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Sentenza

Sentenza n. 4192/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, a) della determinazione n. 664 del 30.03.2026 del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli, avente ad oggetto: “Contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno conseguenti agli eventi sismici del maggio 2024 e marzo 2025 - art. 9 novies d.l. 76/24 convertito, con modificazioni, con l. 111/24 e d.l. 65/25 convertito, con modificazioni, con l. 101/25 e Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 13.12.24 rubricato ‘misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili’ (pubb. G.U. nr. 6 del 09.01.25) – approvazione graduatoria delle istanze pervenute”, con la quale rigetta la domanda prat. n. 003/2025/CRI (prot. n. 57520 del 27.05.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva; b) del provvedimento del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli n. 47287 del 02.04.2026, con il quale è stata rigettata l’istanza di ammissione al contributo prat. n. 081/2025/CRI (prot. n. 102851 del 16.10.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva, formulata dalla ricorrente ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25; c) della nota prot. n. 67166 del 15.05.2025, resa in riscontro alle osservazioni formulate in data 28.04.2026 acquisita al protocollo al n. 58767, con la quale si comunica il non accoglimento delle osservazioni e si conferma il provvedimento di diniego n. 47287 del 02.04.2026; d) In subordine ed in parte qua del Decreto Interministeriale emanato in data 13.12.2024 dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, rubricato “Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili”, nella parte in cui: d 1) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle unità immobiliari con difformità conformi al piano urbanistico ed al piano paesaggistico; d 2) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle parti comuni degli edifici condominiali, previa verifica dello stato legittimo del fabbricato ex art. 9 bis del DPR 380/2001, rispetto al contributo previsto per le unità immobiliari di proprietà privata; e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato.

Giustizia amministrativa202603584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Dinieghi comunali di ammissione a contributo per la riparazione e riqualificazione sismica, confermati in sede di osservazioni, nonché, in via subordinata, il decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 nella parte relativa alle parti comuni e agli immobili con difformità sanabili

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente erogatore e amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui il Comune ha respinto le domande di contributo previste dall'art. 9-novies del d.l. n. 76/2024 per gli interventi di riparazione e riqualificazione sismica dell'edificio danneggiato dagli eventi del 2024 e del 2025. Il diniego era motivato dalla mancata dimostrazione dello stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001. I ricorrenti hanno dedotto di avere prodotto la documentazione richiesta, denunciando difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione. In via subordinata hanno sostenuto che il contributo avrebbe dovuto essere riconosciuto almeno per le parti comuni dell'edificio, il cui stato legittimo sarebbe stato dimostrato, e hanno contestato il decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 nella parte in cui non consentirebbe l'erogazione separata del contributo per le parti comuni o per immobili con difformità sanabili. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, subordinatamente, l'infondatezza del ricorso. Le amministrazioni statali costituite hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva e, in subordine, l'infondatezza delle censure contro il decreto interministeriale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. La controversia riguarda una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, poiché la disciplina dell'art. 9-novies del d.l. n. 76/2024 e del decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 configura una fattispecie legale tipica e vincolata: l'amministrazione deve verificare la sussistenza di requisiti e documenti predeterminati, senza compiere valutazioni comparative o discrezionali sull'an, sul quid o sul quomodo del contributo. La formazione della graduatoria e la limitatezza delle risorse non mutano tale qualificazione, perché la graduazione si fonda su criteri oggettivi e la disponibilità finanziaria costituisce elemento della fattispecie costitutiva del diritto, non limite esterno all'esercizio di un potere discrezionale. La controversia non rientra neppure nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica: l'oggetto immediato è il riconoscimento di una provvidenza economica post-sismica, mentre la verifica dello stato legittimo dell'immobile è soltanto un presupposto del contributo e non trasforma la causa in una controversia sull'uso o sull'assetto del territorio. Anche la contestazione subordinata del decreto interministeriale resta strumentale all'ottenimento del contributo e non costituisce un'autonoma controversia sull'atto normativo. È stata fatta salva la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-novies d.l. 76/2024, convertito dalla l. 111/2024

    La disciplina del contributo post-sismico configura, secondo il TAR, una fattispecie legale tipica e vincolata, fondata sulla verifica di requisiti predeterminati.

  • Decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Individua ambito territoriale, beneficiari, requisiti oggettivi, interventi ammissibili, stato legittimo, criteri di determinazione, documentazione, procedimento e termini, senza attribuire all'amministrazione un potere di selezione discrezionale.

  • art. 3, comma 2, Decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Subordina il contributo alla disponibilità del titolo abilitativo prescritto o di un titolo in sanatoria.

  • art. 7, comma 4, lett. d), Decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Richiede la documentazione attestante lo stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001.

  • art. 7, commi 8 e 9, Decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    La graduatoria e lo scorrimento dipendono da criteri predeterminati e dalla disponibilità delle risorse; tali elementi non attribuiscono carattere discrezionale al potere amministrativo.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    Lo stato legittimo dell'immobile costituisce uno dei presupposti documentali per l'accesso al contributo, senza trasformare la controversia in una causa edilizia o urbanistica.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • art. 103 Cost.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa nelle particolari materie è rimessa a una scelta legislativa e non può essere estesa in assenza di un'espressa previsione normativa.

Massime di principio

  • Quando una provvidenza economica è disciplinata da una fattispecie legale tipica e vincolata e l'amministrazione deve limitarsi a verificare requisiti e documenti predeterminati, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo e le controversie spettano alla giurisdizione ordinaria.
  • La formazione di una graduatoria per l'erogazione di contributi non attribuisce di per sé natura discrezionale al potere amministrativo quando la graduazione avviene mediante criteri oggettivi predeterminati e non mediante una valutazione qualitativa o comparativa dei progetti.
  • Nei benefici economici finanziati entro un plafond, la disponibilità delle risorse può costituire elemento della fattispecie costitutiva del diritto, anziché limite esterno all'esercizio di un potere amministrativo discrezionale.
  • La controversia sul riconoscimento di contributi post-sismici non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica quando l'oggetto immediato è una provvidenza economica e la verifica dello stato legittimo dell'immobile rappresenta soltanto un presupposto del beneficio.
  • La contestazione subordinata dell'atto attuativo della disciplina del contributo conserva natura strumentale alla pretesa patrimoniale quando è diretta esclusivamente a rimuovere l'ostacolo ritenuto impeditivo dell'erogazione; essa non integra, per ciò solo, un'autonoma controversia sull'atto normativo.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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