Sentenza n. 72/2026 - Genova, Sezione 2
per l’accertamento del silenzio inadempimento e, quindi, dell’obbligo di provvedere, con conseguente condanna dell’Amministrazione, a concludere lo screening di incidenza, il Rapporto Ambientale di VAS e la procedura di variante per l’inserimento nel PTRAC della ex cava Conte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Regione sulla conclusione dello screening di incidenza, sulla redazione del rapporto ambientale di VAS e sull’avvio e conclusione della procedura di variante al PTRAC per l’inserimento dell’ex cava Conte
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società proprietaria dell’ex cava Conte ha agito ai sensi degli artt. 29, 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio regionale e la condanna della Regione a concludere i procedimenti ambientali connessi alla variante del PTRAC. Dopo una precedente sentenza del TAR che aveva ritenuto illegittima l’esclusione della cava dal piano, la Regione aveva riattivato il procedimento, poi sospeso in attesa di sopralluoghi e verifiche sull’area e sui cumuli di inerti presenti. A seguito del consenso della società a un primo sopralluogo del 22 ottobre 2024, il procedimento risultava di fatto riavviato. La Regione, tuttavia, subordinava la redazione del rapporto ambientale e la prosecuzione della VAS a ulteriori monitoraggi specialistici, prospettando almeno due ulteriori verifiche primaverili negli anni 2026 e 2027. La ricorrente deduceva: 1) violazione della direttiva Habitat, del d.P.R. 357/1997, delle linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza, del d.lgs. 152/2006, della l.r. 32/2012 e dell’art. 2 l. 241/1990, oltre a illogicità, travisamento e contraddittorietà, sostenendo che il monitoraggio previsto dalla normativa riguarda gli impatti derivanti dall’attuazione di piani già approvati e non può precedere né condizionare la redazione del rapporto ambientale e la VAS; 2) violazione dell’art. 42 Cost. e dell’art. 2 l. 241/1990, nonché eccesso di potere, per l’effettuazione di un sopralluogo senza il previo consenso della proprietaria; 3) violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 2 l. 241/1990, nonché contraddittorietà, illogicità, sviamento e violazione della trasparenza, per la mancata chiarezza sulla formale riattivazione del procedimento dopo la sospensione del 2022.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo assorbente il primo motivo. Ha interpretato l’art. 18 d.lgs. 152/2006 e l’art. 14 l.r. 32/2012 nel senso che il monitoraggio serve a controllare gli impatti significativi derivanti dall’attuazione di piani o programmi già approvati, a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e ad adottare eventuali misure correttive. La descrizione delle misure di monitoraggio costituisce un contenuto obbligatorio del rapporto ambientale, ma lo svolgimento del monitoraggio è successivo alla VAS e all’approvazione del piano o della variante. Pertanto, l’amministrazione non può subordinare la redazione del rapporto ambientale e l’avvio o la conclusione della VAS all’esito di un monitoraggio biennale preventivo: tale inversione procedimentale è illogica e costituisce anche indizio di sviamento, poiché può tradursi in un arresto indefinito del procedimento. Il giudice ha ordinato alla Regione di redigere entro 90 giorni il rapporto ambientale ai sensi dell’art. 8, comma 2, l.r. 32/2012, comprensivo della valutazione di incidenza sulla variante per l’inserimento dell’ex cava nel PTRAC, e di avviare e concludere entro ulteriori 90 giorni il procedimento di VAS ai sensi dell’art. 9 l.r. 32/2012. La Regione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 4.000 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 29, 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano, secondo quanto applicato dal giudice, l’azione di annullamento, l’azione avverso il silenzio e il rito per la decisione sull’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
art. 18 d.lgs. 152/2006
il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati
Il monitoraggio ambientale riguarda l’attuazione di piani e programmi già approvati; non può essere imposto come attività preliminare necessaria per redigere il rapporto ambientale o concludere la VAS.
art. 14 l.r. Liguria n. 32/2012
La rilevazione degli impatti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente è effettuata tramite adeguato monitoraggio
La disciplina regionale conferma la funzione successiva e attuativa del monitoraggio, i cui esiti possono condizionare modifiche e aggiornamenti futuri, ma non la preventiva redazione del rapporto ambientale.
Allegato C l.r. Liguria n. 32/2012
descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del PP proposto
La descrizione delle misure di monitoraggio è contenuto obbligatorio del rapporto ambientale; ciò non equivale a richiedere che il monitoraggio sia già stato eseguito prima della VAS.
art. 10, comma 2, l.r. Liguria n. 32/2012
adeguatezza del piano di monitoraggio
Nella VAS l’autorità competente valuta l’adeguatezza del piano di monitoraggio, non i suoi risultati, che sono futuri e conseguono all’attuazione del piano.
art. 8, comma 2, l.r. Liguria n. 32/2012
È la disposizione in base alla quale la Regione è stata ordinata a redigere il rapporto ambientale comprensivo della valutazione di incidenza.
art. 9 l.r. Liguria n. 32/2012
È la disposizione richiamata per imporre alla Regione di avviare e concludere il procedimento di VAS entro il termine assegnato.
art. 2 l. 241/1990
È richiamato quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine e di non mantenere indefinitamente l’istanza senza definizione.
Massime di principio
- Il monitoraggio ambientale previsto dalla disciplina sulla VAS ha la funzione di controllare gli impatti derivanti dall’attuazione di un piano o programma già approvato e non può, di regola, precedere la redazione del rapporto ambientale né condizionare l’avvio o la conclusione della VAS.
- Nel rapporto ambientale deve essere descritta l’adeguatezza delle misure di monitoraggio previste, inclusi soggetto responsabile, cadenza, numero dei sopralluoghi e periodo di svolgimento; l’effettiva esecuzione del monitoraggio appartiene invece alla fase successiva di attuazione del piano o programma.
- È illegittima l’inversione procedimentale con cui l’amministrazione sospende o non conclude la VAS in attesa dell’esito di un monitoraggio che, secondo la disciplina applicabile, dovrebbe essere svolto dopo l’approvazione del piano o della sua variante.
- L’utilizzo di un monitoraggio preventivo e pluriennale per rinviare indefinitamente la redazione del rapporto ambientale e la decisione sulla variante può integrare illogicità e costituire indizio di sviamento del potere.
- Nel giudizio avverso il silenzio, accertata l’illegittima inerzia dell’amministrazione, il giudice può ordinare la conclusione delle fasi procedimentali individuate, assegnando termini distinti per la redazione del rapporto ambientale e per l’avvio e la conclusione della VAS.
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