Risoluzione n. 56 del 18/07/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce quando le richieste di occupazione di suolo pubblico per raccolta firme e le relative autorizzazioni comunali sono esenti da bollo. L’esenzione si applica solo se l’iniziativa è riconducibile all’esercizio di diritti elettorali o a petizioni e iniziative previste da Costituzione, leggi o statuti; in caso contrario, si applica il bollo di euro 16,00.
Imposta di bollo su istanze e autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico per raccolta firme
Imposta di bollo su istanze e autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico finalizzata alla raccolta firme
La risoluzione n. 56/E dell’18 luglio 2018 definisce il trattamento ai fini dell’imposta di bollo delle istanze di occupazione di suolo pubblico presentate per attività di raccolta firme e dei relativi provvedimenti autorizzativi rilasciati dai Comuni. Il documento individua i casi di esenzione assoluta e quelli in cui l’imposta resta dovuta.
Quesito e tema interpretativo
L’istanza sottoposta all’Agenzia delle entrate riguarda la corretta applicazione dell’imposta di bollo sulle richieste di occupazione del suolo pubblico per banchetti, comprensivi di tavolo, sedie e gazebo, finalizzati alla raccolta di firme a sostegno di referendum, iniziative legislative popolari, petizioni e istanze. Viene chiesto se tali istanze e i relativi provvedimenti autorizzativi possano rientrare nell’articolo 1 della Tabella allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’esenzione per le “petizioni agli organi legislativi” e per gli “atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale”.
Soluzione prospettata dall’istante
Secondo il richiedente, la generica attività di raccolta firme con banchetto su suolo pubblico, quando finalizzata a sostenere una politica locale, nazionale o internazionale, sarebbe riconducibile ad attività costituzionalmente tutelate, in particolare dagli articoli 17, 18 e 48 della Costituzione. L’istante ritiene quindi che tali iniziative, in quanto funzionali alla partecipazione del cittadino alla vita politica e alla formazione delle decisioni pubbliche, possano essere considerate attività rientranti nell’esercizio dei diritti elettorali e, perciò, esenti da bollo ai sensi dell’articolo 1 della Tabella allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che l’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. n. 642 del 1972, il quale, all’articolo 1, stabilisce che sono soggetti all’imposta gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa. L’Allegato B al decreto, denominato “Tabella”, contiene invece l’elenco degli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto. L’articolo 1 di tale Tabella include tra gli atti esenti:
- le petizioni agli organi legislativi;
- gli atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali;
- gli atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali e alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.
Principi interpretativi applicati
L’Agenzia richiama il principio, costante in giurisprudenza nazionale e comunitaria, secondo cui le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. Tali norme si applicano solo alle fattispecie espressamente e tassativamente previste. Sulla base di questo criterio, l’Amministrazione interpreta in modo circoscritto l’ambito dell’articolo 1 della Tabella allegato B, precisando tuttavia che alcune iniziative di raccolta firme possono rientrare nelle nozioni agevolative se riconducibili ai diritti costituzionalmente o normativamente previsti.
Petizioni agli organi legislativi
Nella nozione di “petizioni agli organi legislativi” l’Agenzia ricomprende:
- le iniziative con cui i cittadini esercitano il diritto di petizione riconosciuto dall’articolo 50 della Costituzione, secondo cui tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità;
- le analoghe iniziative previste dal Trattato dell’Unione europea e dagli Statuti regionali e locali.
Atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali
Per “diritti elettorali” non si intende soltanto il diritto di voto in una consultazione elettorale, ma anche gli altri diritti che la Costituzione garantisce ai cittadini per favorire il loro coinvolgimento nell’attività legislativa o per sollecitare un intervento degli organi legislativi a livello comunitario, nazionale e locale. In tale prospettiva, rientrano nel concetto di esercizio dei diritti elettorali anche le iniziative previste:
- dall’articolo 71 della Costituzione, relativo all’iniziativa popolare di legge, che richiede la proposta di almeno cinquantamila elettori;
- dall’articolo 75 della Costituzione, relativo al referendum popolare per l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando richiesto da cinquecentomila elettori o da cinque consigli regionali. L’esenzione può quindi riguardare anche atti e documenti riferiti a iniziative con le quali i cittadini sollecitano un’attività legislativa, purché tali iniziative siano previste e riconosciute dalla Costituzione o da altre fonti normative comunitarie, nazionali, regionali o locali.
Condizioni per l’esenzione delle richieste di occupazione del suolo pubblico
Alla luce dell’interpretazione fornita, le richieste di occupazione del suolo pubblico e le relative autorizzazioni comunali possono essere esenti in modo assoluto dal bollo solo se finalizzate a iniziative specifiche. In particolare, l’esenzione si applica quando le attività siano rivolte:
- a sottoscrivere petizioni alle Camere ai sensi dell’articolo 50 della Costituzione, al Parlamento europeo ai sensi dell’articolo 227 del Trattato UE, ai consigli regionali e delle province autonome e ai consigli degli enti locali, secondo i rispettivi statuti;
- a promuovere la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare alle Camere ai sensi dell’articolo 71 della Costituzione, alla Commissione europea nell’ambito dell’ECI, ai consigli regionali e delle province autonome e ai consigli degli enti locali secondo i rispettivi statuti;
- a promuovere iniziative politiche per richiedere i referendum previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dagli statuti delle regioni e delle province autonome, nonché dagli statuti degli enti locali;
- all’esercizio dei diritti di voto nell’ambito di una consultazione elettorale per la quale sia già stata fissata la data delle elezioni e l’attività propagandistica o informativa sia svolta nel cosiddetto “periodo elettorale”. L’Agenzia precisa che tali condizioni valgono per ogni livello di democrazia rappresentativa: comunitario, nazionale, regionale, delle province autonome e locale.
Casi esclusi dall’esenzione e misura del bollo
Le richieste di occupazione del suolo pubblico e i relativi provvedimenti autorizzativi, quando siano finalizzati a iniziative diverse da quelle sopra elencate, restano soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine. L’importo indicato è pari a euro 16,00, in base al combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa annessa al d.P.R. n. 642 del 1972.
Attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo
La risoluzione ribadisce, in continuità con la risoluzione n. 89 del 1° aprile 2009, che la mera attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo non beneficia dell’esenzione, salvo che si svolga durante il cosiddetto “periodo elettorale”, definito dalle vigenti disposizioni in materia di consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, delle province autonome e comunali. In tale ipotesi, l’esenzione si applica anche se le richieste di occupazione del suolo pubblico e le autorizzazioni siano state rispettivamente presentate e rilasciate prima dell’inizio del periodo elettorale, purché producano effetti durante lo stesso.
Indicazioni finali
La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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