Ordinanza n. 3/2026 - Aosta, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso n. 58 del 2025: - del provvedimento n. 5527/VI/3 prot. 10313 del giorno 11 agosto 2025, a firma del Responsabile dell'Ufficio Unico Associato di Polizia locale e dell'ufficio Tecnico del Comune di Challand-Saint-Anselme, mediante il quale il ricorrente è stato diffidato alla demolizione delle opere insistenti sul foglio 3, mappale n. 388 entro giorni 90 dalla notifica del provvedimento; - di ogni atto presupposto antecedente, conseguente e comunque connesso o derivato e, in particolare il verbale di sopralluogo prot. 4829 del 9 luglio 2025; quanto al ricorso n. 59 del 2025: - del provvedimento n. 5527/VI/3 prot. 10313 del giorno 11 agosto 2025, a firma del Responsabile dell'Ufficio Unico Associato di Polizia locale e dell'ufficio Tecnico del Comune di Challand-Saint-Anselme, mediante il quale il ricorrente è stato diffidato alla demolizione delle opere insistenti sul foglio 3, mappale n. 388 entro giorni 90 dalla notifica del provvedimento; - di ogni atto presupposto antecedente, conseguente e comunque connesso o derivato e, in particolare il verbale di sopralluogo prot. 4829 del 9 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida comunale alla demolizione di opere realizzate su un terreno, con particolare riferimento a un muro di contenimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sono stati riuniti due ricorsi cautelari, sostanzialmente identici per soggetti e oggetto, proposti contro la diffida comunale alla demolizione delle opere insistenti su un determinato mappale e contro il verbale di sopralluogo presupposto. Il ricorrente ha contestato la qualificazione dell'opera e la legittimità dell'ordine demolitorio, sostenendo, per quanto emerge dall'ordinanza, che il manufatto fosse riconducibile a un intervento di manutenzione e, in memoria, alla fattispecie regionale relativa a opere di sostegno e contenimento del terreno. Il muro presentava un'altezza variabile da 0,30 a 1,90 metri, mentre il preesistente muro a secco sarebbe stato alto circa 60 centimetri; inoltre, non risultava documentata fotograficamente la preesistenza del tratto di muro posto sul lato destro antistante la strada sterrata. L'amministrazione ha qualificato l'intervento come trasformazione edilizia non riconducibile a una semplice manutenzione né a una recinzione, muro di cinta o cancellata, essendo destinato al contenimento del terreno, alla prevenzione dello slittamento verso valle e alla creazione di un'area di servizio o parcheggio.
La decisione
Il TAR ha riunito i due procedimenti per la sostanziale identità delle parti e dell'oggetto e ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, allo stato del sommario esame cautelare, l'opera non apparisse riconducibile a mera manutenzione ordinaria o straordinaria, considerata la differenza dimensionale rispetto al muro preesistente e l'assenza di prova fotografica della preesistenza di una parte del manufatto. Ha inoltre escluso, prima facie, che l'opera rientrasse nella categoria regionale delle recinzioni, dei muri di cinta e delle cancellate, poiché la sua funzione prevalente era di contenimento del terreno e di realizzazione di un'area di servizio o parcheggio, non di delimitazione e protezione della proprietà. Quanto al periculum in mora, lo ha ritenuto insussistente perché l'atto impugnato consisteva in una semplice diffida a demolire e perché la disciplina regionale comunque impone la demolizione o eliminazione del manufatto abusivo in determinate ipotesi di trasformazioni soggette a segnalazione certificata eseguite senza segnalazione, anche quando ricorrano condizioni di tutela, pericolo o lesione ambientale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza cautelare è stata esaminata nella presente fase.
art. 61, comma 1, lett. c), l.r. Valle d'Aosta n. 11/1998
recinzioni, muri di cinta e cancellate
La disposizione non è stata ritenuta prima facie applicabile a un muro avente funzione prevalente di contenimento del terreno e di creazione di un'area di servizio o parcheggio.
art. 61, comma 1, lett. s), l.r. Valle d'Aosta n. 11/1998
È stata richiamata dal ricorrente in memoria come fattispecie relativa alla diversa funzione di sostegno o contenimento del terreno, ma il testo dell'ordinanza non ne precisa ulteriormente il contenuto.
art. 82, comma 1, l.r. Valle d'Aosta n. 11/1998
va comunque disposta la demolizione o l'eliminazione del manufatto abusivo se sia “accertata l'esecuzione di trasformazioni soggette a segnalazione certificata di inizio attività in assenza della segnalazione stessa, o in totale difformità rispetto a quanto in essa dichiarato, qualora la trasformazione riguardi immobili tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o della l.r. 56/1983, siti in fasce di rispetto o soggetti a allineamenti imposti, dia luogo a lesione ambientale per specifica disposizione di piano o di regolamento o causi situazione di pericolo[…]”
La disposizione è stata valorizzata per escludere il periculum in mora, poiché prevede comunque la demolizione o eliminazione del manufatto abusivo nelle ipotesi indicate.
d.lgs. 42/2004
Richiamato dall'art. 82, comma 1, l.r. Valle d'Aosta n. 11/1998 in relazione agli immobili tutelati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la qualificazione di un'opera edilizia non può essere ricondotta prima facie alla manutenzione quando le sue dimensioni e caratteristiche determinino una trasformazione apprezzabile rispetto al manufatto preesistente e la preesistenza allegata non sia adeguatamente documentata.
- Un muro non rientra nella categoria delle recinzioni o dei muri di cinta quando la sua funzione prevalente, desumibile dalle caratteristiche dell'intervento e dalla destinazione perseguita, sia il contenimento del terreno e la creazione di un'area di servizio o parcheggio, anziché la delimitazione e protezione della proprietà.
- La mera diffida a demolire, in assenza di immediata esecuzione dell'intervento demolitorio, non dimostra di per sé un periculum in mora cautelare.
- Quando la disciplina edilizia regionale impone comunque la demolizione o eliminazione di trasformazioni eseguite senza la prescritta segnalazione certificata in presenza delle condizioni previste dalla legge, tale previsione può concorrere a escludere l'urgenza cautelare derivante dall'impugnazione della diffida.
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