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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32890/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo all'anno 2010, contestando a un contribuente, sulla base di indagini bancarie, ricavi non dichiarati per euro 198.996. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto solo parzialmente le sue difese, riconoscendo giustificate soltanto alcune movimentazioni e riducendo l'imponibile. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, dell'art. 51 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2728 c.c., sostenendo che l'Amministrazione non avesse assolto il proprio onere probatorio e che la CTR non avesse esaminato tutta la documentazione prodotta a prova contraria; con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per omessa considerazione delle circostanze di fatto dedotte. La censura sostanziale era che la CTR avrebbe dato per provate come imponibili le movimentazioni bancarie senza valutare adeguatamente le giustificazioni del contribuente, comprese quelle qualificabili come giroconti, restituzioni di prestiti, liberalità o proventi da alienazione di beni.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate entrambe le censure. Ha ribadito che, in tema di accertamenti bancari, la presunzione legale relativa posta dall'art. 32 d.P.R. 600/1973 sposta sul contribuente l'onere di fornire specifica giustificazione delle movimentazioni contestate, essendo l'onere probatorio coerente anche con il principio di vicinanza della prova. Ha inoltre osservato che il motivo formulato come nullità della sentenza era improprio, perché l'omesso esame di fatti può integrare un vizio motivazionale e non una nullità per omessa pronuncia. Nel merito, ha rilevato che la CTR aveva esaminato le singole operazioni bancarie, aveva motivato in modo specifico sul perché non fossero stati provati i giroconti o le altre causali allegate, e poteva legittimamente motivare per relationem richiamando atti del processo. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna del contribuente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È invocato come parametro del motivo per violazione di legge, ma la censura è ritenuta infondata perché il giudice di merito ha correttamente applicato la disciplina dell'accertamento bancario.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La deduzione di nullità è giudicata impropria quando in realtà si contesta l'omesso esame di circostanze di fatto, che non integra nullità per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo può essere censurato solo nei limiti propri del vizio motivazionale, non trasformandolo in una nullità della sentenza.

  • art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973

    Le risultanze delle indagini bancarie costituiscono presunzione legale relativa; il contribuente deve fornire specifica prova contraria circa la non imponibilità delle movimentazioni.

  • art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato come norma parallela in materia IVA sulla base della quale operano gli accertamenti bancari.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova grava sul contribuente quanto alla giustificazione delle singole movimentazioni, secondo il principio di vicinanza della prova.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato a sostegno della presunzione legale relativa derivante dagli accertamenti bancari.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • In materia di accertamenti bancari, le movimentazioni sui conti del contribuente legittimano una presunzione legale relativa di maggior reddito o maggior imponibile, sicché l'Ufficio non deve provare oltre il dato delle operazioni rilevate.
  • L'onere di dimostrare la non imponibilità delle singole operazioni bancarie grava sul contribuente, che deve fornire giustificazioni specifiche, documentate e riferite a ciascun versamento o accredito contestato.
  • La censura per nullità della sentenza non è il veicolo corretto per denunciare l'omesso esame di fatti o prove: tale doglianza, ove ammissibile, va ricondotta al vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il giudice di merito adempie all'obbligo motivazionale quando esamina le singole movimentazioni contestate e spiega perché le giustificazioni offerte non siano idonee o non siano documentate; è legittimo anche il richiamo per relationem ad atti del processo.
  • Il contribuente che deduce giroconti, restituzioni di prestiti, liberalità o cessioni di beni deve allegare e documentare in modo puntuale la causale delle somme, non essendo sufficiente una mera affermazione difensiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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