Sentenza n. 1887/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato sulla istanza del 9 settembre 2025; e per l'accertamento dell'obbligo della Amministrazione di provvedere sulla ridetta istanza, avente ad oggetto -tra l'altro- il rilascio dell'apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione, ai fini della successiva richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, con espressa richiesta di convocazione presso gli Uffici della Prefettura, nonché per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso alla suddetta inerzia, ove medio tempore intervenuti, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 9 settembre 2025 relativa alla convocazione presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione, all'accertamento dell'indisponibilità del datore di lavoro e al rilascio della dichiarazione necessaria per chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia in forza di un nulla osta all'assunzione, ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sull'istanza del 9 settembre 2025 e la dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere con un atto espresso. L'istanza riguardava, tra l'altro, la convocazione presso gli uffici della Prefettura, l'accertamento del venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione e il rilascio della dichiarazione funzionale alla successiva richiesta di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha rappresentato di avere revocato, con atto del 27 novembre 2025, il nulla osta originario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La revoca del nulla osta, intervenuta nel corso del giudizio, è stata qualificata come provvedimento espresso idoneo a chiudere la fattispecie procedimentale sulla quale si fondava l'azione avverso il silenzio, costituendo altresì un atto implicitamente ostativo alla definizione positiva del procedimento mediante sottoscrizione del contratto di soggiorno o rilascio del permesso per attesa occupazione. Secondo il Collegio, nel giudizio ex art. 117 c.p.a. l'interesse azionato consiste nell'ottenere una formale manifestazione di volontà dell'Amministrazione, quale che ne sia il contenuto, salvo il potere di accertamento della fondatezza della pretesa nei casi previsti dall'art. 31, comma 3, c.p.a. Poiché l'Amministrazione ha comunque adottato un atto espresso, sono venute meno le ragioni del giudizio sul silenzio. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione
Disciplina l'azione contro il silenzio e tutela l'interesse all'adozione di una formale manifestazione di volontà amministrativa.
art. 31, comma 3, c.p.a.
salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.
Fa salva la possibilità, nei casi previsti dalla norma, di accertare la fondatezza della pretesa sostanziale oltre il mero obbligo dell'Amministrazione di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere quando l'Amministrazione, nel corso del processo, adotta un provvedimento idoneo a soddisfare l'interesse processuale alla conclusione espressa del procedimento.
art. 2 l. 241/1990
obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento
Impone all'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini previsti.
art. 97 Cost.
in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento
È richiamato quale fondamento dei doveri di buon andamento e di tempestiva definizione dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'interesse tutelato consiste, di regola, nell'ottenimento di una formale manifestazione di volontà amministrativa, quale che sia il contenuto favorevole o sfavorevole dell'atto, salvo i casi in cui il giudice possa accertare la fondatezza della pretesa ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a.
- L'adozione, durante il giudizio contro il silenzio, di un provvedimento espresso che definisca il procedimento determina il venir meno dell'interesse alla decisione sull'inerzia e comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Anche un provvedimento non satisfattivo nel merito può chiudere la fattispecie procedimentale oggetto dell'azione avverso il silenzio, poiché l'interesse processuale è soddisfatto dalla conclusione espressa del procedimento, non necessariamente dall'accoglimento della pretesa sostanziale.
- Nel procedimento amministrativo l'Amministrazione è tenuta a un comportamento di clare loqui, con conclusione tempestiva mediante un atto espresso, in attuazione dell'art. 2 l. 241/1990 e dei principi di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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