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Sentenza

Sentenza del 19/09/2018 n. 3856 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Redditi da lavoro dipendente - tassazione separata - requisiti- Circolare n.23 del 5 febbraio del 1997 Ministero economia e finanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il regime fiscale applicabile agli emolumenti da lavoro dipendente o assimilato corrisposti in ritardo. La tassazione separata è ammessa quando il ritardo nel pagamento non deriva da accordi tra le parti o da una scelta volontaria del datore di lavoro, ma da circostanze oggettive di fatto oppure da impedimenti giuridici. Secondo la Circolare n. 23 del 5 febbraio 1997, rilevano le situazioni che impediscono il pagamento entro il normale arco temporale fisiologico generalmente adottato dai sostituti d’imposta.

La decisione

Dal principio riportato risulta che gli emolumenti arretrati possono essere assoggettati a tassazione separata solo se il ritardo è giustificato da fattori oggettivi o da impedimenti giuridici. Se invece il differimento dipende da accordi tra le parti, da una scelta negoziale o da un ritardo ordinario e fisiologico, non ricorrono i presupposti per la tassazione separata. Il testo non contiene gli estremi completi della sentenza e non indica espressamente l’esito processuale, pertanto non è possibile determinare con certezza quale parte abbia vinto.

Norme richiamate

  • Circolare n. 23 del 5 febbraio 1997 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

    Le oggettive situazioni di fatto che legittimano la tassazione separata sono quelle che non consentono il pagamento di quanto dovuto entro l’arco temporale "fisiologico" normalmente adottato dai sostituti d’imposta.

    La tassazione separata degli arretrati è giustificata solo quando il pagamento tempestivo è impedito da circostanze oggettive o da vincoli giuridici, non quando il ritardo è frutto di un accordo o di una scelta delle parti.

Massime di principio

  • La mera corresponsione tardiva di somme da lavoro dipendente non basta, da sola, a giustificare la tassazione separata.
  • Occorre verificare la causa concreta del ritardo: sono rilevanti impedimenti oggettivi, amministrativi o giuridici che rendano impossibile il pagamento nei tempi ordinari.
  • Gli accordi tra datore di lavoro e lavoratore, così come le dilazioni concordate o i ritardi volontari, tendono a escludere la tassazione separata.
  • Il parametro di riferimento è il normale periodo fisiologico entro il quale il sostituto d’imposta effettua ordinariamente i pagamenti.
  • La causa del ritardo deve poter essere documentata e deve risultare estranea alla volontà delle parti; in mancanza, gli emolumenti possono essere trattati secondo la tassazione ordinaria.

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