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Ordinanza

Ordinanza n. 170/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida alla demolizione di opere abusive del 14 aprile 2026, con avvertimento dell’acquisizione del bene al patrimonio comunale; sono inoltre impugnati una relazione tecnica e una precedente ingiunzione alla demolizione del 1999

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la diffida comunale alla demolizione di opere abusive, chiedendo anche l’annullamento della relazione tecnica del 29 aprile 2024 e dell’ingiunzione alla demolizione del 2 ottobre 1999, relativa alle opere oggetto di una domanda di condono edilizio. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’esecuzione della diffida e, in via preliminare, la sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., con rinvio ai sensi dell’art. 39, comma 1, c.p.a., in attesa della conclusione del procedimento di riesame del diniego di condono, avviato mediante diffida e messa in mora notificata il 26 maggio 2026. La ricorrente ha prospettato la pregiudizialità tecnica e giuridica del riesame del diniego di condono rispetto alla demolizione e ha domandato anche il risarcimento del danno per la mancata conclusione del procedimento di riesame entro il termine di legge.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c., rilevando che essa non riguardava un altro giudizio in corso. In sede cautelare, con valutazione sommaria del fumus boni iuris, ha ritenuto che il procedimento di riesame dell’istanza di condono, cui si riferivano le comunicazioni comunali del 21 maggio e del 9 dicembre 2003, sembrasse essersi naturalmente esaurito per incompatibilità con atti, anche di parte, e provvedimenti giudiziari intervenuti nei successivi ventitré anni. Ha inoltre osservato che la ricorrente avrebbe avuto strumenti giuridici, anche giudiziari, per sollecitare tempestivamente la conclusione espressa del procedimento, qualora avesse avuto un effettivo interesse. Nonostante tali rilievi sul fumus, ha ravvisato un evidente e rilevante periculum in mora, poiché la diffida ex art. 31 d.P.R. 380/2001 avvertiva che, in caso di inottemperanza, il bene sarebbe stato acquisito al patrimonio comunale. Per conservare la situazione di fatto fino alla decisione di merito, ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecuzione della diffida alla demolizione del 14 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 7 aprile 2027.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria del processo presuppone la pendenza di altro giudizio la cui definizione costituisca antecedente logico-giuridico indispensabile; la richiesta è stata respinta perché non riferita ad altro giudizio in corso.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla richiesta di rinvio connessa alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.; il giudice ha respinto la richiesta preliminare di sospensione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la trattazione della domanda cautelare incidentale.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La diffida alla demolizione, accompagnata dall’avvertimento dell’acquisizione del bene al patrimonio comunale in caso di inottemperanza, può determinare un pregiudizio cautelare grave e attuale idoneo a fondare la sospensione dell’esecuzione.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria del processo amministrativo non può essere disposta ai sensi dell’art. 295 c.p.c. quando la pretesa pregiudizialità riguarda un procedimento amministrativo ancora da concludere e non un altro giudizio pendente.
  • In sede cautelare, la presenza di un fumus boni iuris debole o da approfondire nel merito non esclude l’accoglimento della domanda quando il periculum in mora sia evidente e rilevante.
  • Una diffida alla demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, recante l’avvertimento dell’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza, può giustificare la sospensione cautelare per preservare la situazione di fatto fino alla decisione di merito.
  • La protratta inerzia del privato nel sollecitare la conclusione espressa di un procedimento di riesame, pur non determinando da sola la definizione del giudizio cautelare, può incidere sulla valutazione sommaria dell’attualità e consistenza del fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioAutotutelaGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazioneEfficacia ed esecutorietàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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