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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15791/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso da parte di Cigna (depositata con memoria), ritenuta rituale e comunicata secondo le prescrizioni. Di conseguenza non è stata esaminata nel merito la questione di notifica e prova; non sono state regolate spese di legittimità tra le parti per mancata difesa della resistente e non è stato disposto alcun ulteriore versamento del contributo unificato.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cigna impugnava, in sede di appello e poi in Cassazione, la notifica di una cartella di pagamento (n. 29120040035343755) e l'invito al pagamento collegato, deducendo l'inesistenza o il vizio della notifica, l'omessa chiamata in causa dell'ente impositore e contestando la conformità agli originali degli atti prodotti dall'agente della riscossione (estratto di ruolo e relata). Il gravame era incentrato su vizi formali della documentazione e sulla presunta insufficiente prova della pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • d.lgs. 29 settembre 1992, n. 546, art. 21

    termine di giorni sessanta dalla data di notificazione, previsto a pena di inammissibilità

    La mancata impugnazione della cartella entro 60 giorni dalla notifica rende inammissibile una successiva impugnazione degli atti della riscossione che si fondino sulla stessa cartella

  • d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 18

    La conformità delle copie agli originali può essere contestata, ma un disconoscimento tardivo e generico non è idoneo a superare la prova documentale esibita dall'agente della riscossione

  • d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39

    Richiamato nel contesto della censura sul mancato coinvolgimento dell'ente impositore; la Corte ha evidenziato che l'onere di chiamare in causa l'ente spetta al concessionario se non vuole rispondere dell'esito della lite

  • art. 2697 c.c.

    Richiamata in riferimento alla distribuzione dell'onere della prova: la Corte valuta la produzione documentale e il disconoscimento, ritenendo che la prova fornita dall'agente possa essere efficace se il disconoscimento è generico e tardivo

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 5

    Richiamato nelle questioni sulla documentazione relativa alla notifica e all'estratto di ruolo; la Corte non ha ritenuto necessario disporre l'esibizione degli originali nella fattispecie, dati i rilievi sulla tempestività e specificità delle contestazioni

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    Richiamato come norma rilevante in materia fiscale e probatoria; la sentenza valuta la sufficienza degli atti prodotti ex articolo 60 nel contesto della controversia sulla notifica

  • d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 5 (conv. l. 28 febbraio 1997, n. 30)

    Richiamato tra le norme di riferimento per la produzione documentale e la validità probatoria dell'estratto di ruolo nel procedimento di riscossione

  • d.lgs. 29 settembre 1992, n. 546, art. 22, comma 5

    Norma che consente al giudice di ordinare l'esibizione di atti in possesso dell'amministrazione; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie e considerata la tardività/genericità delle contestazioni, non fosse necessario pronunciarsi sull'ordine di esibizione

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato in tema di disconoscimento e produzione di scritture: la sentenza utilizza i principi relativi all'accertamento della conformità dei documenti prodotti

  • art. 112 c.p.c. e art. 148 c.p.c.

    Citate in relazione alle regole processuali sulla valutazione della prova e sugli atti di parte; la Corte ha applicato principi di corretto procedimento nella valutazione delle produzioni documentali e delle eccezioni

  • art. 390 cod. proc. civ.

    Regola la rinuncia al ricorso: la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia rituale formulata dalla ricorrente

  • art. 391 cod. proc. civ.

    Richiamato per precisare gli effetti formali della rinuncia e le condizioni per la sua efficacia; se la rinuncia non rispetta le formalità può non determinare immediata estinzione, ma nella fattispecie la Corte ha ritenuto la rinuncia rituale

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (modifiche art. 390)

    La nuova formulazione richiesta dalla Corte impone che del deposito dell'atto di rinuncia sia data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria; la Corte ha verificato la ritualità della rinuncia secondo la nuova disciplina

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha escluso l'applicabilità di un ulteriore contributo in caso di estinzione per rinuncia, poiché la misura è eccezionale e limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4-bis

    introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ha ritenuto decisivo quanto alla possibilità di provare un pregiudizio; appare nel contesto delle argomentazioni sulla prova e sugli interessi lesi

Massime di principio

  • Se la cartella di pagamento non è impugnata entro 60 giorni dalla notifica, le contestazioni successive agli atti di riscossione fondati su quella cartella sono, di norma, inammissibili.
  • La produzione in giudizio di estratti di ruolo e relazioni di notifica può essere efficace come prova della notifica; un disconoscimento tardivo e generico della conformità agli originali difficilmente la supera.
  • Se ci si duole dell'assenza dell'ente impositore nel processo contro il concessionario, l'onere di chiamare in causa l'ente grava sul concessionario se intende evitare di rispondere dell'esito della lite; il giudice non integra d'ufficio il contraddittorio quando non è configurabile un litisconsorzio necessario.
  • La richiesta di esibizione degli originali (art. 22 d.lgs. 546/1992) è strumento utile ma non automatico: il giudice valuta la tempestività e la specificità delle contestazioni prima di ordinare l'esibizione.
  • La rinuncia al ricorso per Cassazione, se effettuata in forma rituale e comunicata secondo le nuove disposizioni, determina l'estinzione del giudizio; si tratta di un atto unilaterale recepibile ma soggetto a formalità di conoscibilità per le controparti.
  • In procedimenti di riscossione è essenziale sollevare contestazioni probatorie in modo specifico e tempestivo; eccezioni generiche sui documenti prodotti difficilmente porteranno all'esito favorevole se non supportate da prove concrete o richieste formali di esibizione.

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