Risoluzione n. 62 del 9/08/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce, ai fini del super e iper ammortamento, come distinguere tra componente immobiliare e componente impiantistica nei magazzini autoportanti. Le scaffalature strutturali rientrano tra le costruzioni e quindi nella stima catastale, mentre i sistemi di automazione della movimentazione sono esclusi dalla rendita catastale e, se sussistono i requisiti, sono agevolabili.
Super e iper ammortamento: chiarimenti sui magazzini autoportanti
Super e iper ammortamento per i magazzini autoportanti
La risoluzione fornisce ulteriori chiarimenti sul trattamento agevolativo degli investimenti in magazzini autoportanti nell’ambito del super ammortamento e dell’iper ammortamento. Lo scopo è individuare, in tali strutture, quali componenti debbano considerarsi immobiliari e quali invece impiantistiche, con effetto sia sulla rendita catastale sia sull’ammissibilità alle agevolazioni.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama:
- l’articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo al c.d. super ammortamento;
- l’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo al c.d. iper ammortamento;
- l’articolo 1, comma 93, della legge n. 208 del 2015, che esclude dagli investimenti agevolabili i “fabbricati e costruzioni”;
- l’articolo 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nei gruppi catastali D ed E.
Inquadramento catastale degli immobili interessati
Gli investimenti in magazzini autoportanti sono ricondotti a unità immobiliari più ampie e complesse, realizzate per esigenze produttive e/o commerciali, che per loro natura risultano censibili al catasto nelle categorie del gruppo D.
La risoluzione richiama la disciplina degli “imbullonati”, secondo cui, dal 1° gennaio 2016, la rendita catastale degli immobili dei gruppi D ed E si determina tramite stima diretta tenendo conto di:
- suolo;
- costruzioni;
- elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità.
Restano esclusi dalla stima diretta:
- macchinari;
- congegni;
- attrezzature;
- altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
Criteri di distinzione tra componente immobiliare e impiantistica
Sulla base dei chiarimenti già forniti dalla circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016, le componenti delle unità immobiliari sono suddivise in quattro categorie:
- il suolo;
- le costruzioni;
- gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità;
- le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali a uno specifico processo produttivo.
La risoluzione ribadisce il criterio distintivo tra ciò che è parte del fabbricato e ciò che appartiene alla sfera impiantistica produttiva. Tale distinzione è coerente anche con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, che differenzia le “componenti impiantistiche” dalle “componenti immobiliari”.
Caratteristiche dei magazzini autoportanti
I magazzini autoportanti sono descritti come strutture di grandi dimensioni, assimilabili a veri e propri edifici anche di notevole altezza, destinate allo stoccaggio di merci eterogenee. Essi rispondono a esigenze di:
- ottimizzazione degli spazi, tramite stoccaggio intensivo;
- automazione dei sistemi di movimentazione.
La loro particolarità consiste nella scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce insieme il sistema costruttivo dell’intero fabbricato. La scaffalatura è progettata e realizzata per svolgere funzione di struttura portante, alla quale sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura.
Componenti da considerare come costruzioni
Secondo la risoluzione, le strutture costituenti le scaffalature dei magazzini autoportanti sono elementi propri del fabbricato, insieme a:
- opere di fondazione;
- eventuali divisori verticali e orizzontali;
- pareti di tamponamento;
- coperture.
Tali componenti sono quindi qualificabili come “costruzioni” e devono essere incluse nella stima catastale. La risoluzione precisa, per contrasto, che nei magazzini tradizionali le scaffalature inserite nel fabbricato non costituiscono parte del fabbricato stesso e sono più propriamente considerate attrezzature, quindi escluse dalla stima catastale.
Componenti strutturalmente connesse e impianti tecnici
Per i sistemi antincendio, il documento richiama i chiarimenti della circolare n. 2/E del 2016, secondo cui anche:
- impianti elettrici;
- impianti idrico-sanitari;
- impianti di areazione;
- impianti di climatizzazione;
- sistemi antincendio.
sono elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità. Questi componenti incidono sulla fruibilità dell’immobile e, in linea ordinaria, anche sulla rendita catastale.
La stima catastale, tuttavia, deve essere limitata alla condizione di ordinaria apprezzabilità sul mercato, senza considerare eventuali sovradimensionamenti non rispondenti alle ordinarie esigenze di una pluralità di utilizzatori.
Componenti escluse dalla rendita catastale e agevolabili
La risoluzione afferma che i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati, quali:
- traslo-elevatori;
- satelliti;
- carrelli LGV a guida laser;
- altri analoghi sistemi di movimentazione automatica,
rientrano tra i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” e sono quindi esclusi dalla stima catastale.
In coerenza con tale impostazione, la risoluzione conclude che, ricorrendo tutti i requisiti previsti dalla legge, sono agevolabili con il super/iper ammortamento solo le componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, cioè quelle escluse dalla determinazione della rendita catastale secondo i criteri sopra esposti.
Indicazione finale dell’Agenzia
Le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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