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Risoluzione

Risoluzione n. 60 del 7/08/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i prodotti per cani e gatti classificati doganalmente come alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (sottovoce 230910) restano soggetti ad IVA ordinaria al 22% e non possono beneficiare dell’aliquota agevolata del 10%, poiché esclusi dalla Tabella A, Parte III, del D.P.R. n. 633/1972.

Aliquota IVA su alimenti per cani e gatti

Aliquota IVA applicabile alla cessione di alimenti per cani e gatti

La risoluzione affronta la corretta aliquota IVA da applicare a due prodotti destinati all’alimentazione di cani e gatti, commercializzati da una società operante nel settore parafarmaceutico per animali d’affezione. Il chiarimento riguarda l’interpretazione delle disposizioni agevolative della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Quesito posto dalla società istante

La società ALFA chiede se ai prodotti “N” e “C”, che integrano l’alimentazione degli animali e sono qualificati dalla normativa europea come mangimi o alimenti dietetici complementari per cani e gatti, possa applicarsi l’aliquota IVA agevolata del 10% invece dell’aliquota ordinaria del 22%.

L’istante segnala che prodotti analoghi commercializzati da terzi beneficiano già dell’aliquota ridotta e domanda quindi se il medesimo trattamento sia estensibile ai propri prodotti.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Secondo la società, i prodotti rientrerebbero nel n. 112 della Tabella A, Parte III, del D.P.R. n. 633/1972, relativo a “Principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi”, con conseguente applicazione dell’IVA al 10%.

La tesi si fonda sull’assunto che i prodotti abbiano funzione integrativa dell’alimentazione di cani e gatti e siano composti anche da additivi per la nutrizione, riconducibili agli “integratori per mangimi” di cui al n. 113 della medesima Tabella.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione prospettata e conferma l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria ai prodotti “N” e “C”.

La risoluzione ribadisce che il trattamento IVA dipende dalla classificazione doganale del bene e che, ai fini dell’istruttoria, è stato richiesto il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in linea con la circolare n. 32/E del 14 giugno 2010.

Classificazione doganale dei prodotti

Sulla base del parere doganale richiamato nella documentazione integrativa, i due prodotti sono stati classificati nel Capitolo 23 della Tariffa Doganale, voce 2309, relativa alle “Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali”, e in particolare nella sottovoce 230910 come “Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto”.

Nel parere viene richiamato anche il contenuto delle Note Esplicative del Sistema Armonizzato, che comprendono nella voce 2309 anche preparazioni analoghe, costituite da un miscuglio di più elementi nutritivi destinati a completare gli alimenti con sostanze organiche e inorganiche.

Conseguenze ai fini IVA

La classificazione nella sottovoce 230910 non consente l’accesso all’aliquota IVA agevolata del 10%.

La risoluzione evidenzia infatti che, secondo la formulazione del punto 91 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, i prodotti classificati come “alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto” risultano espressamente esclusi dall’agevolazione prevista per le “preparazioni del genere di quelle utilizzate nell’alimentazione degli animali”.

Conclusione

L’Agenzia delle Entrate conferma quindi che i prodotti “N” e “C” devono essere assoggettati all’IVA ordinaria del 22% e non possono beneficiare dell’aliquota ridotta al 10%.

Indicazioni operative finali

La risoluzione contiene, infine, l’ordine di vigilanza alle Direzioni regionali affinché i principi espressi vengano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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