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Ordinanza

Ordinanza n. 1706/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 4289/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. V, n. 4289/2026, che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 4289/2026 e ha formulato, in via incidentale, domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di merito dell’appello né le ragioni concrete poste a fondamento delle esigenze cautelari.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha sospeso gli effetti della sentenza impugnata. Ha tuttavia ritenuto che le esigenze cautelari dedotte dall’appellante potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi accolto l’istanza cautelare soltanto a tale fine e fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito dell’appello al 12 novembre 2026. Le spese sono state dichiarate nulle.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza necessariamente sospendere gli effetti dell’atto o della sentenza impugnata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte privata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte privata appellata.

Massime di principio

  • Nel giudizio d’appello, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte attraverso una rapida definizione della causa, il giudice può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere gli effetti della sentenza impugnata.
  • La fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura cautelare alternativa alla sospensione dell’efficacia della sentenza o del provvedimento impugnato, quando risulti sufficiente a tutelare la posizione cautelare dedotta.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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