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Risoluzione

Risoluzione n. 58 del 25/07/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce i codici tributo 6890 e 6891 per usare in compensazione, tramite F24, i crediti d’imposta ceduti relativi a ECOBONUS e SISMABONUS sulle parti comuni degli edifici. Indica modalità di compilazione dell’F24, controlli automatizzati dell’Agenzia, criteri di utilizzo delle quote annuali e anno di riferimento da riportare.

Istituzione codici tributo per compensazione crediti ceduti ECOBONUS e SISMABONUS

Istituzione dei codici tributo per i crediti ceduti ECOBONUS e SISMABONUS

La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta ceduti relativi alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e per interventi antisismici effettuati sulle parti comuni degli edifici. A tal fine vengono istituiti due specifici codici tributo e sono indicate le modalità operative per la loro esposizione nel modello F24 e per il controllo delle compensazioni.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama le disposizioni che consentono la cessione del credito d’imposta corrispondente alle detrazioni fiscali:

  • per l’ECOBONUS, l’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
  • per il SISMABONUS, l’articolo 16, comma 1-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La risoluzione menziona anche i provvedimenti attuativi del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

  • provvedimento prot. n. 108572 dell’8 giugno 2017, per il SISMABONUS;
  • provvedimento prot. n. 165110 del 28 agosto 2017, per l’ECOBONUS;
  • provvedimento prot. n. 30383 del 6 febbraio 2018, relativo alle comunicazioni all’Agenzia da parte degli amministratori di condominio o dei condòmini incaricati.

Modalità di utilizzo in compensazione

I crediti ceduti sono ripartiti in quote annuali di pari importo, coerentemente con il regime di fruizione della detrazione:

  • cinque quote annuali per il SISMABONUS;
  • dieci quote annuali per l’ECOBONUS.

Il cessionario può utilizzare tali quote esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. In mancanza dell’invio telematico, l’operazione è rifiutata. Alle compensazioni non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Codici tributo istituiti

Per consentire la compensazione delle quote annuali dei crediti ceduti, la risoluzione istituisce i seguenti codici tributo:

  • 6890, denominato “ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”;
  • 6891, denominato “SISMABONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione dell’F24, i codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”:

  • nella colonna “importi a credito compensati”, quando il credito è utilizzato in compensazione;
  • nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba riversare il credito compensato.

Crediti utilizzabili e controlli dell’Agenzia

Possono essere compensati soltanto i crediti ceduti risultanti dalle comunicazioni effettuate all’Agenzia delle entrate dagli amministratori di condominio, o dai condòmini incaricati, per i quali risulti l’avvenuta accettazione della cessione da parte del cessionario.

In fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia effettua controlli automatizzati per verificare che l’importo compensato non superi la quota disponibile per ciascuna annualità. Se il controllo ha esito negativo, il modello F24 viene scartato e lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello tramite apposita ricevuta consultabile nei servizi telematici dell’Agenzia.

Anno di riferimento

Il campo “anno di riferimento” del modello F24 deve indicare l’anno in cui la quota annuale di credito ceduto è utilizzabile in compensazione, nel formato “AAAA”. La risoluzione fornisce un esempio operativo:

  • per spese sostenute nel 2017, la prima quota utilizzabile in compensazione va indicata con anno di riferimento 2018;
  • la seconda quota, fruibile dal 1° gennaio 2019, va indicata con anno di riferimento 2019;
  • per le quote non utilizzate nell’anno di fruibilità, la compensazione è possibile negli anni successivi, ma deve comunque essere indicato l’anno originario di fruibilità come anno di riferimento.

Testo integrale

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