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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36758/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio ha revisionato la rendita di edifici accatastati in gruppi D ed E, includendo nella stima anche impianti e macchinari non indicati nella DOCFA presentata dalla società. La CTR aveva ritenuto legittimo l’atto, reputando sufficiente la motivazione e condividendo il criterio di valorizzazione degli impianti sulla base della vita utile e dei dati contabili della società, oltre a escludere la nullità per mancanza di firma autografa, per mancato contraddittorio preventivo e per omessa indicazione del responsabile del procedimento. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione della disciplina sulla revisione catastale e sulla procedura DOCFA, assumendo che il caso non fosse una revisione per microzona ma una rettifica di rendita da DOCFA; 2) violazione dell’obbligo di motivazione dell’atto e dello statuto del contribuente, sostenendo che l’Ufficio avesse modificato i dati di classamento includendo beni ulteriori rispetto a quelli indicati dalla contribuente e senza spiegare adeguatamente i criteri di valutazione e la vita utile degli impianti; 3) e 4) violazione delle norme catastali e dell’art. 2697 c.c., deducendo che alcuni macchinari non potevano essere inclusi nel valore del fabbricato perché non irreversibilmente fissati al suolo e che l’Ufficio non aveva provato nel giudizio i presupposti della valorizzazione; 5) omesso esame della perizia asseverata prodotta dalla società, ritenuta decisiva ai fini della vita utile e del deprezzamento dei macchinari.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il quarto motivo, respinto il primo e dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della società contribuente contro l’avviso di accertamento. Le spese del giudizio di merito sono state compensate per le alterne vicende processuali, mentre quelle del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 375, L. 311/2004

    richiamato per escludere la necessità della firma autografa sull’atto quando esso sia riferibile all’ufficio e rechi l’indicazione del responsabile stampigliata

  • art. 1, comma 376, L. 311/2004

    evocato dal ricorrente per sostenere l’erronea qualificazione della fattispecie come revisione catastale di microzona

  • art. 7 L. 212/2000

    richiede una motivazione adeguata dell’atto impositivo; nella specie il mero richiamo a criteri generici non basta quando siano modificati elementi fattuali della consistenza e della valorizzazione dei beni

  • art. 3 L. 241/1990

    invocato in tema di obbligo di motivazione dell’atto amministrativo

  • art. 21-septies L. 241/1990

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla dedotta nullità dell’atto

  • artt. 4, 5 e 10 R.D.L. 652/1939

    norme richiamate per contestare l’inclusione dei macchinari nella stima catastale

  • artt. 8, 28 e 30 d.P.R. 1142/1949

    norme richiamate per sostenere che i macchinari non irreversibilmente infissi non vadano considerati nella rendita del fabbricato

  • artt. 812 e 2697 c.c.

    richiamati per la qualificazione dei beni e per il riparto dell’onere probatorio

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di violazione di legge

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    invocato per l’omesso esame della perizia asseverata

  • art. 1, comma 87, L. 549/1995

    richiamato per affermare che, negli atti formati mediante sistemi informativi automatizzati, la firma può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile

  • Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS)

    citato per ribadire la centralità del documento informatico e il carattere ormai eccezionale del documento analogico

Massime di principio

  • In tema di atti impositivi formati con sistemi automatizzati, la mancanza di sottoscrizione autografa non determina nullità se l’atto è inequivocabilmente riferibile all’ufficio competente e reca l’indicazione del responsabile mediante stampa del nominativo.
  • Nella procedura DOCFA, la motivazione dell’avviso di attribuzione o revisione della rendita è sufficiente con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo quando l’Ufficio non disattenda gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente; se invece l’Ufficio modifica la consistenza dei beni o introduce una diversa valutazione di elementi fattuali, è necessaria una motivazione più approfondita.
  • Quando la nuova rendita catastale dipende dall’inclusione di impianti e macchinari ulteriori rispetto a quelli dichiarati, l’Ufficio deve indicare specificamente gli elementi intrinseci ed estrinseci posti a base della valorizzazione, il criterio seguito per la vita utile, il coefficiente di deprezzamento e le ragioni della ritenuta rilevanza catastale dei beni.
  • Il richiamo a circolari amministrative contenenti criteri generali non basta, da solo, a sorreggere l’atto impositivo se non consente di comprendere le ragioni concrete della valorizzazione effettuata nel caso specifico e di delimitare l’oggetto del diritto di difesa del contribuente.
  • In materia catastale, la distinzione tra mera valutazione tecnica e modifica di elementi fattuali è decisiva per stabilire l’intensità dell’obbligo di motivazione e la legittimità del classamento attribuito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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