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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35441/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativi agli anni 2005-2007, contestando operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e, per il 2007, l’indebita deduzione di perdite su crediti. Aveva inoltre irrogato sanzioni per importi molto elevati. La contribuente aveva impugnato gli atti; il giudizio era poi giunto in Cassazione su ricorso dell’Ufficio contro la sentenza della CTR che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto le sanzioni a € 45.000 e aveva rigettato l’appello incidentale dell’Ufficio sul recupero IRES 2007. I motivi del ricorso per cassazione riguardavano: motivazione apparente sulla drastica riduzione delle sanzioni; violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e sulla loro quantificazione; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi; violazione dell’art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997; ultrapetizione rispetto alla richiesta della contribuente; motivazione omessa sul rigetto del ricorso incidentale in tema di indeducibilità delle perdite su crediti ex art. 101, comma 5, TUIR. Successivamente, però, l’Agenzia ha depositato atto di rinuncia al ricorso per intervenuta transazione con la contribuente.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dall’Agenzia delle entrate, ritualmente notificata alla contribuente. Ha affermato che, anche in mancanza di accettazione, la rinuncia determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c., perché comporta il passaggio in giudicato della sentenza e il venir meno dell’interesse a coltivare l’impugnazione. Poiché la contribuente era rimasta intimata, non vi erano oneri processuali a suo carico. Il giudizio è quindi stato dichiarato estinto, con compensazione/non addebito delle spese nei confronti della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure erano articolate come motivi di ricorso per cassazione, deducendo nullità della sentenza, violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, anche senza accettazione della controparte, determina l’estinzione del giudizio perché comporta il passaggio in giudicato della sentenza e il venir meno dell’interesse alla prosecuzione dell’impugnazione.

  • art. 7 d.lgs. 472/1997

    Norma richiamata dall’Ufficio per contestare la riduzione delle sanzioni; la Corte non entra nel merito per l’estinzione del giudizio.

  • art. 12 d.lgs. 472/1997

    Norma richiamata dall’Ufficio in relazione alla determinazione delle sanzioni; non vi è decisione di merito per effetto della rinuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato come parametro della doglianza sulla valutazione delle prove; non esaminato nel merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato come parametro della doglianza sulla valutazione delle prove; non esaminato nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare ultrapetizione nella riduzione della sanzione; non esaminato nel merito.

  • art. 101, comma 5, TUIR

    Richiamato nel ricorso incidentale dell’Ufficio in tema di indeducibilità delle perdite su crediti; la Corte non decide nel merito per estinzione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta ritualmente notificata, determina l’estinzione del giudizio anche se la controparte non la accetta, poiché l’effetto processuale è il venir meno dell’interesse a coltivare l’impugnazione.
  • L’estinzione per rinuncia preclude ogni esame dei motivi di ricorso, inclusi quelli relativi a motivazione apparente, violazione di legge, omesso esame di fatti e ultrapetizione.
  • Quando la parte resistente è rimasta intimata, non vi sono oneri processuali a suo carico e la Corte può prendere atto della rinuncia senza statuizioni sfavorevoli sulle spese nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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