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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41196/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo (16/4/2025, GIP Tribunale di Velletri) avente ad oggetto un'area di circa 3.000 mq con accumuli di ramaglie, sfalci e potature e numerosi mezzi meccanici. L'indagato contestava in sei motivi: la qualificazione degli scarti come rifiuti e la sussistenza della discarica abusiva ex art. 256 d.lgs. 152/2006 (mancanza di eterogeneità, definitività dell'abbandono, degrado); l'applicazione della direttiva 98/2008/CE e delle guideline che includerebbero gli scarti vegetali tra materiali agricoli non pericolosi destinabili al compost; la mancata considerazione della destinazione a compost e del conferimento di parte dei materiali a impianto autorizzato; la rilevanza dell'art. 185 d.lgs. 152/2006 (esclusione dal campo di applicazione della parte quarta di materiali agricoli naturali non pericolosi); l'insussistenza dei presupposti per il sequestro preventivo e per il sequestro dei mezzi aziendali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, nelle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione sia valutabile solo per vizi di diritto e che non è consentito riesaminare i fatti e le valutazioni di merito adeguatamente motivate. Il Tribunale di Roma aveva adeguatamente motivato la sussistenza di indizi rilevanti della realizzazione di una discarica abusiva: sistematicità e organizzazione dell'attività di conferimento, grandi quantità di materiale, uso di mezzi per trasporto e triturazione, mancanza di prospettive di recupero e trasformazione dell'area. Ha inoltre ritenuto legittimo il sequestro dei mezzi usati per la commissione dell'illecito come pertinenti all'attività criminosa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006

    La Corte ha ritenuto integrata, a livello indiziario, la fattispecie della discarica abusiva (comma 3) per la sistematicità, l'organizzazione e l'entità dello sversamento di residui vegetali; ha distinto la discarica abusiva dall'abbandono occasionale (comma 2) richiedendo la verifica della continuità e dell'entità della condotta

  • art. 185 d.lgs. n. 152 del 2006

    "non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, ..."

    La disposizione non opera quando, come nel caso in esame, manca una prospettiva concreta e dimostrata di riutilizzo/agronomico degli scarti: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivatamente escluso l'applicabilità dell'art.185 perché non risultava il requisito del reale ed effettivo reimpiego o della destinazione produttiva

  • art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006

    Riferimento alle figure del deposito preliminare o temporaneo di rifiuti: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che delimita il deposito temporaneo per quantità, durata e caratteristiche del luogo, e ha confermato che non ricorrevano tali condizioni nel caso (sistematicità e organizzazione escludevano il deposito temporaneo)

  • direttiva 98/2008/CE

    La censura dell'indagato basata sulle linee guida della direttiva (che includerebbero alcuni residui vegetali tra materiali agricoli non pericolosi) è stata ritenuta irrilevante: la Corte ha osservato che la qualificazione specifica dei rifiuti non impedisce la configurazione di una discarica non autorizzata quando ricorrono sistematicità, quantità e assenza di reale recupero

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiama il principio per cui in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è esaminabile solo in rapporto a vizi di legge; dunque la Corte ha limitato il sindacato alle sole violazioni di diritto e ai vizi motivazionali radicali

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Citato per il principio che la motivazione deve avere i requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; la Corte ha ritenuto che tali requisiti fossero soddisfatti nell'ordinanza impugnata

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dei limiti della revisione di merito in cassazione: la Corte ha ribadito che non può riformulare valutazioni di fatto e riconsiderare la tenuta logica della motivazione se questa è adeguata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: imposizione delle spese e dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende a titolo equitativo

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro misure cautelari reali è limitato ai vizi di diritto: non è possibile ottenere dalla Cassazione una rivalutazione dei fatti adeguatamente motivati dal giudice di merito
  • Per escludere la configurazione della discarica abusiva è necessario provare, non solo affermare, la reale destinazione al recupero/riutilizzo (es. produzione e impiego effettivo di compost), la temporaneità del deposito e la funzionalità del luogo al produttore, nei termini previsti dall'art.183 e dall'art.185 d.lgs.152/2006
  • La sistematicità, l'organizzazione (uso di mezzi e personale), l'entità quantitativa e la trasformazione persistente dello stato dei luoghi sono elementi indiziari forti per qualificare la condotta come discarica abusiva piuttosto che come abbandono occasionale
  • Il carico probatorio circa la natura temporanea o la destinazione produttiva dei materiali grava sull'autore della condotta: documentazione contrattuale o iscrizioni camerali da sole possono non essere sufficienti se contraddette da elementi di fatto
  • I mezzi impiegati nella commissione dell'illecito possono essere sottoposti a sequestro per pertinenzialità quando emergano elementi attendibili del loro utilizzo sistematico per la condotta illecita
  • Nel proporre impugnazioni successive è importante concentrare le doglianze su vizi giuridici specifici e non su una mera riproposizione delle critiche alla valutazione delle prove già compiute dal giudice di merito

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