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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40016/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per omesso versamento dell'IVA relativo all'anno d'imposta 2016, per un importo complessivo di euro 548.840,00. L'imputato, ricorrendo per cassazione a mezzo del difensore, denunciava violazione di legge per erronea interpretazione dell'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. In sostanza, il ricorso riproponeva le doglianze già dedotte in appello sulla responsabilità, contestando la riferibilità dell'obbligo fiscale all'imputato e sostenendo, inoltre, la necessità di ulteriori accertamenti sui rapporti contrattuali sottesi alle operazioni imponibili; quanto alle attenuanti, lamentava il diniego senza adeguata considerazione di elementi favorevoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorrente si limitava a riproporre i medesimi argomenti già esaminati e respinti in appello, senza confrontarsi con le puntuali risposte della Corte territoriale. Ha inoltre osservato che le censure tendevano, in parte, a ottenere una diversa ricostruzione del fatto non consentita in sede di legittimità. È stato ritenuto correttamente affermato che l'imputato, quale amministratore di diritto della società, era il soggetto gravato dall'obbligo giuridico di adempiere agli obblighi fiscali, mentre il reato di omesso versamento IVA si fonda sul mancato pagamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione e dall'accertamento automatizzato dell'Agenzia delle entrate. Anche la censura sulle attenuanti generiche è stata reputata generica, poiché il diniego era stato motivato sull'assenza di elementi positivi di valutazione. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Il reato di omesso versamento IVA si fonda sul mancato versamento, entro il termine previsto, dell'IVA risultante dalla dichiarazione e dall'accertamento automatizzato dell'Agenzia delle entrate.

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede la presenza di elementi positivi di valutazione; il diniego è legittimo se tali elementi non emergono o non vengono specificamente allegati.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 10-ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74

    La responsabilità è stata ricondotta alla posizione dell'amministratore di diritto della società, soggetto tenuto all'adempimento degli obblighi fiscali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre le medesime doglianze già esaminate e confutate nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione del fatto o una diversa ricostruzione probatoria, quando la censura mira sostanzialmente a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito.
  • Nel reato di omesso versamento IVA la soggettività dell'obbligo può essere correttamente individuata nell'amministratore di diritto della società, quale titolare dell'obbligo giuridico di adempiere agli obblighi fiscali.
  • Il fatto costitutivo del reato di omesso versamento IVA è il mancato pagamento dell'imposta dovuta oltre il termine normativamente previsto, sulla base della dichiarazione presentata e degli accertamenti automatizzati dell'Amministrazione finanziaria.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è immune da censura quando sia sorretto dall'assenza di elementi positivi di valutazione e il ricorrente non deduca specifici elementi idonei a contrastarlo.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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