Cassazione Penale, Sentenza n. 43737/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura cautelare originaria (custodia in carcere poi sostituita con arresti domiciliari e successivamente con obbligo di dimora). Ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. I reati contestati erano l'associazione (art. 416 c.p.) e il reato di cui all'art. 603-bis c.p. (commi 1, 2 e 4), con periodo temporale indicato tra il 2020 e il 2022.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto nel frattempo il Giudice per le Indagini Preliminari ha revocato la misura dell'obbligo di dimora (ordinanza 14 ottobre 2024) per cessazione delle esigenze cautelari. Pertanto non sono state decise le questioni di merito sollevate dal ricorrente. La Corte ha inoltre richiamato il consolidato orientamento secondo cui, quando l'inammissibilità deriva da sopravvenuta mancanza di interesse non imputabile al ricorrente, questi non può essere condannato alle spese processuali né al versamento in favore della Cassa per le ammende (riferimento giurisprudenziale: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia). Sentenza depositata il 31 ottobre 2024.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La norma è richiamata come capo di imputazione (associazione). La decisione non entra nel merito della qualificazione del reato, dato l'inammissibilità per cessazione dell'interesse.
art. 603-bis cod. pen.
art. 603-bis, commi 1, 2 e 4 c.p.
La norma è richiamata come capo di imputazione (atti persecutori/stalking). Anche qui la Corte non ha valutato i profili di gravità indiziaria per l'inammissibilità del ricorso.
art. 299 cod. proc. pen.
ordinanza ex art. 299 cod. proc. pen. (sostituzione della custodia con altra misura)
Richiamato per spiegare la sostituzione provvisoria della misura cautelare (custodia in carcere -> arresti domiciliari -> obbligo di dimora).
Orientamento giurisprudenziale (Sez. 4, n. 45618/2021 - Pujia)
Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia
Principio secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa per le ammende.
Massime di principio
- Se, durante il pendere di un ricorso contro una misura cautelare, la misura viene revocata o modificata in modo da eliminare le esigenze cautelari, il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il giudice non decide più nel merito.
- La sopravvenuta cessazione dell'interesse non attribuibile al ricorrente non costituisce soccombenza: di norma il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali né al versamento alla Cassa per le ammende.
- Per evitare la perdita dell'interesse, il difensore dovrebbe valutare tempestivamente la possibilità di chiedere l'esame del ricorso o provvedimenti cautelari immediati qualora permangano effetti pratici o conseguenze pregresse (es. annotazioni giudiziarie, provvedimenti amministrativi collegati) che mantengano vivo l'interesse alla pronuncia.
- Se esistono effetti collaterali della misura (conseguenze amministrative, segnalazioni, o limitazioni persistenti), è possibile sostenere che l'interesse non sia venuto meno; in tal caso il giudice potrà decidere comunque sul merito dell'impugnazione.
- Quando si impugna una misura cautelare, è utile documentare tempestivamente gli elementi di cessazione delle esigenze cautelari o, al contrario, conservare prova della persistenza di effetti rilevanti per sostenere la rilevanza del giudizio anche dopo modifiche della misura.
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