Sentenza n. 118/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento -dell'ordinanza dirigenziale n.-OMISSIS- del 17.3.22 Settore III Lavori Pubblici Patrimonio Immobiliare avente ad oggetto: "ingiunzione alla demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi dell'area allibrata al foglio di mappa -OMISSIS- - Art 31 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii - Sentenza n.-OMISSIS- di RG Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Penale" con la quale, il Dirigente del settore Lavori Pubblici e Patrimonio Immobiliare, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art 107 del T.U. D.P.R. n. 267/2000 ed in virtù dei compiti e delle funzioni attribuite dal Decreti Sindacali n.-OMISSIS- e n.-OMISSIS- nonché delle specifiche funzioni assegnate con Decreto Sindacale n.-OMISSIS- ORDINA: "ai signori -OMISSIS-, nato a Putignano 8BA) IL 11.12.1980 e residente in Martina Franca (TA) via -OMISSIS-nella qualità di Amministratore Unico della -OMISSIS-.; -OMISSIS- nato a Martina Franca (TA) il 19.9.1957 ed ivi residente in -OMISSIS-; entrambi dichiarati colpevoli dei reati riportati nella sentenza della corte D'Appello n.-OMISSIS-"... nelle loro qualità rispettivamente di amministratore unico ed amministratore di fatto della ... -OMISSIS-"; nonché: alla -OMISSIS- s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore nella sede di Martina Franca (TA) via -OMISSIS-; di demolire a propria cura e spese entro e non oltre 90 gg dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali e delle pretese risarcitorie per i danni subiti e per l'applicazione delle sanzioni economiche rinvenienti dall'abuso da liquidarsi con separati giudizi, il fabbricato in premessa indicato, già dichiarato abusivo dalla sentenza Corte d'Appello di Taranto n.-OMISSIS-, in quanto la realizzazione di consistente parte dell'edificio è avvenuta in assenza di titolo edilizio, né a sovvertire tale conclusione, potrebbe invocarsi il permesso di costruire n.-OMISSIS- rilasciato il 24.11.2010 in quanto non potrebbe in alcun modo aver legittimato ex post una realizzazione totalmente abusiva non essendo stato emesso come permesso di costruire in sanatoria (del quale, oltretutto, non avrebbe avuto le caratteristiche essenziali) con l'avvertimento che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.31 e 41 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.(omissis) notificata al sig. -OMISSIS- in data 21.3.22, ma non ritualmente notificata alla società -OMISSIS-; difatti, come da documentazione che si allega, il sig. -OMISSIS-, riceve in data 21.3.22 la notifica del provvedimento non in qualità di amministratore unico della società -OMISSIS-. ma quale persona fisica; erroneamente, infatti, la qualità di amministratore della società ricorrente è stata attribuita al sig. -OMISSIS-, soggetto completamente estraneo alla compagine societaria e avulso dalle vicende da cui il provvedimento dirigenziale tendenzialmente promana che riceve il provvedimento dal messo notificatore in pari data; e per la declaratoria -del diritto del sig. -OMISSIS- di disapplicarla in quanto macroscopicamente illegittima in quanto direttamente connessa e derivante da una medesima ordinanza emessa dallo stesso Ufficio II Lavori Pubblici Patrimonio Immobiliare del Comune di Martina Franca (ordinanza dirigenziale n.-OMISSIS-) già oggetto del ricorso in avversione protocollato con numero di NRG -OMISSIS- presso codesto Tribunale adito, notificato al Comune di Martina Franca ufficio protocollo in data 17.1.22 a cui si rimanda integralmente per quanto narrato in fatto e motivato in diritto, ancora pendente presso questo Ill.mo Tribunale adito e, ad oggi, in attesa di decisione. -della illegittimità del provvedimento dirigenziale nei confronti della -OMISSIS-, per la erronea notificazione del provvedimento in mano di soggetto estraneo alla compagine societaria e/o comunque, l'inefficacia del provvedimento nei confronti della ricorrente-OMISSIS- stante la nullità della notifica effettuata al sig. -OMISSIS- in qualità di persona fisica e non di amministratore unico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di ingiunzione alla demolizione e rimessione in pristino di un fabbricato realizzato in assenza di titoli edilizi e paesaggistici
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione, deducendo anzitutto l’illegittimità o inefficacia dell’atto nei confronti della società per erroneità della notificazione, asseritamente effettuata a mani di un soggetto estraneo alla compagine societaria e non nella qualità di amministratore unico. Hanno inoltre invocato la pendenza di un precedente ricorso contro un’analoga ordinanza demolitoria, sostenendo l’illegittimità della successiva iniziativa comunale. Nel merito, hanno dedotto eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, perplessità e sviamento, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 31 del d.P.R. 380/2001 e degli artt. 19 e 21-nonies l. 241/1990. La controversia riguardava la demolizione di un edificio preesistente di due vani, demolito e sostituito con un nuovo fabbricato di sette piani destinato a struttura ricettiva. La realizzazione abusiva era stata accertata nell’ambito di un procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato, che aveva comportato anche l’ordine di demolizione del pubblico ministero. I ricorrenti sostenevano, tra l’altro, che il permesso di costruire rilasciato nel 2010 e alcune denunce di inizio attività presentate tra il 2007 e il 2008 avessero legittimato le opere.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbibile l’esame delle eccezioni preliminari del Comune per l’evidente infondatezza nel merito. Ha escluso l’erroneità della notificazione, rilevando che l’ordinanza era stata notificata presso la sede legale della società e a mani di un soggetto operante quale organo della compagine societaria; in ogni caso, la notificazione aveva raggiunto il proprio scopo, poiché la società aveva avuto conoscenza dell’atto e lo aveva impugnato tempestivamente. La pendenza del precedente ricorso non rendeva illegittima la nuova ordinanza, fondata su ulteriori e autonomi accertamenti e sulla definitività degli accertamenti penali. Nel merito, il Collegio ha ritenuto provata la realizzazione di interventi costruttivi in assenza dei necessari titoli edilizi e paesaggistici. L’istruttoria comunale, basata anche sugli atti del procedimento penale e su immagini dell’archivio storico di Google Maps, aveva dimostrato che nell’agosto 2009, prima del rilascio del titolo edilizio del 2010, la quasi totalità dei piani abusivi era già stata realizzata. Il permesso di costruire successivo non poteva quindi legittimare ex post opere già abusive e non era un titolo in sanatoria. Le denunce di inizio attività non producevano effetti, poiché gli interventi insistevano su area sottoposta a vincolo paesaggistico e a vincolo PAI, in assenza dei necessari titoli autorizzatori. Sono state respinte anche le censure relative a motivazione e istruttoria: l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato e richiede soltanto l’indicazione dei presupposti di fatto e l’individuazione e qualificazione degli abusi; l’ordinanza impugnata descriveva specificamente i manufatti e indicava le norme violate. Le contestazioni istruttorie erano generiche e non supportate da elementi idonei a confutare gli accertamenti comunali. Spese compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
"ingiunzione alla demolizione e rimessa in pristino"
L’ordine di demolizione è stato ritenuto legittimo in presenza di opere realizzate in assenza dei necessari titoli edilizi; il potere comunale è vincolato e non richiede una motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e alla qualificazione degli abusi.
art. 41 d.P.R. 380/2001
Richiamato nell’ordinanza impugnata quale disposizione relativa all’esecuzione della demolizione.
art. 22, comma 6, d.P.R. 380/2001
Le denunce di inizio attività non sono state ritenute idonee a produrre effetti per interventi eseguiti in area sottoposta a vincoli, in assenza dei necessari titoli.
art. 23, comma 3, d.P.R. 380/2001
Richiamato per escludere l’efficacia delle denunce di inizio attività in relazione alle opere realizzate in area vincolata senza i necessari titoli autorizzatori.
art. 44 d.P.R. 380/2001
La condanna penale definitiva per il reato edilizio ha costituito il presupposto degli accertamenti comunali e dell’ordine di demolizione.
art. 19 l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle denunce di inizio attività, ma ritenuto non conducente rispetto all’accertata abusività delle opere.
art. 21-nonies l. 241/1990
Invocato dai ricorrenti, senza che il TAR ravvisasse una concreta violazione nella vicenda esaminata.
art. 79, comma 2, c.p.a.
Applicato per dichiarare l’interruzione del processo a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale della società.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere abusive è un atto dovuto e vincolato: è sufficiente che l’amministrazione indichi i presupposti di fatto, descriva i manufatti e qualifichi gli abusi, senza una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione.
- Un titolo edilizio rilasciato dopo la realizzazione delle opere non può legittimare retroattivamente un intervento integralmente abusivo, salvo che si tratti di un effettivo titolo in sanatoria conforme ai relativi presupposti; tale effetto non può essere riconosciuto a un ordinario permesso di costruire.
- Le denunce di inizio attività non producono effetti legittimanti per interventi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ad altri vincoli quando manchino i necessari titoli autorizzatori e paesaggistici.
- La pendenza di un precedente ricorso contro un’ordinanza demolitoria non impedisce all’amministrazione di adottare un ulteriore ordine di demolizione quando questo si fondi su autonomi e ulteriori accertamenti, anche alla luce di fatti definitivamente accertati in sede penale.
- La notificazione dell’atto amministrativo, anche se la qualifica del destinatario è indicata erroneamente nella relata, non determina l’inefficacia dell’atto quando sia stata eseguita presso la sede legale della società o comunque abbia raggiunto il proprio scopo, consentendo la conoscenza dell’atto e la tempestiva impugnazione.
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