Risoluzione n. 59 del 2/08/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il tartufo congelato/surgelato sconta l’IVA ordinaria, mentre il tartufo conservato può beneficiare dell’aliquota ridotta del 10% in base alla sua classificazione doganale e alle modalità di conservazione.
Aliquota IVA per tartufo congelato e conservato
Aliquota IVA applicabile alle cessioni di tartufo congelato e conservato
La risoluzione n. 59/E del 2 agosto 2018 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il regime IVA applicabile a diverse tipologie di tartufo, distinguendo tra prodotto congelato/surgelato e prodotto conservato in acqua salata o in olio. Il documento interpreta il punto 20-bis della Tabella A, parte terza, del d.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla legge n. 122/2016.
Quesito posto dalla società istante
La società ALFA, operante nel settore della lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, chiede se l’aliquota IVA ridotta del 10% si applichi anche alle cessioni di tartufo:
- congelato e surgelato, intero, in pezzi o tritume;
- conservato mediante tecniche di stabilizzazione termica, in contenitori di vetro o metallo, immerso in acqua salata o in olio.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo la società istante, l’aliquota agevolata del 10% si applicherebbe solo ai prodotti espressamente indicati nel punto 20-bis della Tabella A, cioè ai tartufi freschi, refrigerati o temporaneamente conservati. Di conseguenza:
- il tartufo congelato rientrerebbe nel regime ordinario;
- anche il tartufo conservato nei casi descritti non sarebbe agevolabile, pur manifestando dubbi sulla possibile inclusione del prodotto conservato tra quelli richiamati dalla norma.
Inquadramento normativo richiamato
L’Agenzia ricorda che l’articolo 29, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122 ha inserito il punto 20-bis nella Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633/1972, prevedendo il 10% per le cessioni di:
- tartufi freschi;
- tartufi refrigerati;
- tartufi presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione;
- purché non specialmente preparati per il consumo immediato.
La stessa legge ha inoltre eliminato l’inciso “esclusi i tartufi” dai punti 21 e 70 della Tabella A, relativi rispettivamente a:
- ortaggi e piante mangerecce, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati;
- ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico.
Valutazioni tecniche sulla classificazione doganale
L’Agenzia fonda il proprio parere anche sulla classificazione doganale fornita dall’Agenzia delle Dogane, resa secondo la circolare n. 32/E del 14 giugno 2010 e sulla base delle informazioni fornite dalla società, senza analisi di laboratorio. In particolare:
- il prodotto congelato, costituito da tartufi estivi lavati e confezionati per ristoranti e industria, è classificabile nel Capitolo 7 della Tariffa Doganale, voce 07.10, relativa a “ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati”;
- il prodotto conservato può presentare due diverse modalità:
- in barattoli di vetro trasparente sottoposti a sola sterilizzazione termica, riconducibile alla voce 07.09;
- in barattoli di vetro con tappo in metallo, olio extravergine di oliva, sale e aroma, riconducibile al Capitolo 20, voce 20.03 “Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico”.
Soluzione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che:
- al tartufo congelato si applica l’IVA ordinaria, poiché il punto 20-bis limita l’aliquota agevolata ai tartufi freschi, refrigerati o temporaneamente conservati;
- al tartufo conservato si applica l’IVA del 10%, in ragione della classificazione doganale delle diverse tipologie di prodotto.
In particolare:
- il tartufo conservato “non cotto ma solo sterilizzato”, riconducibile alla voce doganale 07.09, beneficia dell’aliquota agevolata ai sensi del punto 20-bis;
- il tartufo conservato in olio di oliva, classificato alla voce 20.03, beneficia dell’aliquota ridotta ai sensi del successivo punto 70 della Tabella A, che rinvia alla corrispondente classificazione doganale.
Esito pratico
La risoluzione distingue quindi tra:
- tartufo congelato/surgelato: IVA ordinaria;
- tartufo conservato in forme assimilabili alle voci doganali indicate: IVA al 10%.
Indicazioni finali dell’Amministrazione
Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi e le istruzioni fornite nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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