda già rigettata, richiamando l'art. 666, comma 2, c.p.p. Sul punto delle Sezioni Unite (Gargiulo), la Corte ha osservato che tale pronuncia non ha introdotto principi novativi rispetto alla giurisprudenza precedente, ma ha soltanto precisato gli indicatori della continuazione, anzi restringendone il campo di rilevanza; inoltre la sentenza delle Sezioni Unite è anteriore al primo rigetto (quindi non poteva essere considerata elemento sopravvenuto). Per questi motivi la richiesta è risultata inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Usato come base per dichiarare l'inammissibilità dell'istanza reiterativa: il giudice dell'esecuzione può respingere richieste che costituiscono mera riproposizione di istanze già decise.
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla cassa delle ammende, con valutazione della responsabilità per la presentazione dell'impugnazione inammissibile.
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme indicate come mezzi di impugnazione (vizi contestati) nella motivazione del ricorso; tuttavia la Corte non è entrata nel merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni di preclusione/reiterazione.
art. 81 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione di legge, la Corte non ha ritenuto la questione determinante, essendo il ricorso inammissibile per reiterazione; quindi nessuna riforma o accertamento di violazione sostanziale è stato operato rispetto a questo profilo.
Sezioni Unite, sent. n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo), Rv. 270074
la necessità di «una rigorosa e approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali...»
La Corte ha ritenuto che la pronuncia delle Sezioni Unite non abbia introdotto un elemento novativo tale da superare la preclusione: ha precisato e, se possibile, ristretto i criteri per il riconoscimento della continuazione, validi sia in sede di cognizione che in sede esecutiva; pertanto non costituisce di per sé nuovo elemento scatenante l'ammissibilità di una domanda già rigettata.
Massime di principio
- Non è ammessa la riproposizione di un'istanza di esecuzione già decisa se non vengono indicati elementi nuovi e specifici rispetto alla precedente richiesta: la mera reiterazione del medesimo petitum è inammissibile ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
- Per far valere un "mutamento giurisprudenziale" come elemento novativo occorre dimostrare che la nuova interpretazione sia effettivamente sopravvenuta rispetto al primo atto e che incida concretamente, e in modo specifico, sulla situazione di fatto e di diritto esaminata: riferimenti generici a principi giurisprudenziali non sono sufficienti.
- La pronuncia delle Sezioni Unite (Gargiulo) ha precisato e, nella pratica, irrigidito gli indicatori della continuazione: il richio di riconoscimento della continuazione richiede una valutazione rigorosa e circostanziata degli indici (omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, ecc.).
- Quando si prospetta un nuovo motivo fondato su giurisprudenza, il difensore deve indicare esattamente in che modo i principi nuovi variano l'applicazione ai fatti concreti e perché questi principi non potevano essere già invocati anteriormente; altrimenti il rilievo verrà considerato generico e insufficiente.
- Chi propone istanze esecutive reiterate corre il rischio di condanna alle spese e al pagamento di somme (cassa delle ammende) se la domanda viene dichiarata inammissibile per colpa o per mancata diligenza nella valutazione della fondatezza della riproposizione.
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