Cassazione Civile, Ordinanza n. 19754/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario fondo servente)
La controversia
La controversia riguarda una servitù prediale di passo pedonale gravante su un fondo servente e vantata a favore di un fondo dominante. I titolari del fondo dominante avevano chiesto in giudizio che fosse accertata o ampliata la possibilità di utilizzare il passaggio anche con una motocarriola, ritenendo necessario ampliare le modalità di esercizio della servitù e, secondo la prospettazione originaria, modificare il precedente titolo costitutivo ai sensi dell'art. 1051, comma 3, c.c. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, qualificando il transito con motocarriola come conforme al titolo; la corte d'appello aveva escluso il vizio di ultrapetizione, aderendo alla lettura secondo cui si trattava di una mera richiesta di accertamento della conformità dell'uso al titolo. La ricorrente per cassazione ha censurato tale impostazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 112, 183 e 189 c.p.c., per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto che la domanda fosse di mero accertamento e non una domanda costitutiva di ampliamento della servitù, con conseguente esclusione dell'extrapetizione; 2) violazione delle norme del Codice della strada e del regolamento di attuazione, per avere la motocarriola, descritta come mezzo con motore e cingoli, essere stata considerata non assimilabile a un mezzo semovente o a una macchina operatrice e quindi compatibile con il passo pedonale; 3) violazione degli artt. 1027, 1051, 1063 e 1065 c.c., perché il transito con motocarriola sarebbe stato un modo di esercizio difforme dal titolo, che prevedeva solo passaggio pedonale, e non già ricompreso in esso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la domanda originaria fosse effettivamente una domanda costitutiva di ampliamento coattivo della servitù, non una semplice azione di accertamento della legittimità di un uso già consentito dal titolo. Di conseguenza, la corte d'appello aveva errato nell'escludere il vizio di ultrapetizione e nel considerare il passaggio con motocarriola già compreso nella servitù di passo pedonale. La Corte ha affermato che il passo pedonale e il transito con mezzo meccanico per trasporto di carichi sono modalità diverse di esercizio della servitù e che, salvo diversa previsione del titolo, il titolare non può utilizzare il passaggio in modo più ampio senza chiedere l'ampliamento coattivo ex art. 1051, comma 3, c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violata secondo la ricorrente per l'erronea qualificazione della domanda da parte del giudice di merito.
art. 183 c.p.c.
Usato per valorizzare il contenuto degli atti introduttivi e delle memorie di precisazione della domanda, rilevanti per interpretarne la natura costitutiva.
art. 189 c.p.c.
Richiamato nel motivo processuale insieme agli artt. 112 e 183 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per il vizio processuale di nullità della sentenza per ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato per la dedotta violazione di norme sostanziali in tema di servitù e di disciplina del transito con motocarriola.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per affermare che, quando si denuncia un vizio processuale, il ricorso deve indicare specificamente gli atti e documenti rilevanti.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla Corte come requisito di procedibilità per l'esame diretto degli atti da parte del giudice di legittimità.
art. 1027 c.c.
Richiamato tra le norme sulla servitù per sostenere che il passaggio con motocarriola sarebbe stato estraneo al contenuto del diritto costituito.
art. 1051, comma 3, c.c.
La Corte lo interpreta come norma che consente l'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio già esistente, estendendone il contenuto a modalità di esercizio prima non previste, quando ricorrano i presupposti di legge.
art. 1063 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre la difformità del transito rispetto al contenuto del titolo costitutivo.
art. 1065 c.c.
Richiamato nel primo motivo come norma evocata nella controversia sulla qualificazione della domanda e sul contenuto del titolo servitutario.
art. 46 Codice della strada
Richiamato per contestare la qualificazione della motocarriola come mezzo compatibile con il semplice passo pedonale.
art. 47 Codice della strada
Richiamato per la distinzione tra veicoli e macchine operatrici rilevante ai fini della motocarriola.
art. 298 Regolamento di attuazione del Codice della strada
La Corte osserva che le motocarriole rientrano tra le macchine operatrici secondo tale disposizione regolamentare.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, quando sia denunciata la nullità della sentenza per ultrapetizione o per altro vizio processuale che emerga dagli atti, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali solo se il ricorrente li abbia specificamente indicati e prodotti secondo gli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
- L'interpretazione della domanda giudiziale deve essere condotta sulla base del suo contenuto complessivo e della volontà effettivamente espressa negli atti; se la parte chiede l'ampliamento coattivo di una servitù esistente, la domanda ha natura costitutiva e non può essere degradata a mero accertamento della conformità al titolo.
- L'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio già esistente ex art. 1051, comma 3, c.c. riguarda l'estensione del contenuto del diritto servitutario a modalità di esercizio ulteriori e diverse rispetto a quelle originarie, non il semplice adattamento lessicale del titolo.
- Il passaggio pedonale non coincide con il transito mediante mezzo meccanico adibito al trasporto di carichi; salvo diversa previsione del titolo, l'uso di mezzi come la motocarriola esula dal contenuto della servitù pedonale e richiede un titolo di ampliamento o modifica.
- La modificazione del tracciato servente è strumentale all'ampliamento della modalità di esercizio della servitù solo quando sia necessaria per consentire il nuovo transito; la mancanza di una richiesta di allargamento fisico non esclude la natura costitutiva della domanda di ampliamento del diritto.
- Il mutamento dei tempi e delle tecnologie può incidere sulle esigenze di coltivazione e uso del fondo dominante, ma non elimina l'onere di chiedere l'ampliamento della servitù quando il titolo originario non comprenda la nuova modalità di transito.
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