Cassazione Penale, Sentenza n. 22510/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale commessa nella veste di amministratore della società fallita "Allestimenti Isobit" s.r.l. L'imputato era accusato di aver omesso la tenuta dell'intera contabilità dal 31/12/2008 fino al fallimento del 14/03/2016. La difesa ha contestato la sussistenza del dolo specifico (sosteneva trattarsi di comportamenti colposi e non volti a arrecare pregiudizio ai creditori), ha chiesto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, legge fall., ha rilevato che molti crediti erano già preesistenti e che l'imprenditore aveva prestato garanzie personali e subito azioni esecutive, e ha infine dedotto che al massimo avrebbe potuto configurarsi bancarotta semplice documentale ormai prescritta.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla mancata prova del dolo specifico, richiamando la motivazione del primo grado e confermando che l'omessa tenuta delle scritture, nella fattispecie, era sorretta da dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori. Elementi decisivi: assenza di elementi attivi nel fallimento nonostante crediti ammessi al passivo per oltre 500.000 euro; "volatilizzazione" di poste creditorie risultanti dall'ultimo bilancio 2008 a causa dell'assenza di scritture; apertura nel 2010 di un finanziamento a nome della società per l'acquisto di un'autovettura con aggravio dei debiti societari, indice di prosecuzione dell'attività e di incremento dell'indebitamento. La Corte ha altresì escluso la circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, perché il danno per i creditori non era di entità trascurabile (passivo superiore a 500.000 euro). Ha infine precisato che, riconoscendosi la bancarotta fraudolenta documentale, non è possibile ravvisare la fattispecie di bancarotta semplice né conseguentemente la prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 217 legge fallimentare (bancarotta semplice documentale)
La Corte distingue la bancarotta semplice documentale dall'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, affermando che l'omessa tenuta delle scritture è punibile come bancarotta fraudolenta solo se è sorretta da dolo specifico; in presenza di dolo specifico, l'ipotesi semplice è esclusa.
art. 219, terzo comma, legge fallimentare (circostanza attenuante del danno di speciale tenuità)
L'attenuante va valutata rispetto all'effettivo danno arrecato ai creditori e alla misura in cui le condotte hanno impedito l'esercizio delle azioni a tutela dei creditori; nel caso di occultamento delle scritture contabili la dimostrazione di un danno particolarmente esiguo non è agevole, salvo che l'impresa abbia dimensioni tali da rendere credibile un danno minimo. Qui è stata esclusa per il consistente passivo.
art. 611 cod. proc. pen. (camera di consiglio, testo riscritto dal d.lgs. n.150/2022)
Norma procedurale che disciplina il rito camerale; richiamata per motivare il modo di trattazione del ricorso avvenuto in camera di consiglio dopo il 30/06/2024.
Massime di principio
- L'omessa tenuta delle scritture contabili può integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale quando sia possibile inferire il dolo specifico: elementi sintomatici sono la scomparsa o l'impossibilità di ricostruire poste attive rilevanti, l'esistenza di un passivo di rilevante entità e condotte che dimostrino la volontà o l'opportunità di continuare a indebitare la società.
- La valutazione del dolo specifico si fonda su un giudizio complessivo delle circostanze e le motivazioni di primo e secondo grado, se coerenti, possono essere integrate per formare un'argomentazione unitaria valutabile in Cassazione.
- Il fatto che l'amministratore abbia prestato garanzie personali o sia stato sottoposto ad azioni esecutive sul patrimonio personale non esclude automaticamente il dolo; tali elementi vanno valutati insieme ad altri (es. gestione continuata dell'indebitamento, occultamento di scritture).
- La circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., richiede che il danno ai creditori sia effettivamente di entità trascurabile; la mera dimensione ridotta delle attività non è sufficiente se dal fallimento emerge un passivo significativo o l'impossibilità di ricostruire le vicende gestorie a causa della mancanza di scritture.
- Se la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale viene accertata, non è possibile qualificare il fatto come bancarotta semplice documentale; ciò ha riflessi anche sul decorso della prescrizione.
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