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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01400/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, che in parziale riforma della decisione del Tribunale di Asti lo aveva assolto dal reato contestato al capo A) e aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 651 c.p. (capo B). Con il ricorso è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicare la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, sostenendo in sostanza che la motivazione sulla dosimetria sanzionatoria fosse carente o illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato e coerente richiamando la gravità del reato e l'aggressività della condotta, anche violenta, del ricorrente. Poiché il ricorso mirava solo a ottenere una diversa lettura del materiale valutativo e della discrezionalità nella determinazione della pena, la censura non era sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 651 c.p.

    È il reato per cui è stata confermata la condanna in appello; il testo non consente di ricostruirne oltre il mero richiamo normativo.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La motivazione sulla determinazione della pena è adeguata e immune da censura di legittimità quando il giudice di merito dia conto, in modo logico e coerente, degli elementi valorizzati per la scelta del trattamento sanzionatorio, come la gravità del fatto e le modalità aggressive o violente della condotta.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o una lettura alternativa degli elementi già apprezzati dal giudice di appello, quando la doglianza si risolva in una critica alla discrezionalità esercitata nel dosare la pena.
  • La censura sulla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria è inammissibile se non evidenzia un vizio logico effettivo della motivazione, ma mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del fatto e della personalità dell'imputato.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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