Cassazione Civile, Ordinanza n. 22760/2021 del 12/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva contestato a una società: a) l’indebita deduzione, ai fini IRES e IRAP, e detrazione IVA di costi ritenuti non di competenza per euro 2.356,12; b) la deduzione di euro 30.000,00 relativi a premi di una polizza di capitalizzazione stipulata per coprire il trattamento di fine mandato degli amministratori; c) la mancata contabilizzazione di maggiori ricavi per euro 64.624,00, ricavati dall’applicazione degli studi di settore in ragione di una presunta antieconomicità della gestione. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società, e la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia. In cassazione l’Agenzia deduceva, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 105 d.P.R. 917/1986 e 2697 c.c., sostenendo: 1) che l’accantonamento per TFM era indeducibile perché mancava un atto costitutivo o una delibera assembleare con data certa anteriore all’inizio del rapporto che prevedesse l’indennità; 2) che, quanto ai maggiori ricavi, la CTR aveva errato nel non porre a carico della contribuente l’onere di provare la specifica realtà economica idonea a superare le risultanze dello studio di settore e nel valorizzare una giustificazione (compensi ai soci amministratori) non adeguatamente provata documentalemente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al primo profilo: ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla deducibilità dei costi per euro 30.000,00 accantonati per il TFM degli amministratori, ritenendo che la CTR non si fosse attenuta al principio secondo cui il diritto all’indennità deve risultare da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Ha invece rigettato la censura relativa ai maggiori ricavi da studi di settore, giudicandola in parte inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi e in parte infondata, poiché la CTR aveva correttamente valutato la prova contraria offerta dalla contribuente sulla non attendibilità dello standard applicato in presenza di soci-lavoratori e amministratori in una ristretta compagine familiare. Ne è seguito rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro processuale del ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale base dell’accertamento analitico-induttivo fondato anche su gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore.
art. 105 d.P.R. n. 917/1986
Norma sulla deducibilità degli accantonamenti per trattamento di fine mandato; la Corte ribadisce che la deduzione richiede che il diritto all’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione al riparto dell’onere probatorio nella contestazione di maggiori ricavi da studi di settore.
art. 2364 c.c.
Richiamato dalla CTR in tema di competenza dell’assemblea a determinare il compenso degli amministratori, ma la Cassazione osserva che tale dato non basta ai fini fiscali senza il requisito della data certa dell’atto.
art. 2389 c.c.
Richiamato dalla CTR per la disciplina del compenso degli amministratori; la Cassazione precisa che non esonera dal requisito fiscale della preventiva formalizzazione con data certa.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3
Consente accertamenti fondati su gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli desumibili da caratteristiche dell’attività o dagli studi di settore.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 70, comma 3
Richiamato dalla giurisprudenza citata quale norma da cui discende il rinvio all’art. 16 TUIR e alle relative condizioni per la deducibilità del TFM.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. c)
La Corte richiama il principio per cui il rinvio operato dalla norma sugli accantonamenti è pieno e comprende anche le condizioni sostanziali per il riconoscimento dell’indennità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul procedimento camerale in Cassazione.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma sul rito camerale in Cassazione.
Massime di principio
- Gli accantonamenti effettuati da una società per il trattamento di fine mandato degli amministratori sono deducibili solo se il diritto all’indennità risulta da un atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto; la mera imputazione contabile o l’approvazione del bilancio non sono sufficienti.
- In materia di studi di settore, lo scostamento dai parametri non determina automaticamente la pretesa fiscale: l’accertamento richiede contraddittorio e valutazione concreta della specifica realtà d’impresa, mentre il contribuente può fornire prova contraria anche mediante presunzioni e altri mezzi.
- Se il giudice di merito ritiene inattendibili gli standard applicati in presenza di elementi specifici che giustificano lo scostamento, la valutazione di fatto è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità e non per una rivalutazione del merito.
- Nel sindacare la deducibilità di un costo, occorre distinguere tra regole civilistiche interne alla società e presupposti fiscali: la disciplina societaria del compenso o dell’indennità non sostituisce i requisiti richiesti dalla normativa tributaria.
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