Sentenza del 28/02/2019 n. 5910 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava le sanzioni applicate per l'infedele dichiarazione del valore di calzature importate dalla Cina. L'Agenzia delle Dogane aveva accertato, tramite la fattura acquisita dalle autorità cinesi, che il prezzo effettivo di vendita era superiore a quello indicato nella dichiarazione doganale, con conseguente parziale mancata riscossione dei dazi. C.D.S. sosteneva di non essere responsabile, non avendo partecipato alla falsificazione della fattura e invocando la disciplina dell'autore mediato per essere stata indotta in errore dall'importatore. Contestava inoltre la prova della colpa e la valutazione della propria diligenza professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il rappresentante indiretto, quale autore della dichiarazione doganale, fosse tenuto a una diligenza qualificata e a verificare attentamente l'esattezza dei dati dichiarati. La notevole differenza tra il valore indicato e quello effettivo, anche alla luce delle schede merceologiche di settore, rendeva esigibile un controllo più accurato. La responsabilità è stata quindi correttamente attribuita a titolo di colpa. La disciplina dell'autore mediato non è stata ritenuta applicabile, perché l'errore è stato ricondotto al difetto di diligenza del dichiarante e non a una vera induzione in errore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.500 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 201 del Codice doganale comunitario, Reg. CEE n. 2913/1992
La dichiarazione doganale con un valore inferiore a quello effettivo può determinare una mancata riscossione dei dazi e fondare la responsabilità del soggetto tenuto alla dichiarazione.
D.P.R. n. 43/1973, art. 303, comma 3
Prevede la disciplina sanzionatoria applicabile alle irregolarità e alle infedeltà nelle dichiarazioni doganali, inclusa l'indicazione di un valore inferiore a quello reale.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 5
La sanzionabilità amministrativa tributaria richiede una condotta colposa o dolosa; nel caso concreto la colpa è stata ravvisata nel mancato rispetto della diligenza professionale.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 10
La disciplina dell'autore mediato non opera in favore del rappresentante indiretto quando l'infedeltà della dichiarazione dipende dalla sua colposa omissione dei controlli esigibili.
Art. 1176 c.c.
Il professionista deve adottare una diligenza qualificata, commisurata alla natura dell'attività esercitata. Per il doganalista ciò comprende sia l'obbligo di informarsi sia quello di verificare l'esattezza dei dati dichiarati.
Art. 2697 c.c.
Regola generale sull'onere della prova; le contestazioni del ricorrente sono state ritenute non idonee a dimostrare l'assenza di colpa.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le affermazioni giuridiche della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme invocate; i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili anche per tale carenza.
Art. 384, comma 1, c.p.c.
in tema di sanzioni tributarie in materia di dazi, la disciplina dell'autore mediato ... non trova applicazione in favore del rappresentante indiretto ... nel caso di indicazione di un valore della merce inferiore a quello di vendita dovuto a colpa dello stesso dichiarante
La Corte ha enunciato il principio secondo cui il rappresentante indiretto risponde della dichiarazione infedele quando l'errore è riconducibile alla sua insufficiente diligenza professionale.
D.P.R. n. 115/2001, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Il rappresentante indiretto in dogana non è un mero esecutore materiale: essendo un professionista, deve controllare con diligenza qualificata la plausibilità e l'esattezza dei dati forniti dal cliente.
- Quando il valore dichiarato appare manifestamente incongruo rispetto ai prezzi normalmente praticati o alle schede di settore, l'omesso controllo può integrare colpa e giustificare l'applicazione delle sanzioni.
- La mancata partecipazione alla falsificazione di una fattura non esclude automaticamente la responsabilità del rappresentante: occorre dimostrare anche di avere svolto i controlli ragionevolmente esigibili.
- La disciplina dell'autore mediato può essere esclusa quando l'errore del rappresentante non deriva soltanto dalle informazioni false ricevute, ma anche dalla sua negligenza nel verificarle.
- In cassazione non è sufficiente proporre una diversa lettura delle prove o contestare genericamente la valutazione della colpa: occorre indicare uno specifico errore di diritto o un vizio processuale nei limiti consentiti.
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