Sentenza n. 235/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento della nota (prot. n. AOO_108 0013500 dell'1.10.2020), notificata in pari data, della Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie – Sezione Demanio e Patrimonio, a firma del Responsabile pt, avente ad oggetto: “Acquisizione di aree di proprietà regionale site in Cda Apani, Agro di Brindisi” e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota regionale di diniego dell'istanza di acquisizione di una fascia di terreno interclusa, intestata all'Ente di Riforma Fondiaria, sita nel Comune di Brindisi
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un terreno, aveva chiesto alla Regione l'acquisizione di una fascia di terreno interclusa nella sua proprietà e appartenente al patrimonio dell'ex Riforma Fondiaria. La Regione aveva respinto l'istanza ritenendo che l'area fosse una strada e che fosse stata trasferita, o dovesse essere trasferita, a un ente territoriale in applicazione della normativa regionale. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione delle leggi regionali n. 4/2013 e n. 26/2020, nonché erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dello stato dei luoghi, contraddittorietà e illogicità manifesta, contestando sia la qualificazione dell'area come strada sia il suo trasferimento a un altro ente territoriale. Con il secondo motivo ha dedotto i medesimi vizi, sostenendo che la Regione avrebbe dovuto procedere alla ricognizione fisico-giuridica del patrimonio immobiliare proveniente dall'ex Riforma Fondiaria, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 3, L.R. n. 146/1998. Ha inoltre invocato il diritto di prelazione dei proprietari confinanti previsto dall'art. 22-sexies, comma 2, L.R. n. 4/2013 e ha sostenuto che la propria istanza fosse assimilabile a una richiesta di acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione e di legittimazione, la carenza di interesse, l'omessa notifica a un controinteressato e l'infondatezza nel merito.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'istanza di rinvio, ritenendo che il rinvio della trattazione sia ammesso solo in casi eccezionali e che l'approfondimento istruttorio ancora in corso non integrasse tale presupposto. Ha poi esaminato prioritariamente l'eccezione di carenza di interesse e l'ha accolta, dichiarando il ricorso inammissibile senza esaminare le censure sulla qualificazione dell'area, sul trasferimento ad altri enti, sulla ricognizione patrimoniale e sull'asserita prelazione. L'art. 22-ter L.R. n. 4/2013, nel prevedere che i beni ex Riforma Fondiaria "possono" essere trasferiti o alienati secondo diverse modalità, attribuisce alla Regione piena libertà sia nella decisione se alienare il bene sia nella scelta della modalità di alienazione. La disposizione non stabilisce criteri guida né una graduazione tra le alternative e, pertanto, il privato non può vantare una legittima aspettativa all'alienazione mediante procedura di evidenza pubblica. Il diritto di prelazione previsto dall'art. 22-sexies, comma 2, L.R. n. 4/2013 opera soltanto dopo che l'amministrazione abbia deciso di dismettere il bene e di procedere all'alienazione mediante evidenza pubblica; tale presupposto non ricorreva. È stato inoltre ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, poiché quella norma impone all'amministrazione una scelta necessaria tra restituzione del bene e acquisizione sanante, mentre nel caso esaminato la Regione era libera di non dismettere il bene o di alienarlo a soggetti diversi dai proprietari confinanti. Il ricorrente era quindi titolare di un mero interesse di fatto, non di un interesse qualificato e attuale ad agire. Le spese di lite sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione è disposto soltanto in casi eccezionali; l'approfondimento istruttorio in corso non è stato ritenuto sufficiente.
art. 22-ter L.R. Puglia n. 4/2013
I beni ex Riforma fondiaria possono essere: a) trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano richiesta; b) alienati agli attuali conduttori; c) alienati con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo, se liberi; d) affrancati dal riservato dominio; e) ceduti a titolo gratuito agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche che ne facciano richiesta.
L'uso del verbo "possono" attribuisce alla Regione piena libertà quanto alla decisione di alienare i beni e alla scelta della relativa modalità, senza configurare un'aspettativa qualificata del privato a una specifica forma di alienazione.
art. 22-sexies, comma 2, L.R. Puglia n. 4/2013
Il diritto di prelazione dei proprietari confinanti presuppone che l'amministrazione abbia già deciso di dismettere il bene e di procedere alla sua alienazione mediante evidenza pubblica; non opera prima di tale scelta.
art. 22-bis, comma 3, L.R. Puglia n. 146/1998
La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale fonte dell'obbligo regionale di ricognizione fisico-giuridica del patrimonio ex Riforma Fondiaria, ma il TAR non ha esaminato nel merito la relativa censura, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
La norma, diversamente dalla disciplina dell'alienazione dei beni ex Riforma Fondiaria, impone all'amministrazione una scelta tra restituzione del bene illegittimamente occupato e acquisizione definitiva mediante indennizzo; tale schema non è applicabile alla libera scelta regionale di dismettere o meno il bene.
Massime di principio
- Quando una norma stabilisce che i beni pubblici "possono" essere trasferiti o alienati secondo una pluralità di modalità, senza prevedere criteri di priorità o condizioni vincolanti, essa riconosce all'amministrazione discrezionalità quanto sia alla scelta di dismettere il bene sia alla modalità di eventuale alienazione; il privato non vanta, in assenza di una diversa previsione normativa, una legittima aspettativa all'utilizzo di una specifica procedura.
- Il diritto di prelazione previsto in favore di determinate categorie di soggetti opera soltanto se si sono già verificati i presupposti normativi per l'alienazione del bene e l'amministrazione ha effettivamente optato per la procedura che fa sorgere la prelazione; non attribuisce, di per sé, il diritto di ottenere la dismissione del bene.
- L'interesse ad agire contro il diniego di alienazione di un bene pubblico manca quando il richiedente può vantare soltanto un interesse di fatto alla dismissione, privo di una posizione giuridica qualificata e differenziata riconosciuta dalla legge.
- La disciplina dell'acquisizione sanante prevista dall'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, fondata sull'alternativa necessaria tra restituzione e acquisizione del bene illegittimamente occupato, non è automaticamente applicabile alle richieste di acquisto di beni pubblici per i quali l'amministrazione conserva la libertà di non alienare.
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