Sentenza n. 5562/2026 - Roma, Sezione 4B
Per l’esecuzione della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma n. 19666/2023 reg.prov.coll. n. 06712/2022 reg.ric. pubblicata il 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 19666/2023, che gli imponeva di riesaminare la domanda di riconoscimento della formazione professionale sul sostegno conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 19666/2023, passata in giudicato, con la quale era stato accolto il ricorso contro il precedente provvedimento ministeriale ed era stato imposto al Ministero dell'Istruzione e del Merito di riesaminare la domanda di riconoscimento della formazione professionale sul sostegno conseguita in Romania. La sentenza aveva stabilito che il riesame dovesse considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione a tempo parziale non fossero inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno, e imponendo, ove necessario, adeguate misure compensative. Secondo la ricorrente, dopo il passaggio in giudicato della sentenza l'amministrazione era rimasta completamente inerte, senza adottare il nuovo provvedimento né conformarsi ai criteri conformativi stabiliti dal giudice. È stata quindi chiesta l'ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza n. 19666/2023 era passata in giudicato e che dagli atti risultava la completa inerzia dell'amministrazione. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, pur costituito, non ha contestato tale inerzia. Il Tribunale ha assegnato al Ministero un termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza per riesaminare la domanda e dare piena esecuzione al giudicato, secondo i criteri già fissati nella sentenza da eseguire. Ha inoltre nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale per gli affari internazionali e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega, disponendo che questi intervenga, in caso di persistente inerzia, entro 90 giorni dalla richiesta della parte ricorrente. Il Ministero dovrà comunicare al commissario l'avvenuto adempimento; in mancanza, il commissario dovrà comunque verificarlo e informare il Tribunale. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, mentre le spese sono state compensate nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La tutela dell'ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo e l'adozione delle misure necessarie a rendere effettivo l'obbligo conformativo imposto all'amministrazione.
art. 114 c.p.a.
In presenza di inerzia nell'esecuzione del giudicato, il giudice può assegnare un termine all'amministrazione e nominare un commissario ad acta per l'eventuale successivo esercizio del potere sostitutivo.
Direttiva 2005/36/CE
la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno
Il riesame della domanda di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania deve considerare l'intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite e verificare la comparabilità della formazione a tempo parziale con quella a tempo pieno; ove necessario, devono essere imposte adeguate misure compensative.
Massime di principio
- L'amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato amministrativo rispettando non solo il comando dispositivo, ma anche i criteri e i limiti conformativi esplicitati nella motivazione della sentenza da eseguire.
- Quando l'amministrazione rimane completamente inerte dopo il passaggio in giudicato di una sentenza che impone il riesame di un'istanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
- Nel riesame di una domanda di riconoscimento di una formazione professionale conseguita in altro Stato membro, l'amministrazione deve valutare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che la formazione a tempo parziale non sia complessivamente inferiore, per durata, livello e qualità, alla formazione continua a tempo pieno; ove necessario, può imporre adeguate misure compensative.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere autorizzato a delegare l'attività a un funzionario o organo competente secondo la normativa vigente, senza diritto a compenso, e deve verificare l'adempimento anche in assenza di una comunicazione dell'amministrazione.
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